02.04.03 - PROGETTO DI LEGGE 0316 - Norme per assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alla carica elettiva di consigliere regionale - a firma del Consigliere Roberto BISCARDINI

RELAZIONE

E’ ormai largamente condiviso che per il corretto funzionamento della vita democratica è necessario assicurare in tutte le sedi, e in particolare negli organi elettivi, la presenza di esponenti tanto dell’uno quanto dell’altro sesso, così da rispecchiare quella che è l’effettiva distribuzione delle responsabilità e dei carichi nella vita quotidiana e sociale, anche nell’ambito delle istituzioni.
Principale strumento, a tal fine, è quello di rendere necessaria, nella predisposizione delle liste elettorali da parte dei partiti politici, la presenza di candidati di entrambi i sessi, con norma cogente che eviti le ricorrenti disattenzioni ed elusioni da parte della classe politica nazionale e locale.
In tal senso si è mossa in questi anni l’iniziativa parlamentare attraverso importanti modifiche costituzionali.
La legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3, di modifica dell’intero titolo V della Costituzione, dispone all’art. 117 comma 7 che le leggi regionali devono rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
Contenendo questo articolo un principio fondamentale a cui le regioni dovranno attenersi, si ritiene pertanto necessario, con questo progetto di legge, darne immediata attuazione.
D’altra parte una recente sentenza della Corte costituzionale ha posto esplicitamente l’obiettivo del riequilibrio tra uomini e donne e stabilisce come doverosa l’azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni elettorali.
La Corte costituzionale ha infatti recentemente riconosciuto (sentenza n. 10 del 2003) che “la finalità di conseguire una “parità effettiva” (sentenza n. 422 del 1995) fra uomini e donne anche nell’accesso alla rappresentanza elettiva è positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale. Si tratta, invero, di una finalità – che trova larghi riconoscimenti e realizzazioni in molti ordinamenti democratici e anche negli indirizzi espressi dagli organi dell’Unione Europea – collegata alla constatazione, storicamente incontrovertibile, di uno squilibrio di fatto tuttora esistente nella presenza dei due sessi nelle assemblee rappresentative, a sfavore delle donne. Squilibrio riconducibile sia al permanere degli effetti storici del periodo nel quale alle donne erano negati o limitati diritti politici, sia al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di ordine economico, sociale e di costume suscettibili di impedirne una effettiva partecipazione all’organizzazione politica del Paese.”
E’ quindi in attuazione dell’art. 117 cost. che questo progetto di legge propone per l’elezione del Consiglio regionale che ogni lista regionale e provinciale sia formata, a pena di inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all’unità superiore.
A conforto di tale impostazione, il Parlamento in data 20 febbraio 2003 ha approvato la modifica dell’art. 51 della Costituzione che rafforza il principio di parità, già precedentemente enunciato, con l’introduzione del seguente comma: “A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”
Tenuto conto inoltre che l’art. 122 della Costituzione, modificato nel 2001, attribuisce ai Consigli regionali la determinazione del sistema di elezione, di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali, con questo progetto di legge si propone, in sede di prima applicazione dell’art.122 cost. stesso, di adeguare da subito la legislazione regionale vigente al fine di assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alla carica di Consigliere regionale.
Nell’ambito delle competenze regionali pertanto, con l’entrata in vigore del presente progetto di legge, in Regione Lombardia il comma 6 dell’art. 1 della legge 23 febbraio 1995 n. 43, avente per oggetto “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario” sarà applicato secondo le disposizioni di cui all’articolo 1.

Art. 1


1. Al fine di assicurare parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117 comma 7 della Costituzione, nonché in sede di prima attuazione dell’art. 122 della Costituzione, ogni lista regionale e provinciale per la elezione del Consiglio regionale è formata, a pena di inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all’unità superiore.

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