01-07.03 - PROGETTO DI LEGGE N. 0335 - Istituzione della figura professionale di operatore in discpline bio-naturali. - di iniziativa dei Consiglieri: La Russa, Macconi, Valentini Puccitelli, Pezzoni, Monguzzi, Biscardini

RELAZIONE

Nell’ultimo ventennio si sono affermate e diffuse, nella nostra realtà sociale, numerose discipline, stili di vita o regole comportamentali, nate da culture autoctone o esotiche e da nuove esperienze, che sono scaturite dalla continua indagine sulla natura umana in relazione con se stessa e con l’ambiente che la circonda.
Queste discipline che hanno ad oggetto la valorizzazione e la tutela della persona nel suo complesso psicofisico, mirano al miglioramento della qualità della vita attraverso la rimozione degli stati di disagio e la prevenzione degli stati patologici con la pratica di regole e stili di vita, che prevedono l’apporto anche di arti manuali e elementi naturali.
Il riferimento comune delle varie specialità, alla vita e alla natura, ha suggerito i termini “biologico” e “naturale” e la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito specifico di patologie né convenzionale, né non convenzionale, suggerisce di adottare il termine tipico delle pratiche educativo-evolutivo, cioè discipline, da cui scaturisce la definizione di Discipline Bio-Naturali.
Si ritiene pertanto indispensabile riconoscerne le peculiarità originali che non appartengono all’area sanitaria, così come oggi è concepita e strutturata, in quanto attengono ad universi culturali, affermano principi generali e generano pratiche operative sostanzialmente diverse da quelle della medicina convenzionale.
Non c’è dunque aspirazione, per tali professioni, d’inserirsi tra quelle pratiche mediche che sono a carico del sistema sanitario e assistenziale nazionale.
L’ambizione degli operatori del settore è quella di essere riconosciuti ufficialmente come professionisti nell’ambito del benessere, ed avere riconosciute le proprie discipline o arti anche attraverso l’istituzione o il riconoscimento di scuole professionali che preparino operatori qualificati ad esercitare un’attività sempre più richiesta.
La ragione di questa legge è, dunque, quella di rispondere ad una duplice esigenza: riconoscere ed istituire la figura professionale d’operatore in Discipline Bio-Naturali e tutelare il cittadino in merito alla qualità ed all’efficacia dalle attività svolte dagli operatori in queste discipline.
Riconoscere significa dare veste giuridica ed ordine ad attività già ampiamente praticate e regolamentate esclusivamente sotto il profilo economico e fiscale, profilo che esclude la garanzia pubblica della qualità dei servizi prestati.
Uno dei compiti fondamentali delle istituzioni è quello di garantire i cittadini circa la correttezza e la qualità delle attività svolte al loro servizio, facendo sì che l’Ente pubblico sia garante e tutore dei diversi interessi istituendo organismi di controllo che abbiano il compito di verificare che le attività rivolte al pubblico siano conformi alle regole e alle categorie culturali su cui, la società stessa, si fonda.
La pratica delle varie Discipline Bio-Naturali, ormai diffusissima ed in continuo aumento, se da una parte ne dimostra l’efficacia ed il gradimento crescente della popolazione, non garantisce la qualità dei servizi prestati, perciò, si rendono necessari un controllo ed una regolamentazione pubblica.
Tali sono, infatti, i fini della legge.
L’art. 1 descrive le finalità,
l’art. 2 definisce i principi di riferimento generale e che cosa s’intenda per Operatore in tali discipline,
l’art. 3 indica i modi e i tempi con cui l’Istituto regionale debba disporre organismi di rappresentanza e di governo di tali categorie professionali istituendo, a tale proposito, un comitato di rappresentanza generale della categoria, con le sue articolazioni, ed un apposito registro per il riconoscimento delle qualifiche e degli Enti di Formazione,
l’art. 4 indica la composizione e i compiti del comitato di rappresentanza,
l’art. 5 indica i compiti delle commissioni specifiche in Discipline Bio-Naturali istituite al fine della propria regolamentazione,
l’art. 6 indica le funzioni del registro regionale degli operatori del settore,
l’art. 7 indica le funzioni del registro degli Enti di formazione professionale,
l’art. 8 indica le norme transitorie afferenti l’esercizio delle attività nell’attesa dell’entrata in vigore del complesso dei regolamenti,
l’art. 9 indica la norma finanziaria a supporto della legge.

ISTITUZIONE DELLE FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE IN DISCIPLINE BIO-NATURALI

Art. 1 FINALITA’

La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la figura professionale di Operatore in Discipline Bio-Naturali al fine di garantire alla persona una qualificata offerta delle prestazioni o dei servizi che ne derivano.


Art. 2 DEFINIZIONI E PRINCIPI

1) Per Discipline Bio-Naturali s’intendono quelle concezioni e pratiche, che hanno per finalità la promozione, la conservazione ed il ripristino dello stato di benessere e salute per il miglioramento della qualità della vita della persona, avvalendosi, a tale scopo, di metodi ed elementi naturali la cui efficacia è stata verificata dall’esperienza fattuale e storica, nei vari contesti culturali e geografici e che si fonda sul principio della necessaria armonia della persona con la natura, natura che ha cura dell’uomo.
Su questo principio si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti, elementi e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale da cui ha preso origine.

2) Per Operatore in Discipline Bio-Naturali s’intende la persona abilitata ad esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma, sia forma subordinata, l’attività professionale inerente la disciplina, o le discipline, in cui abbia maturato specifica competenza.

Art. 3 FUNZIONI E COMPITI DELLA REGIONE

1) Ai fini stabiliti dalla presente legge, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale, istituisce presso l’Assessorato alla Formazione e Lavoro l’organismo di rappresentanza, governo e controllo delle attività delle Discipline Bio-Naturali denominato Comitato di Coordinamento Regionale per le Discipline Bio-Naturali, di seguito denominato Comitato, ordinandolo secondo i principi di sussidiarietà, partecipazione e responsabilità ed avendo cura di garantire, tra i suoi componenti, la più ampia pluralità di discipline e scuole che siano congrue ai principi e alle finalità ispiratrici della legge.
Elabora lo statuto e stabilisce i requisiti di accesso e i criteri di funzionamento e le modalità di elezione dell’organo di governo del Comitato stesso.

2) In sintonia con il Comitato, la Giunta identifica e regolamenta, con propria delibera, le varie discipline.

3) Istituisce il Registro regionale degli operatori in Discipline Bio-Naturali.

4) Istituisce il Registro regionale degli enti di formazione per operatori in Discipline Bio-Naturali.

Art. 4 COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COMITATO

Il Comitato è composto da:

un rappresentante per ogni associazione di operatori in Discipline Bio-Naturali, di rilevanza regionale, presente sul territorio e operante da almeno un anno;
un rappresentante per ogni ente di formazione o associazione o consorzio di enti di formazione di operatore in Discipline Bio-Naturali che abbia rilevanza regionale e sia operante da almeno un anno sul territorio,.
I rappresentanti di cui alla lettera a) e b) del presente comma concorrono all’elezione dell’organo di governo, in cui deve essere loro garantita una rappresentanza maggioritaria.

2) La Giunta nomina, nell’organo di governo del Comitato, suoi rappresentanti scelti tra:

a) esperti in formazione e lavoro, sanità e assistenza,

b) rappresentanti di associazioni di famiglie,

c) rappresentanti di associazioni di consumatori.

3) Il Comitato, attraverso l’assemblea o l’organo di governo statutario, in coerenza con le finalità della legge, opera al fine di:

a) stabilire regole deontologiche comuni alle varie discipline,

b) valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento,

c) istituire le commissioni specifiche per ogni disciplina, stabilendone funzioni e regolamenti e nominandone i componenti scelti tra gli appartenenti alla stessa disciplina,

d) verificare e convalidare le scuole di formazione professionale che volessero essere riconosciute dalla Regione in conformità ai criteri e alle qualifiche stabilite dalle specifiche commissioni,

e) verificare e convalidare le decisioni delle commissioni in merito all’ordinamento delle discipline,

f) istituire un comitato di probiviri per dirimere le controversie interne al Comitato ed alle commissioni.

g) istituire un organo di auto controllo sulle attività professionali e formative delle varie discipline.

4) I componenti e i compiti del Comitato possono essere modificati, per motivate ragioni, su proposta dell’assemblea del Comitato, con delibera di Giunta.

Art. 5 COMPITO DELLE COMMISSIONI SPECIFICHE DI DISCIPLINA

1) La commissione di cui all’art. 4, comma 3, lettera c) ha il compito di regolamentare il settore specifico di sua competenza secondo le funzioni e i modi stabiliti dal governo del Comitato.
Le sue decisioni devono essere valutate e convalidate dal governo del Comitato stesso.

2) La commissione deve essere composta, ordinariamente, da esponenti della stessa disciplina ed in essa devono essere rappresentate, nella forma più ampia possibile, le varie scuole di pensiero.

Art. 6 FUNZIONI DEL REGISTRO REGIONALE PER OPERATORI E CONSULENTI

Il Registro ha la funzione di riconoscere l’attività degli operatori in Discipline Bio-Naturali che abbiano le qualifiche stabilite dalle specifiche commissioni di disciplina e convalidate dal Comitato.

Art. 7 FUNZIONI DEL REGISTRO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE

Il Registro ha la funzione di riconoscere gli enti di formazione pubblici e privati in Discipline Bio-Naturali che abbiano caratteristiche rispondenti alle finalità della legge in rapporto ai requisiti richiesti dalle specifiche commissioni di disciplina e convalidate dal Comitato.

Art. 8 NORME TRANSITORIE

I professionisti e gli enti di formazione già accreditati, da almeno un anno dall’entrata in vigore della legge, presso le associazioni operanti sul territorio della Lombardia e che abbiano i requisiti per essere ammessi al Comitato di coordinamento di cui all’art. 4, comma 1, potranno richiedere di diritto l‘iscrizione ai registri regionali di cui all’art. 6 e all’art. 7, entro 180 giorni dall’istituzione dei registri stessi.

Art. 9 NORMA FINANZIARIA

Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 2004, con legge di approvazione del Bilancio.

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