01-07.03 - PROGETTO DI LEGGE N. 0335 - Istituzione della figura professionale di operatore in discpline bio-naturali. - di iniziativa dei Consiglieri: La Russa, Macconi, Valentini Puccitelli, Pezzoni, Monguzzi, BiscardiniRELAZIONE Nell’ultimo ventennio si sono affermate e diffuse, nella nostra realtà sociale, numerose discipline, stili di vita o regole comportamentali, nate da culture autoctone o esotiche e da nuove esperienze, che sono scaturite dalla continua indagine sulla natura umana in relazione con se stessa e con l’ambiente che la circonda. ISTITUZIONE DELLE FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE IN DISCIPLINE BIO-NATURALI Art. 1 FINALITA’ La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la figura professionale di Operatore in Discipline Bio-Naturali al fine di garantire alla persona una qualificata offerta delle prestazioni o dei servizi che ne derivano.
1) Per Discipline Bio-Naturali s’intendono quelle concezioni e pratiche, che hanno per finalità la promozione, la conservazione ed il ripristino dello stato di benessere e salute per il miglioramento della qualità della vita della persona, avvalendosi, a tale scopo, di metodi ed elementi naturali la cui efficacia è stata verificata dall’esperienza fattuale e storica, nei vari contesti culturali e geografici e che si fonda sul principio della necessaria armonia della persona con la natura, natura che ha cura dell’uomo. 2) Per Operatore in Discipline Bio-Naturali s’intende la persona abilitata ad esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma, sia forma subordinata, l’attività professionale inerente la disciplina, o le discipline, in cui abbia maturato specifica competenza. Art. 3 FUNZIONI E COMPITI DELLA REGIONE 1) Ai fini stabiliti dalla presente legge, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale, istituisce presso l’Assessorato alla Formazione e Lavoro l’organismo di rappresentanza, governo e controllo delle attività delle Discipline Bio-Naturali denominato Comitato di Coordinamento Regionale per le Discipline Bio-Naturali, di seguito denominato Comitato, ordinandolo secondo i principi di sussidiarietà, partecipazione e responsabilità ed avendo cura di garantire, tra i suoi componenti, la più ampia pluralità di discipline e scuole che siano congrue ai principi e alle finalità ispiratrici della legge. 2) In sintonia con il Comitato, la Giunta identifica e regolamenta, con propria delibera, le varie discipline. 3) Istituisce il Registro regionale degli operatori in Discipline Bio-Naturali. 4) Istituisce il Registro regionale degli enti di formazione per operatori in Discipline Bio-Naturali. Art. 4 COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COMITATO Il Comitato è composto da: un rappresentante per ogni associazione di operatori in Discipline Bio-Naturali, di rilevanza regionale, presente sul territorio e operante da almeno un anno; 2) La Giunta nomina, nell’organo di governo del Comitato, suoi rappresentanti scelti tra: a) esperti in formazione e lavoro, sanità e assistenza, b) rappresentanti di associazioni di famiglie, c) rappresentanti di associazioni di consumatori. 3) Il Comitato, attraverso l’assemblea o l’organo di governo statutario, in coerenza con le finalità della legge, opera al fine di: a) stabilire regole deontologiche comuni alle varie discipline, b) valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento, c) istituire le commissioni specifiche per ogni disciplina, stabilendone funzioni e regolamenti e nominandone i componenti scelti tra gli appartenenti alla stessa disciplina, d) verificare e convalidare le scuole di formazione professionale che volessero essere riconosciute dalla Regione in conformità ai criteri e alle qualifiche stabilite dalle specifiche commissioni, e) verificare e convalidare le decisioni delle commissioni in merito all’ordinamento delle discipline, f) istituire un comitato di probiviri per dirimere le controversie interne al Comitato ed alle commissioni. g) istituire un organo di auto controllo sulle attività professionali e formative delle varie discipline. 4) I componenti e i compiti del Comitato possono essere modificati, per motivate ragioni, su proposta dell’assemblea del Comitato, con delibera di Giunta. Art. 5 COMPITO DELLE COMMISSIONI SPECIFICHE DI DISCIPLINA 1) La commissione di cui all’art. 4, comma 3, lettera c) ha il compito di regolamentare il settore specifico di sua competenza secondo le funzioni e i modi stabiliti dal governo del Comitato. 2) La commissione deve essere composta, ordinariamente, da esponenti della stessa disciplina ed in essa devono essere rappresentate, nella forma più ampia possibile, le varie scuole di pensiero. Art. 6 FUNZIONI DEL REGISTRO REGIONALE PER OPERATORI E CONSULENTI Il Registro ha la funzione di riconoscere l’attività degli operatori in Discipline Bio-Naturali che abbiano le qualifiche stabilite dalle specifiche commissioni di disciplina e convalidate dal Comitato. Art. 7 FUNZIONI DEL REGISTRO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE Il Registro ha la funzione di riconoscere gli enti di formazione pubblici e privati in Discipline Bio-Naturali che abbiano caratteristiche rispondenti alle finalità della legge in rapporto ai requisiti richiesti dalle specifiche commissioni di disciplina e convalidate dal Comitato. Art. 8 NORME TRANSITORIE I professionisti e gli enti di formazione già accreditati, da almeno un anno dall’entrata in vigore della legge, presso le associazioni operanti sul territorio della Lombardia e che abbiano i requisiti per essere ammessi al Comitato di coordinamento di cui all’art. 4, comma 1, potranno richiedere di diritto l‘iscrizione ai registri regionali di cui all’art. 6 e all’art. 7, entro 180 giorni dall’istituzione dei registri stessi. Art. 9 NORMA FINANZIARIA Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 2004, con legge di approvazione del Bilancio. |