26.06.03 PROGETTO DI LEGGE N. 0344 - Interventi regionali a sostegno della cultura. A firma dei Consiglieri - Bisogni, Benigni, Marantelli, Biscardini, Danuvola, Monguzzi
RELAZIONE 1. Semplificazione e riordino legislativo L’approvazione della L.R. 1/2000, che recepisce ed attua il D. lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, comporta per la Regione Lombardia l’obbligo - disposto dall’art. 133 - di adottare “una disciplina organica di semplificazione e di armonizzazione delle leggi di settore, anche mediante l’adozione di uno o più testi unici delle disposizioni sui beni e le attività culturali”. L’attuale impianto normativo regionale è articolato su sei leggi che disciplinano i principali settori di intervento (promozione culturale, teatro, musica, cinema, musei e biblioteche) a cui si aggiungono le leggi sugli interventi infrastrutturali e quattro leggine di sostegno ad alcune istituzioni di particolare rilevanza culturale (la Scala, il Piccolo Teatro, i Pomeriggi Musicali e il Centro Teatrale Bresciano). La strada che si vuole seguire per il riordino legislativo è quella delle macro-aree, o ambiti di riferimento settoriale all’interno dei quali si sono quindi raggruppate le discipline che per affinità consentono un trattamento normativo comune. La legge si articola dunque in tre Titoli, corrispondenti ai tre ambiti settoriali individuati: il Titolo primo disciplina i beni e i servizi culturali e riguarda biblioteche archivi e musei e tutti gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili. il Titolo secondo riunisce le discipline dello spettacolo, vale a dire il teatro, la musica ed il cinema, e prevede una gestione unitaria delle materie in oggetto anche sul piano delle risorse, con l’istituzione di un Fondo Unico Regionale dello Spettacolo il Titolo terzo contiene le norme relative alla promozione culturale e prevede, fra l’altro, il riconoscimento e il sostegno degli Istituti di interesse regionale. Partendo da queste premesse, il presente progetto di legge si propone di attuare il percorso di semplificazione e delegificazione mediante l’abrogazione delle leggi in vigore e l’introduzione di un testo unico per il settore cultura, e disciplina lo stanziamento e la ripartizione delle risorse regionali in un’ottica di sussidiarietà e di trasparenza che consentano una più snella gestione degli interventi regionali. 2. Finalità e principi generali. Alla cultura si riconosce una funzione di primaria importanza per lo sviluppo sociale, economico e civile della Lombardia. L’enunciazione di questa finalità richiama la consapevolezza che le politiche più illuminate e di maggior successo nel mondo evoluto hanno puntato su cultura, innovazione, formazione e ricerca - cioè sul fattore qualità - per rilanciare stabilmente lo sviluppo nella fase post-industriale. Ciò è vero, in via di principio e di fatto, a due condizioni: la prima, esplicitata nel testo legislativo, è che venga incoraggiato il pluralismo delle espressioni culturali e la libera competizione delle idee; la seconda, necessariamente implicita, è la volontà politica dei proponenti di realizzare un adeguato investimento di risorse in questa direzione. Finalità più specifiche, attinenti ai diversi ambiti, sono richiamate nei singoli titoli della legge. La sussidiarietà, cioè la cooperazione stabile e funzionale tra i diversi livelli amministrativi e i diversi enti e soggetti pubblici e privati (incluso lo Stato, l’Unione Europea e le regioni), è individuata come lo strumento più idoneo per perseguire gli obiettivi della legge. Per renderla efficace anzitutto nel sistema di governo regionale, la proposta di legge attiva un sistema di deleghe e di chiare attribuzioni di funzioni alle Province e ai Comuni, articolate ambito per ambito, sempre nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali. Gli enti locali, inoltre, vengono chiamati a collaborare con la Regione nella fase di programmazione e di formazione del bilancio attraverso un Tavolo di consultazione settoriale. Al Consiglio regionale è attribuito un ruolo di partecipazione attiva nei processi di indirizzo e programmazione del settore, con l’approvazione di un Piano triennale della cultura. Gli atti regolamentari più importanti, inoltre, sono sottoposti al vaglio della Commissione competente. Ferme restando le funzioni della Commissione per i beni e le attività culturali di cui agli articoli 154 e 155 del D.Lgs. 122/1998 (esplicitamente richiamata nel testo), per la definizione delle linee programmatiche di intervento settoriali, e delle conseguenti scelte di bilancio, si provvede a istituire due organi consultivi, il Comitato per i beni e le attività culturali ed il Comitato per lo Spettacolo, i cui pareri possono essere richiesti sia dalla Giunta sia dal Consiglio. I Comitati sono composti da esperti in tutte le discipline delle macro-aree settoriali e, almeno nel caso dello spettacolo, anche da rappresentanti delle principali associazioni di categoria, in modo da garantire al meglio sia le funzioni consultive sia la partecipazione responsabile dei soggetti collettivi in cui si è organizzato il complesso mondo dello spettacolo. E’ demandata alle scelte della Giunta la facoltà di adottare un analogo criterio rappresentativo anche per l’ambito dei beni e servizi culturali. L’ultimo ma non meno importante aspetto che si intende evidenziare come carattere generale della proposta di legge è la necessità di superare i meccanismi di concessione dei contributi “a pioggia”, affidati a una discrezionalità più o meno illuminata. Il dato incontrovertibile – di cui in sede politica si auspica l’inversione - di una progressiva contrazione delle risorse per la cultura nel bilancio regionale, rischia di polverizzare e rendere irrilevanti gli interventi della Regione. Si impone dunque una drastica correzione nelle modalità di sostegno che devono corrispondere a diverse esigenze inderogabili: rafforzare e dare maggiori certezze ai soggetti che operano da tempo, con continuità e apprezzabili risultati nello scenario regionale, perché sono loro i protagonisti stabili del primato culturale della Lombardia; incoraggiare le progettualità capaci di dar vita a forme di collaborazione tra diversi attori e cofinanziatori, istituzionali e non, pubblici e privati. privilegiare le forme di sostegno pluriennali attraverso intese, convenzioni, accordi di programma. incentivare il sistema delle autonomie locali ad adottare analoghe metodologie di intervento, valorizzando il ruolo di programmazione e coordinamento delle Province, premiando i la qualità e l’innovazione gestionale nei servizi, la cooperazione intercomunale e, più in generale, la propensione a una progettualità su vasta scala e di medio-lungo periodo.. ricondurre il più possibile l’intervento regionale a una logica di programmazione, trasparenza e rispondenza a standard e criteri pubblicamente discussi e verificabili. 3. Titolo primo: beni e servizi culturali Si richiamano le definizioni di beni culturali dei DD. Lgs 112/1998 e 490/1999 e si precisa cosa si intenda per servizi culturali: biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari; archivi storici e sistemi documentari su qualunque supporto; raccolte, musei e sistemi museali (art. 5) Gli interventi in materia di beni e servizi culturali, puntualmente elencati nell’art. 6, fanno parte di un’esperienza regionale ormai consolidata. Richiamarli è utile soprattutto a riaffermare la titolarità della Regione ad agire a tutto campo in una materia dai precari confini (tutela, valorizzazione, gestione) tra competenze e strutture dello Stato, e competenze e strutture delle Regioni e delle autonomie locali. Si è ritenuto inoltre di sottolineare la particolarità dei beni di interesse religioso, che fanno parte del patrimonio artistico da valorizzare, pur facendo capo alle autorità della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose. La principale novità rispetto alla legislazione regionale attualmente vigente consiste nella delega alle Province (art. 8) di competenze nella programmazione e nello sviluppo dei sistemi museali, oltre che bibliotecari e, per coerenza con la logica sistemica, nel convenzionamento con soggetti pubblici e privati titolari di archivi, biblioteche, musei e raccolte di interesse locale (funzione fin qui svolta dalla Regione). 4. Titolo secondo: Spettacolo La Regione Lombardia si dota per la prima volta di una normativa unitaria delle discipline dello spettacolo (musica, cinema, teatro e danza), per consentire una gestione più appropriata delle risorse destinate a tali attività e favorire l’interazione e la collaborazione tra i soggetti. Il punto qualificante del presente Titolo è la creazione di un Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (art. 14), che raccoglie tutte le risorse a disposizione del settore – compresi gli eventuali trasferimenti dal FUS nazionale - e le ripartisce tra i soggetti attraverso un meccanismo che coinvolge sia le autonomie territoriali sia gli operatori culturali. Nel FURS convergono anche i contributi annuali che la Regione eroga agli enti di maggiore rilevanza (Scala, Piccolo Teatro, Pomeriggi Musicali, Centro Teatrale Bresciano, le cui specifiche leggi continuano a rimanere in vita) al fine di consentire una gestione unitaria e trasparente delle risorse. Si introduce una nuova forma di sostegno regionale, prevedendo agevolazioni nell’accesso al credito. Sono puntualmente definiti i soggetti che hanno accesso al FURS, rinviando a un regolamento attuativo i criteri di ammissibilità, per i quali va anche raccolto il parere del Comitato regionale per lo Spettacolo. Si precisano infine in modo più organico le funzioni specificamente attribuite alle Province e ai Comuni. 5. Titolo Terzo: Promozione Culturale Nelle finalità (art. 18) si sottolinea il rapporto tra l’ambizione di perseguire un primato culturale della Lombardia, le sue positive ricadute sullo sviluppo imprenditoriale e occupazionale e la necessità di favorire il più ampio pluralismo culturale e di iniziative. In questo Titolo il progetto si sforza di meglio suddividere e coordinare gli interventi di Regione, Province e Comuni che, proprio in materia di promozione culturale, spesso si duplicano e sovrappongono, con frequenti invasioni di campo e incursioni della Regione in territori più coerenti con interventi provinciali o locali (con conseguente riduzione delle risorse per il sistema delle autonomie, che è più contiguo ai soggetti associativi e imprenditoriali che operano nello scenario culturale). Ci si sforza perciò di limitare lo scavalcamento delle Province, attribuendo loro significative funzioni di programmazione, in concorso con i Comuni, nel proprio ambito territoriale e assegnando loro le risorse per una progettualità coordinata e aggregativa di molteplici soggetti pubblici e privati. Più coerente alle funzioni regionali è invece l’individuazione degli Istituti di interesse regionale (art. 19) cui è opportuno garantire un sostegno pluriennale (tramite convenzione) finalizzato al perseguimento delle loro finalità statutarie, cioè nel pieno rispetto della loro autonomia e libertà culturale e di ricerca. Viene prefigurato per la Regione un ruolo di interlocutore e punto di riferimento privilegiato per questi e altri Istituti di alto valore scientifico e culturale (Enti, Università, Fondazioni) con i quali collaborare per la promozione di particolari eventi, progetti e iniziative. INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA Articolo 1 – Finalità e ambiti La Regione individua nella cultura una funzione di importanza primaria per lo sviluppo sociale, economico e civile della Lombardia e riconosce nella molteplicità delle espressioni e nella libera competizione delle idee le condizioni irrinunciabili di una società aperta e plurale. La Regione concorre al sostegno della cultura nel pieno rispetto della sua libertà e autonomia attraverso la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività e dei servizi culturali nelle modalità previste dalla presente legge. I principali ambiti in cui si articola l’intervento regionale sono: beni e servizi culturali; spettacolo; promozione culturale. Articolo 2 - Sussidiarietà Per il raggiungimento delle finalità della presente legge la Regione collabora con lo Stato, con gli enti locali, le autonomie funzionali e altri soggetti pubblici e privati, ovvero con enti territoriali di altre Regioni e Stati dell’Unione Europea anche promuovendo forme di cooperazione strutturale e funzionale, accordi di programma, convenzioni o partecipando a fondazioni, associazioni, società ed organismi pubblici e privati. Articolo 3 – Programmazione Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano triennale della cultura articolato nei tre ambiti di cui al comma 3 dell’art. 1. Il Piano, aggiornabile annualmente, definisce le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare in riferimento a quanto previsto dalla presente legge nei diversi ambiti di intervento Il Piano triennale della cultura, il DPEFR e la Legge finanziaria sono sottoposti alla consultazione delle Province e dei Comuni capoluogo. A tale scopo è istituito un Tavolo di consultazione settoriale. Con successivi atti amministrativi di natura regolamentare, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente: a) definisce gli standard per la gestione dei servizi, per lo sviluppo di sistemi di qualità e per la ripartizione delle risorse regionali tra le Province; b) individua i profili professionali per gli operatori culturali di musei, biblioteche e archivi; c) indica i criteri di ammissibilità al Fondo Unico per lo Spettacolo Regionale di cui al successivo art. 14; d) individua i requisiti per il riconoscimento degli Istituti d’interesse regionale di cui al successivo art. 19; e) stabilisce i criteri per la verifica delle attività soggette a convenzioni. 5. La Giunta regionale stipula convenzioni, accordi di programma, partecipa a fondazioni, associazioni, società e altri organismi pubblici e privati e emana gli atti amministrativi per l’attuazione della presente legge. Articolo 4 – Osservatorio della cultura Al fine di sviluppare le politiche culturali sul territorio e di individuare gli ambiti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori culturali, nonché per lo sviluppo di nuova occupazione e per la riqualificazione dell’imprenditoria nel settore culturale la Giunta regionale istituisce l’Osservatorio della cultura con compiti di monitoraggio, documentazione e analisi dei dati e delle tendenze evolutive nei diversi settori della produzione e del consumo culturale. L’Osservatorio si compone come gruppo di lavoro al quale sono chiamate a partecipare le associazioni imprenditoriali e professionali di categoria e può costituire al suo interno sottogruppi o sezioni autonome. L’Osservatorio è dotato di risorse proprie. Titolo primo BENI E SERVIZI CULTURALI Articolo 5 – Definizioni Per beni culturali si intendono quelli di cui all’art. 148, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e all’art. 2, 3 e 4 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Per servizi culturali si intendono: le biblioteche, le mediateche e i sistemi bibliotecari; gli archivi storici e i sistemi documentari, qualunque ne siano i supporti; le raccolte, i musei e i sistemi mussali. Articolo 6 –Interventi La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove interventi di valorizzazione dei beni culturali e di sviluppo dei relativi servizi. 2. Gli interventi in materia di beni e servizi culturali consistono: nella rilevazione, documentazione, catalogazione, restauro, recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria, conservazione programmata e valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili; nella rilevazione, documentazione, recupero e valorizzazione, entro il contesto naturale e ambientale, di siti e insediamenti di interesse archeologico, storico, artistico, monumentale; nella integrazione di beni, servizi e attività culturali, anche mediante forme di gestione associata, reti e sistemi informativi; nel concorso alla promozione e sviluppo di progetti culturali nell’ambito turistico e in quello della valorizzazione delle tradizioni e delle tipicità locali; nello sviluppo e nel potenziamento delle raccolte, dei musei e dei sistemi museali; nello sviluppo e nel potenziamento delle biblioteche sistemi bibliotecari e delle risorse archivistiche; nella realizzazione di infrastrutture per servizi e attività culturali, anche in concorso con soggetti pubblici e privati. 3. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso, compresi quelli adibiti al culto, considerata la loro specificità, ogni intervento di tutela, di valorizzazione e promozione sarà concordato con le competenti autorità della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose cui i beni afferiscono. Articolo 7 – Funzioni della Regione Per gli interventi del precedente articolo la Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, funzioni di indirizzo e coordinamento. In particolare la Regione: promuove e coordina il censimento, l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti promuove e coordina gli interventi di manutenzione, conservazione, restauro dei beni culturali, anche in concorso con lo Stato, gli enti locali e soggetti pubblici e privati, nonché l’acquisizione condivisa di beni e servizi da parte degli enti locali promuove e coordina le forme di gestione associata di beni e servizi per lo sviluppo di sistemi di qualità, indicando gli standard di gestione e di servizio promuove e coordina la rilevazione dei dati su servizi, attività e utenza di biblioteche e musei definisce i profili professionali degli operatori culturali dei musei e delle biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale in armonia con gli standard nazionali ed europei. La Regione concorre con lo Stato e con tutte le altre autonomie locali e funzionali all’attività di conservazione dei beni culturali in attuazione dell’art. 149 del D. Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 ed in coerenza con il D. Lgs. n.490 del 29 ottobre 1999. La Regione, per il tramite della direzione generale competente, assicura i supporti organizzativi necessari al funzionamento della commissione di cui agli artt. 154 e 155 del D.Lgs. 122/1998. Competono agli enti cui saranno attribuite le funzioni amministrative relative alla gestione dei beni di cui all’art.150 del D.Lgs. 112/1998, commi 1,2,3 e 5, trasferiti secondo le modalità di cui ai commi 4,5,6 e 8 del medesimo articolo; tale gestione sarà attuata in coerenza con le norme adottate in materia dalla Regione. Articolo 8 – Funzioni delle Province 1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative in materia di biblioteche, sistemi bibliotecari e documentari, archivi storici, musei e sistemi museali. 2. Le Province concorrono alla programmazione regionale riguardante biblioteche, musei, archivi storici e beni culturali per il territorio di loro competenza, coordinano e supportano le attività dei Comuni nelle stesse materie. 3. In particolare le Province: realizzano il censimento, l’inventariazione, la catalogazione dei beni culturali secondo i parametri e le metodologie indicate dalla Regione; curano le attività e lo sviluppo dei sistemi museali e di quelli bibliotecari e stipulano convenzioni con soggetti pubblici e privati titolari di biblioteche, archivi, musei o raccolte di riconosciuto interesse culturale, in grado di offrire servizi in linea con gli standard indicati dalla Regione; formulano progetti di sistemi integrati di beni e servizi culturali e concorrono alla loro realizzazione anche individuando forme di gestione innovative; promuovono programmi di intervento di manutenzione, restauro e valorizzazione di beni mobili e immobili, anche in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati; curano la formazione specialistica e l’aggiornamento degli operatori culturali dei musei e delle biblioteche, sulla base dei profili e degli standard indicati dalla Regione. Per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente articolo la Regione stanzia i finanziamenti necessari da destinare annualmente a ciascuna Provincia in base ai parametri stabiliti nel regolamento attuativo e predispone strumenti di consulenza, progettazione, incentivazione finanziaria. Dopo l’approvazione del Piano triennale regionale, le Province formulano i propri programmi triennali e i relativi programmi annuali Articolo 9 – Funzioni dei Comuni I Comuni provvedono alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali nonché alla organizzazione dei servizi culturali sul proprio territorio, operando anche in concorso con la Provincia, le altre istituzioni territoriali e la Regione. In particolare i Comuni: erogano i servizi bibliotecari, documentali e museali di loro competenza di norma attraverso forme di cooperazione strutturale e funzionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati; attuano la conservazione dei beni di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro; valorizzano e promuovono i beni del loro territorio perseguendo l’integrazione delle risorse e il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e inoltre approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica. Articolo 10 – Pareri 1. In sede di formulazione del programma triennale e degli aggiornamenti annuali la Giunta acquisisce il parere la Commissione per i beni e le attività culturali di cui agli articoli 154 e 155 del D.Lgs. 122/1998. Articolo 11 – Comitato Regionale per i beni e le attività culturali La Giunta regionale nomina un Comitato Regionale per i beni e le attività culturali, composto da esperti nelle discipline attinenti, con una buona conoscenza del territorio e del patrimonio di beni culturali della Lombardia e della promozione turistica. Il Comitato Regionale per i beni e le attività culturali fornisce pareri alla Giunta e al Consiglio Regionale in merito agli atti di programmazione e di bilancio e agli atti amministrativi di natura regolamentare di cui ai punti a) e b) del precedente art. 3, comma 4. Il numero e la composizione del Comitato sono deteminati dalla Giunta. Il Comitato agisce sia in forma plenaria sia per sezioni disciplinari. Titolo secondo SPETTACOLO Articolo 12 – Finalità 1. La Regione riconosce lo spettacolo quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e concorre al suo sviluppo. 2. La Regione, in collaborazione con Province e Comuni: sostiene le attività di spettacolo e i soggetti che le promuovono; favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e la circuitazione degli spettacoli; raccorda le attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali e turistiche anche attraverso l’organizzazione di festival e rassegne; concorre agli interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo; sostiene e promuove l’espressione artistica dei giovani, la ricerca e la sperimentazione nel campo dello spettacolo, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie; promuove ed indirizza la formazione del personale artistico e tecnico del settore dello spettacolo; sostiene e promuove la formazione e la partecipazione del pubblico alle attività musicali, teatrali e cinematografiche, con particolare attenzione al pubblico giovanile; promuove il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro e della musica popolare lombarda, del teatro di marionette e burattini; promuove la presenza organizzata sul territorio del teatro di strada e della cultura bandistica e corale. Articolo 13 – Funzioni della Regione 1. La Regione svolge funzioni di programmazione in materia di spettacolo e dispone misure di sostegno: alla spesa corrente dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo; alle spese di investimento per interventi di recupero, restauro e adeguamento tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo; all’accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, alla formazione del fondo rischi e dei fondi di garanzia operanti nel settore mediante anticipazioni sotto forma di prestiti a tasso agevolato e la stipulazione di apposite convenzioni con gli Istituti di credito operanti nella regione. 2. La Regione concorre altresì, nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’art.8 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, a definire i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo. Articolo 14 – Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo Per le finalità di cui al punto a) dell’art. 15 è istituito il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS). Il FURS è composto di fondi regionali e di eventuali trasferimenti di quote del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). Nel FURS confluiscono i contributi di cui alle LL.RR. 32/1993, 10/1994, 23/1994, 9/1996. I soggetti destinatari del FURS e delle misure di sostegno di cui ai punti b) e c) del precedente art. 13 sono: teatri stabili pubblici e privati; le compagnie e le cooperative di produzione di prosa e danza; le fondazioni teatrali e musicali, le istituzioni concertistiche orchestrali e le istituzioni lirico concertistiche; gli enti e le associazioni promotori di festival e rassegne; gli esercizi cinematografici, le fondazioni e le associazioni di cultura cinematografica; gli enti e gli istituti di ricerca, di archiviazione, conservazione e documentazione teatrale, musicale, cinematografica, audiovisiva; le Province per gli obiettivi previsti dal successivo art.15 comma 2; gli Enti locali singoli o associati che presentino progetti e iniziative in collaborazione con enti, associazioni, organizzazioni operanti nel campo dello spettacolo. I criteri di ammissibilità al FURS sono stabiliti con atto regolamentare, sentito il Comitato regionale per lo Spettacolo di cui al seguente art. 17. La Regione stipula con gli Enti locali e con i soggetti pubblici e privati destinatari del FURS convenzioni e accordi di programma, di norma pluriennali. Articolo 15 – Funzioni delle Province 1. Le Province esercitano funzioni di coordinamento in materia di spettacolo in collaborazione con i Comuni del proprio territorio e partecipano alla programmazione regionale. 2. Le Province promuovono in particolare: la distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; la cultura musicale di tipo bandistico e corale; l’espressione artistica dei giovani, anche in collaborazione con le scuole; la formazione e la partecipazione del pubblico alle attività musicali, teatrali e cinematografiche. Art. 16 – Funzioni dei Comuni 1. I Comuni: direttamente o in collaborazione con la Regione e le Province stipulano convenzioni e intese con i soggetti operanti nel loro territorio sia per le attività stabili e di produzione, sia per l’utilizzo e la riqualificazione degli spazi destinati allo spettacolo; promuovono la valorizzazione delle tradizioni di spettacolo popolari, del teatro di marionette e burattini e del teatro di strada; provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli circensi e agli spettacoli viaggianti. Art. 17 – Comitato Regionale per lo Spettacolo 1. La Giunta regionale nomina un Comitato Regionale per lo Spettacolo, composto di nove esperti in tutte le discipline di spettacolo oggetto degli interventi dalla presente legge e da nove rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria. 2. Il Comitato Regionale per lo Spettacolo fornisce pareri alla Giunta e al Consiglio Regionale in merito agli atti di programmazione e di bilancio ed alla suddivisione del FURS. 3. Il Comitato Regionale per lo Spettacolo agisce sia in forma plenaria sia per sezioni disciplinari. Titolo Terzo PROMOZIONE CULTURALE Articolo 18 – Finalità La Regione persegue il primato culturale della Lombardia e concorre a creare le condizioni per lo sviluppo dell’imprenditoria culturale e dell’occupazione nel settore della cultura. A tal fine la Regione promuove la produzione, l’organizzazione e la diffusione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative. In particolare la Regione: sostiene progetti e iniziative di rilevante interesse regionale; sostiene la ricerca applicata ai beni e ai servizi culturali nonché al patrimonio storico, artistico, letterario, linguistico e demoantropologico della Lombardia; promuove la valorizzazione delle espressioni culturali e artistiche contemporanee e la convivenza interculturale; realizza eventi e iniziative in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, privilegiando Università, Enti e Istituti con sede in Lombardia; sostiene le attività di promozione culturale delle Province e dei Comuni attraverso forme di cofinanziamento e incentivazione alla cooperazione di più soggetti pubblici e privati. Articolo 19 – Istituti d’interesse regionale La Regione individua e riconosce gli Istituti culturali d’interesse regionale con sede in Lombardia e li sostiene con convenzioni triennali per il conseguimento delle proprie finalità statutarie. L’elenco degli Istituti d’interesse regionale è approvato dal Consiglio regionale ed aggiornato ogni triennio. I requisiti per il riconoscimento sono stabiliti con atto di natura regolamentare. Articolo 20 – Funzioni delle Province e dei Comuni Le Province e i Comuni svolgono attività di promozione culturale nei rispettivi ambiti territoriali, con particolare riferimento alle attività e iniziative di rilevanza provinciale e locale. Nell’esercizio delle loro funzioni di programmazione e coordinamento le Province, in collaborazione con i Comuni, possono presentare alla Regione richieste di cofinanziamento per progetti che prevedano la diretta partecipazione e il concorso finanziario e operativo di soggetti pubblici e privati. Le Province, in collaborazione con i Comuni, presentano il Piano annuale della promozione culturale per i rispettivi ambiti territoriali. La Regione, nell’ambito degli atti di programmazione e bilancio, stabilisce la quota di risorse da assegnare alle Province per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. Articolo 21 – Norma finanziaria Articolo 22 - Abrogazioni Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi: a) in materia di promozione educativa e culturale: - l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 “Interventi per attività di promozione educativa e culturale”; art. 4 comma 11 lettera d) e comma 12, l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”; - l.r. 1 giugno 1993, n. 18 “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 ‘Interventi per attività di promozione educativa e culturale’”; - l.r. 31 marzo 1978, n. 32 “Partecipazione della Regione Lombardia al centro bresciano dell’antifascismo e della resistenza”; - l.r. 27 agosto 1983, n. 66 “Norme relative al riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale”; - l.r. 20 aprile 1985, n. 29 “Contributo annuale della Regione Lombardia all’istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione”; - l.r. 27 novembre 1989, n. 64 “Contributo annuale della Regione Lombardia al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale”; - art. 4 comma 40 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ e successive modificazioni e integrazioni”. - l.r. 13 luglio 1984, n. 37 “Contributo annuale della Regione Lombardia all’istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica”; - l.r. 14 aprile 1997, n. 10 “Manifestazioni celebrative della figura di Alessandro Volta in occasione del bicentenario dell’invenzione della pila elettrica – 1996/2000”; - art. 4 comma 48 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni”. b) in materia di musei: - l.r. 12 luglio 1974, n. 39 “Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale”; - l.r. 25 agosto 1977, n. 41 “Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 12 luglio 1974, n. 39, in materia di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale”; - l.r 7 gennaio 1988, n. 2 “Modifica dell’art. 8 della l.r. 12 luglio 1974, n. 39 recante norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale”; - l.r. 22 dicembre 1989, n. 75 “Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici e museali in generale”; c) in materia di biblioteche e archivi storici: - l.r. 29 gennaio 1979, n. 21 “Norme per l’attuazione del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di biblioteche popolari, servizio nazionale di lettura e centri bibliotecari di educazione permanente”; - l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale”; d) in materia di spettacolo: - l.r. 8 novembre 1977, n. 58 “Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale”; - art. 4 comma 11 lettera a) l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”; - art. 4 comma 37 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ e successive modificazioni e integrazioni”; - l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 “Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale”; - art. 4 comma 11 lettera b) l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”; - art. 4 comma 38 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni”; - l.r. 11 aprile 1980, n. 38 “Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo”; - art. 4 comma 11 lettera c) l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”; - art. 4 comma 39 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni’”; - l.r. 1 dicembre 1983, n. 88 “Norme in materia di consulte regionali per i problemi della musica e per i problemi del teatro”; - l.r. 14 aprile 1997, n.11 “Partecipazione della Regione Lombardia agli interventi di restauro, al recupero funzionale e alla gestione dell’Auditorium Dal Verme”; e) in materia di conservazione programmata: - l.r. 6 agosto 1984, n. 39 “Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico”; - art. 4 comma 11 lettera e) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 “ Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”; - l.r. 19 dicembre 1991, n. 39 “Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani”; f) in materia di sistemi culturali integrati: - l.r. 29 aprile 1995, n. 35 “Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali”. - art. 4 comma 46 della l.r. 27/01/1998, n. 1 “Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni’”; - l.r. 9 giugno 1997, n. 20 “Modifiche della l.r. 29 aprile 1995, n. 35 concernente ‘Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali’”. E’ inoltre abrogato l’art. 4, commi 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 148 della l.r. 5 gennaio 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.
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