07.11.03 - PROGETTO DI LEGGE N. 0380 - Norme per l’uso razionale dell’energia nel settore civile e per ridurre le emissioni in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti - di iniziativa dei Consiglieri Monguzzi, Cipriano, Bonfanti, Biscardini, Locatelli, Viotto, TamPROGETTO DI LEGGE “NORME PER L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA NEL SETTORE CIVILE E PER RIDURRE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI GAS INQUINANTI E CLIMALTERANTI” A cura dei consiglieri Carlo Monguzzi, RELAZIONE La Lombardia è tra le regioni più densamente popolate d’Italia. Con oltre 9 milioni di abitanti, ospita il 15,7% della popolazione italiana con una densità media di circa 378 abitanti per km2. Nell’area metropolitana milanese, dove è concentrato il 42% della popolazione, la densità raggiunge i 1.200 abitanti per km2. Questo aspetto si ripercuote sul volume degli edifici di ogni tipo e delle abitazioni residenziali in particolare. I primi dati del censimento 2001 diffusi dall’Istat assegnano alla Lombardia oltre 4 milioni di abitazioni con un incremento del 7,2% rispetto il 1991. L’edilizia inoltre, con quasi il 38% dei consumi finali, rappresenta il comparto più energivoro della scena energetica lombarda. Predomina l’uso del gas naturale con quasi il 58% dei consumi totali; segue il gasolio con il 19% e il calore da teleriscaldamento con poco più del 2%; carbone e legna coprono l’1%. Il consumo di energia elettrica si assesta a poco più del 20% dei consumi finali; tuttavia se consideriamo l’energia elettrica in termini di energia primaria, quindi valorizzata sulla base del rendimento medio di produzione degli impianti termoelettrici, otteniamo un valore di oltre 5.000 ktep, pari quasi al consumo di gas naturale. La ripartizione dei consumi tra il settore residenziale e il settore terziario, comprensivo della Pubblica Amministrazione, rivela alcuni elementi interessanti: se globalmente il settore residenziale assorbe il 70% dei consumi totali del comparto civile, le cose cambiano se analizziamo separatamente i consumi di combustibile e i consumi di energia elettrica. Infatti, mentre i consumi di combustibili per riscaldamento nei settori residenziale e terziario incidono nel 2000 rispettivamente per il 76% e il 24%, i consumi di energia elettrica nei due settori incidono rispettivamente per il 47% e 53%. Il consumo medio delle abitazioni lombarde per il solo riscaldamento è pari a 180 kWh/m2 /anno. Comprendendo gli usi cucina e l‘energia per la produzione di acqua calda sanitaria tale valore sale a 220 kWh/m2/anno. Infine considerando i consumi di energia elettrica, tale valore arriva a 250 kWh/m2/anno. Tali valori, mostrano come il parco edilizio lombardo in particolare sia particolarmente “povero” in termini di efficienza energetica. A titolo di confronto, il nuovo regolamento termico tedesco (Energiesparverordnung EnEv 2002) entrato in vigore nel Febbraio 2002, fissa, per un palazzo residenziale con rapporto Superficie disperdente / Volume (S/V) pari a 0,3 il valore massimo di 74 kWh/m2/anno per il fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale e il fabbisogno per Acqua Calda Sanitaria (ACS) e per una casa a schiera con S/V pari a 0,6 tale valore, sempre comprensivo di fabbisogno per riscaldamento e fabbisogno di ACS è pari a 96 kWh/m2/anno. Gli impegni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto rafforzano la necessità di sviluppare una nuova strategia sul piano della domanda di energia nell’edilizia. Inoltre il rafforzamento della sicurezza negli approvvigionamenti, raccomandato dall’Unione Europea coniugato con la necessità di ridurre i costi dell’energia per le imprese e per le famiglie non può essere affrontato esclusivamente sul versante dell’offerta, garantendo energia prodotta più efficientemente e a costi più contenuti, ma deve coinvolgere attivamente tutti i consumatori di energia finale. Ciò può derivare solo da una presa di coscienza che anche sul lato della domanda di energia esistono risorse e che queste hanno valore economico. Queste risorse sono l’uso razionale dell’energia e il risparmio energetico. E’ fondamentale quindi controllare la crescita della domanda negli usi domestici e commerciali, con particolare riguardo nelle città, dove gli effetti degli usi massicci di energia provocano situazioni ambientali drammatiche. Considerando che il patrimonio edilizio è caratterizzato da un esiguo tasso di turnover e che gli edifici in generale durano “più di una vita umana”, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici diventa imprescindibile nel caso di nuove costruzioni e fortemente consigliato per gli edifici esistenti. Per i nuovi edifici in particolare è importante considerare come ogni nuovo edificio che nasce “povero” in termini di consumi di energia, rimarrà tale per molti lustri a venire, a meno di futuri costosi interventi di riqualificazione energetica. Un maggiore uso delle tecnologie di risparmio energetico disponibili, permetterebbe di ridurre considerevolmente gli attuali consumi nell’edilizia. Una maggiore consapevolezza dei livelli di consumo e delle opportunità di intervento può indurre a intervenire in modo redditizio per diminuire i consumi, riducendo i costi per il riscaldamento e per l’illuminazione e riducendo anche le emissioni nocive in atmosfera e migliorando il comfort delle abitazioni e dei luoghi di lavoro. La struttura della legge prevede (articolo 2) che nei regolamenti edilizi comunali vengano imposti limiti più restrittivi alle dispersioni di calore degli involucri edilizi nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni. Inoltre (articolo 3) viene imposto l’obbligo di soddisfare parte del fabbisogno enegetico per la produzione di acqua calda sanitaria tramite l’utilizzo di collettori solari termici. Si tratta di una tecnologia matura e commerciale che se installata in fase di costruzione di nuovi immobili risulta di costo contenuto, come già dimostrato in grandi città che hanno assunto provvedimenti analoghi (Barcellona e Madrid). L’articolo 4 prevede che i catasti degli impianti di riscaldamento già previsti dal DPR 412/93 così come modificato dal DPR 551/99 e in via di realizzazione in Regione (Vedi DGR VII/14087 del 8 Agosto 2003) contengano anche informazioni sui consumi di combustibile e le relative metrature degli immobili riscaldate. L’articolo 5 prevede che in accordo con i DPR sopra citati i Comuni con popolazione sopra i 40.000 abitanti e le Province per il resto del territorio provvedano, sulla base della conoscenza acquisita con la formazione dei catasti, a predisporre programmi di diagnostica energetica degli edifici più energivori in modo da diffondere l’informazione tra i cittadini circa l’efficienza delle abitazioni. L’articolo 6 assegna all’Arpa l’incarico di eseguire una sperimentazione di applicazione della certificazione energetica di edifici sul campo in modo da verificare i problemi e le misure da adottare per una diffusione di tale istituto su larga scala. L’articolo 7 infine amplia l’obbligo di regolare e contabilizzare il calore per ogni singola unità immobiliare, già prevista dal DPR 551/99, anche agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione.
1. La presente legge detta disposizioni ai Comuni e alle Province per agevolare, nel settore civile, l’attuazione delle norme sull’uso razionale dell’energia e per ridurre l’emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti. Art. 2 (Miglioramento degli involucri edilizi) 1. I regolamenti provinciali e comunali, allo scopo di realizzare il miglioramento degli involucri edilizi, stabiliranno che gli edifici di nuova costruzione e gli edifici ristrutturati devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale, per la climatizzazione estiva, intervenendo sull’involucro edilizio, sul rendimento dell’impianto di riscaldamento e sull’impianto di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella stagione estiva. Vanno rispettati i seguenti parametri: per gli edifici di nuova costruzione, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 10/91 , il coefficiente di dispersione volumica per conduzione Cd, espresso in W/m3 °K, deve essere inferiore del 60% rispetto al limite massimo fissato dai regolamenti di cui al Decreto del Ministero Industria 30 luglio 1986. 2. All’articolo 2 della legge regionale n° 26 del 20.04.95 è aggiunto il seguente comma 1 bis: “non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate fino a 15 centimetri per gli edifici esistenti e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale minimo di 30 centimetri per le nuove costruzioni” 3. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o interrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio. 4. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva addossati o integrati negli edifici (muri ad accumulo, muri di Trombe, muri collettori, captatori in copertura, ecc.) sono considerati volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici. Art. 3 (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili) Al fine di limitare le emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti oltre che per ridurre i consumi di energia, per gli edifici di proprietà privata, qualunque sia la destinazione d’uso e per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi, per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, favorendo il ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica, sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica da allegare alla richiesta di concessione edilizia. 2. Per i nuovi edifici ad uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo, è resa obbligatoria l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad usi sanitari. 3. Per gli edifici esistenti con destinazione d’uso non residenziale, il provvedimento si applica in caso di rifacimento dell’impianto di riscaldamento o per interventi di ampliamento di ogni tipo. 4. Gli impianti con collettori solari termici devono essere dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda non inferiore al 50%. Art. 4 (Catasto degli impianti di riscaldamento) 1. I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le Province per il resto del territorio provvedono alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento. Ad integrazione delle disposizioni dell’art. 17 del DPR 551/99 tale catasto dovrà riportare le metrature riscaldate asservite agli impianti di riscaldamento e i relativi consumi di combustibile su base annuale. 2. La Regione, nell’ambito delle funzioni di coordinamento previste dall’art. 16 del DPR 551/99, assicura che i catasti di cui al comma precedente siano congruenti e omogenei tra di loro e che i dati di sintesi di tali catasti siano trasmessi annualmente agli uffici regionali competenti. 3. Tutte le clausole contenute nei contratti di gestione calore o di gestione energia che impediscano l’accesso ai dati relativi ai consumi annuali di combustibile negli edifici di qualsiasi tipo sono nulle. Art. 5 (Diagnosi energetiche) 1. I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le Province per il resto del territorio, sulla base delle risultanze dei catasti di cui all’articolo precedente, provvedono alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica dando la precedenza ai sistemi edificio impianto che presentano valori del rapporto tra il consumo e la superficie riscaldata, espressa in kWh/m2 anno, più elevati. 2. Le diagnosi energetiche dovranno contenere la redazione di proposte di interventi di miglioramento edilizio e impiantistico specificandone i costi, i risparmi possibili e i tempi di ritorno degli investimenti. 3. Ai soggetti titolari dei “Contratti di Servizio Energia” così come definiti dal Ministero delle Finanze ai sensi all'art. 1, comma 1, lett. p), del D.P.R. n. 412 del 1993, è fatto obbligo di trasmettere alle autorità territoriali competenti (Comuni con più di 40.000 abitanti e Province per il resto del territorio) le risultanze delle diagnosi energetiche dei sistemi edifici-impianti gestiti e i valori dei consumi unitari espressi in kWh/m2 anno. Art. 6 (Certificazione energetica degli edifici) 1. Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale affida all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Arpa, l’incarico di redigere proposte di schemi regolamentari di attuazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’art. 30 della legge 10/91 attribuito alle Regioni con il D.lgs 112/1998 e recepito con l.r. 5 gennaio 2000, n°1 e di eseguire una sperimentazione in collaborazione con l’Anci Lombardia, l’URPL e l’UNI-CTI, per verificare sul campo le procedure per l’attuazione del regolamento stesso. Tale incarico non potrà superare la durata di 180 giorni. 2. Le attività di cui al comma precedente dovranno concludersi con la redazione di un documento di consultazione da sottoporre all’esame dei portatori di interessi a livello regionale e consentire successivamente alla Regione di emanare il regolamento di attuazione della certificazione energetica degli edifici. Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione del calore) L’articolo 5 del DPR 551 del 21 dicembre 1999 che stabilisce che “ ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, gli impianti termici al servizio di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare”, si applica anche agli edifici esistenti, in caso di rifacimento dell’impianto di riscaldamento o per interventi di ampliamento di ogni tipo. Art. 8 (Norma finanziaria) 1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede tramite l’istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione: “ Spese per approfondimenti tecnico-scientifici” da inserire nell’unità revisionale di base da destinare ad approfondimenti finalizzati all’ottimizzazione del sistema energetico regionale, da inserirsi nell’ UPB e con dotazione per l’anno 2004 di 100.000 euro e per gli anni 2005 e 2006 100.000 euro rispettivamente. Per la copertura dei costi delle diagnosi energetiche di cui all’articolo 5 possono essere utilizzati i proventi introitati dai Comuni e dalle Province a seguito delle attività di controllo degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e DPR 551/99. 3. Alle Province e ai Comuni che abbiano recepito regolamenti in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, verranno riconosciuti contributi finalizzati alle diagnosi energetiche sulla base dei programmi di diagnosi presentati. |