30.06.03 - PROGETTO DI LEGGE N. 0346 - Norme in materia di funerali civili, cremazioni e altre attività necroscopiche e cimiteriali - di iniziativa del Consigliere Biscardini
Relazione Il presente Progetto di Legge si propone di attuare in modo innovativo la legislazione vigente in materia funeraria per affrontare alcune questioni specifiche e soddisfare esigenze sempre più diffuse nella cultura dei cittadini. L’obiettivo principale è indicato nell’articolo 1 ove si prevede che i comuni si dotino di spazi adeguati per lo svolgimento di funerali civili per garantire ai laici onoranze funebri dignitose. E’ con la rivoluzione francese che furono emanate le prime norme che prevedevano la possibilità, ed il luogo, per funerali civili. Nell’Ottocento, anche dopo la Restaurazione, molti personaggi vi ricorsero, da Victor Hugo a Giuseppe Garibaldi, ma pure in tempi recenti tanta parte della storia italiana ha chiesto esequie laiche: fra gli altri, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, ma anche Italo Calvino, Altiero Spinelli, Carlo Cassola, Alberto Moravia, Nanni Loy, Nilde Jotti, Leo Valiani, Massimo D’Antona, Indro Montanelli, Lucio Colletti, Francesco De Martino, Luciano Berio. Questo articolo propone di evitare che i funerali civili si svolgano in forme del tutto casuali, il più delle volte in condizioni non decorose, in mezzo al caos del traffico, senza alcun rispetto per il defunto e per coloro che partecipano al funerale stesso. L’articolo 2 indica gli obblighi per i comuni di garantire lo svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico. La proposta di legge introduce la garanzia di sepoltura nel rispetto delle diverse culture, fatto rilevante, specie in una società che tende sempre più ad essere multietnica, con una molteplicità di culti religiosi e quindi diverse modalità di tumulazione. In questo senso, è fatto obbligo ai Comuni di predisporre all’interno dei cimiteri aree idonee alla sepoltura di cittadini di culti diversi da quello cattolico. L’articolo 3 concerne l’autorizzazione alla cremazione e disciplina le modalità di dispersione delle ceneri o l’affidamento ai familiari. Oggi la cremazione è la scelta di molti cittadini italiani e di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. La pratica è di antichissima tradizione: in Asia questa consuetudine si è mantenuta pressoché inalterata da millenni, ma già in Europa, i Greci e i Romani, usavano il rito della cremazione di persone. L’ascesa del cristianesimo, e poi dell’islamismo, ne fecero decadere la pratica a favore della sepoltura. Solo negli ultimi secoli si è tornati a parlare di cremazione nel mondo occidentale. Nel 1822 il corpo del poeta Shelley fu bruciato sulla spiaggia di Viareggio e da lì ripartì con la nascita della prima società per la cremazione un progressivo incremento del numero dei sostenitori. Dal 1963 anche la Chiesa cattolica ha abolito il divieto di farsi cremare per i propri fedeli e nell’aprile del 2002 il Prefetto della Congregazione per il Culto Divino, il cardinale Jorge Medina Estevez, ha addirittura annunciato che è in preparazione una liturgia apposita per questa cerimonia. Negli ultimi decenni, la spinta ad emanare normative a favore della cremazione si è fatta sempre più decisa anche in Italia. L’inadeguatezza della legge ha spinto il Parlamento italiano a discutere di un suo aggiornamento nel corso della tredicesima legislatura e finalmente nel marzo 2001 la legge n. 130 ha visto la luce. La principale novità del testo è data dal venire meno del divieto di dispersione delle ceneri. E’ caduto conseguentemente l’obbligo di conservazione nei cimiteri. L’articolo 4 riguarda gli obblighi dei congiunti o conviventi di rispettare la volontà dei defunti in materia di donazione di organi e garantisce il prelievo di cornea anche in caso di decesso presso il domicilio. L’articolo 5 concerne alcuni obblighi per i comuni per quanto attiene la predisposizione delle aree cimiteriali. L’articolo 6 indica le competenze degli operatori funerari. Con le modifiche intervenute negli ultimi anni, ad iniziare dal definitivo superamento della “privativa”, si impone una indicazione chiara dell’attività funeraria. L’articolo descrive, in termini unificati, le attività ed in particolare vengono delimitati gli ambiti di intervento degli operatori in modo da garantire i cittadini su aspetti particolarmente delicati e che richiedono correttezza in un regime di concorrenza. Con i commi 4 e 5 si definiscono i nuovi spazi operativi per l’azienda funebre capaci di soddisfare le esigenze dei cittadini, date le condizioni del convivere civile profondamente mutate, ed in grado di avvicinare gli operatori italiani a quelli europei con un’adeguata crescita professionale di tutto il comparto. Art. 1 Funerali civili I comuni assicurano la dotazione di spazi pubblici adeguati per lo svolgimento dei funerali civili, preferibilmente fuori dagli spazi cimiteriali. Tali spazi coperti devono consentire la riunione di persone, lo svolgimento dell’orazione funebre e di norma delle onoranze rispettose della volontà del defunto e dei suoi familiari. Art. 2 Obblighi comunali per lo svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico. I comuni assicurano lo svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico; I comuni predispongono all’interno dei cimiteri aree idonee alla sepoltura di culto diverso da quello cattolico, nel rispetto dei requisiti tecnico-igienico sanitario previsti dalla normativa vigente. Art. 3 Cremazione L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 130/2001. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare o da persona a tal fine autorizzato dall’avente diritto. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici per la tumulazione o l’affidamento ai familiari. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
Art. 4 Trasporto del cadavere a scopo di studio e prelievo di cornee al domicilio 1. I congiunti, i conviventi o altra persona autorizzata dall’avente diritto che ha espresso in vita la volontà di donare organi o di utilizzare il proprio cadavere per scopi di ricerca e di studio, danno immediata comunicazione del decesso all’ASL e all’ufficio di stato civile, per l’autorizzazione al trasporto della salma o per il prelievo di cornee a scopo di trapianto terapeutico presso l’abitazione in cui è avvenuto il decesso. Art. 5 Cimiteri
I comuni sono tenuti a garantire la sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio comunale, quale ne sia la residenza, nonché ai cadaveri di aventi diritti al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso, nonchè alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri, di cui ai punti precedenti. Ogni comune è tenuto a predisporre aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepolture prevedibili nell’arco dei trenta anni successivi all’approvazione degli strumenti urbanistici generali, tenendo conto degli obblighi di cui al comma 1. I comuni, senza violare la libertà dei coniugi e degli aventi titolo dei defunti, tendono a favorire il ricorso alle forme di sepoltura che hanno minor impatto sull’ambiente, l’inumazione e la cremazione in particolare. La manutenzione dei cimiteri e la cremazione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Il comune autorizza la costruzione e l’uso di cimiteri per animali d’affezione, secondo le indicazioni tecniche dell’ASL e dell’ARPA, la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purchè contornate da un’area di rispetto, conforme alle disposizioni di legge e la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell’ASL e dell’ARPA, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze. Art. 6 Attività Funebre Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende: il disbrigo su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; la vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale; il trasporto e il trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio. L’attività funebre è svolta da persone fisiche e soggetti giuridici in possesso dei requisiti prescritti da apposito provvedimento regionale. L’attività funebre è incompatibile con lo svolgimento di funzioni istituzionali e pubbliche e con attività sanitarie. Gli operatori funebri potranno gestire apposite sale per il commiato in cui trasferire, su specifica richiesta dei familiari, le salme decedute nel domicilio o nelle strutture sanitarie, dove si possa organizzare adeguatamente l’ossequio alla salma. Sono consentiti i trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi secondo le disposizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale
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