21.07.03 - PROGETTO DI LEGGE N. 0352 - Norme sulle esenzioni dai ticket sanitari ed esenzioni dai ticket delle prestazioni di pronto soccorso.

RELAZIONE

La proposta di legge è finalizzata a sgravare i soggetti più deboli (malati cronici, soggetti a rischio, senza reddito e con reddito ridotto), dal peso rappresentato dalla introduzione dei tickets sui farmaci, prestazioni diagnostiche e di pronto soccorso.
Nel contempo, l’estensione delle esenzioni, e l’obbiettivo del superamento del sistema del ticket, spinge le istituzioni a percorrere altre strade per il contenimento delle spese sanitarie.
Nel caso della regione Lombardia si rende necessaria l’ adozione di una serie di misure, volte alla prevenzione, all’efficacia e all’ appropriatezza delle prestazioni sanitarie ed all’ eliminazione degli sprechi.

NORME SULLE ESENZIONI DAI TICKET SANITARI ED ESENZIONI DAI TICKET DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

Art. 1 - (Esenzione dai ticket per i malati cronici,disoccupati, cassaintegrati e in mobilità)

In riferimento all’ articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998
n° 124 e dai decreti applicativi del Ministero della Sanità: DM n° 329 del 28 Maggio 1999, DM 21 Maggio 2001, n°296, i soggetti di cui alle patologie elencate da detti decreti hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza farmaceutica, diagnostica e terapeutica a loro prescritte e da loro richieste.
Sono altesì esenti da ogni forma di ticket i soggetti che si trovano nella condizione di disoccupati, cassaintegrati o in mobilità e loro famigliari a carico.
Sono inoltre esenti da ogni forma di ticket i soggetti, singoli o appartenenti a nuclei famigliari, la cui situazione economica, accertata mediante i parametri ISEE di cui al d.l. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, è al di sotto dei 15 mila € netti all’anno.

Art. 2 - (Esenzione dai ticket per le indagini di diagnosi precoce)

I cittadini che si sottopongono a test diagnostici scientificamente validati eseguiti all’ interno di programmi definiti dalle ASL territoriali o richiesti individualmente dal medico curante, sono esenti da partecipazione al costo delle prestazioni.


Art. 3 (Esenzione dal ticket per lavoratori e cittadini esposti od ex esposti a agenti nocivi tossici e/o cancerogeni)

I cittadini che sono stati esposti per ragioni professionali ad agenti nocivi tossici e/o cangerogeni sottoposti a sorveglianza sanitaria dalla ASL di competenza o a titolo individuale, previa presentazione di adeguata documentazione e purchè si tratti di indagini di diagnosi precoce scientificamente validate, hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni.

Art. 4 - (Prestazioni di pronto soccorso)

I cittadini che richiedono prestazioni presso le strutture di pronto soccorso non sono sottoposti ad alcuna partecipazione al costo.
La ASL territoriale e l’Azienda Ospedaliera potranno attivare, se lo riterranno opportuno, una apposita commissione, istituita ai sensi del comma successivo, sulle ragioni di eventuali richieste di pronto soccorso non appropriate, ed indicheranno ai direttori generali di riferimento le modalità per porvi rimedio.
In ogni territorio dove esiste un ospedale con dipartimento di emergenza viene istituita una commissione composta da tre membri designati dall’Azienda Ospedaliera e di tre membri designati dalla ASL territoriale più un membro rappresentante delle associazioni a difesa dei diritti dei cittadini, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 5 - (Ticket sulle prestazioni diagnostiche)

Il ticket massimo sulle prestazioni diagnostiche è 36 euro
Per i percorsi terapeutici definiti dai medici di medicina generale e dagli specialisti che si riferiscono alle patologie più note e più rilevanti, conformemente al decreto legislativo 124/98, agli utenti che si sottopongono agli esami previsti il ticket massimo stabilito è di 36 euro, se la somma dei ticket per ciascun esame è ad esso superiore. Il pagamento di tale ticket è valido per i richiami successivi, se stabiliti.


[ Indice ]