25.02.03 - PROGETTO DI LEGGE N. 303 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - a firma del Consigliere Roberto BISCARDINI

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende modificare la legge regionale n. 11 del 14 febbraio 1985 allo scopo di garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti lombardi, valorizzando l'attività delle associazioni dei consumatori e sviluppando azioni di collaborazione tra i diversi soggetti.
In particolare si intende riconoscere alle associazioni dei consumatori di rappresentare il mondo del consumo, allo stesso modo in cui i sindacati rappresentano il mondo del lavoro. Ci si prefigge, quindi, di creare le condizioni legislative e finanziarie per consentire loro, interpretando i bisogni dei consumatori e difendendo i loro diritti, di svolgere una funzione di cerniera tra produzione e consumo, tra impresa e consumatore e tra cittadini lombardi utilizzatori di servizi e istituzioni pubbliche.

Tale obiettivo viene attuato attraverso tre strumenti:
Elenco delle Associazioni dei consumatori, cui le stesse possono iscriversi;
Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU), composto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e dai rappresentanti delle associazioni riconosciute dalla Regione, i cui compiti non si esauriscono nella funzione consultiva o di raccordo con altri soggetti, ma si estendono ad una funzione propositiva attraverso la formulazione di proposte e contributi utili alla definizione della programmazione dell'attività legislativa e regolamentare della Regione nelle materie consumeristiche.
Un finanziamento appropriato alle associazioni di consumatori e utenti che consenta di svolgere il ruolo che compete loro, non solo attraverso risorse proprie della Regione ma anche attraverso l'istituzione di un blind trust costituito da contributi volontari delle imprese. Il finanziamento sarà finalizzato non solo all'attuazione di progetti e attività ma anche al sostegno della funzionalità delle associazioni, per consentire alle stesse di svolgere pienamente la loro funzione in seno al Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti.

Vengono abrogate la legge regionale 14 febbraio 1985 n. 11 e successive modifiche e integrazioni.

Art. l - Finalità
1. La Regione Lombardia tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini in quanto consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell’ambiente, alla protezione degli interessi economici e giuridici dell'utente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all’educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione Lombardia sostiene le associazioni dei consumatori ed utenti, nel rispetto della loro autonomia e indipendenza, promuove e valorizza un rapporto di collaborazione tra associazioni e imprese e tra associazioni e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione e distribuzione ed erogazione di beni e servizi. A tal fine promuove lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti e favorisce soluzioni conciliative ed extragiudiziali delle controversie.

Articolo 2 – Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti
1. Per meglio perseguire le finalità di cui all’Art. 1 è istituito il Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti, di seguito denominato CRCU, che ha sede presso la Presidenza della Giunta Regionale.
2. Il CRCU, che si avvale per le proprie iniziative e attività della struttura e del personale della Regione Lombardia, è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed è composto:
dal Presidente della Giunta Regionale o da suo delegato, che lo presiede;
da un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’Art. 3, designato dalle stesse associazioni.
3. Il CRCU è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Il CRCU può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale, di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate e rappresentanti delle Direzioni generali della Giunta regionale.

Art. 3 - Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
1. E’ istituito presso la Direzione competente della Giunta regionale l’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
2. L’iscrizione è subordinata al possesso, da comprovare con idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che preveda, come scopo esclusivo senza fini di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti, nonché un ordinamento a base democratica;
svolgimento di attività continuativa nei tre anni precedenti e relativa relazione;
presentazione del bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta delle scritture contabili in conformità alla vigente normativa in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l’indicazione delle quote versate all’associazione per gli scopi statutari;
non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire, gli stessi rappresentanti, la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.
3. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco comporta la cancellazione dallo stesso.
4. La rappresentatività delle associazioni di consumatori sarà valutata in relazione all'attività svolta: numero sedi in Lombardia, numero consulenze, azioni legali intraprese, presenza sui media, sito web, partecipazione a convegni e seminari.
5. L'elenco è aggiornato ogni tre anni, in corrispondenza del rinnovo del CRCU.

Art. 4 – Compiti del CRCU
Il Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti:
esprime parere consultivo obbligatorio sui progetti di legge e regolamenti riguardanti temi consumeristici in discussione in Consiglio Regionale o in Giunta, concorrendo in tal modo alla definizione delle linee di programmazione regionale; il parere deve essere allegato agli atti;
formula proposte di leggi e di regolamenti riguardanti i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
svolge funzione propositiva sollecitando il Presidente del Consiglio a porre all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale i provvedimenti di interesse dei consumatori ed eventualmente a dedicare sull’argomento dibattiti specifici;
formula proposte per la definizione di programmi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;
predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente e per gli studenti;
propone ambiti di studio e ricerca;
propone indagini sulla corretta applicazione della normativa esistente sui temi consumeristici, con particolare riferimento ai diritti dei consumatori, agli standard qualitativi dei prodotti, alla tutela della salute dei consumatori e alla salvaguardia dell'ambiente, avvalendosi della consulenza e delle attività delle strutture regionali, delle Polizie Municipali, delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
indica aree di monitoraggio e valutazione, anche in collaborazione con altri enti e istituti;
promuove il coordinamento e la collaborazione tra le associazioni di consumatori;
esamina l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe e formula proposte per politiche antinflattive;
promuove azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi.

Art. 5 – Funzioni della regione
1. La Regione Lombardia, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, si avvale del CRCU.
2. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell’elenco di cui all’Art. 3, entro il mese di marzo di ogni anno, presentano le iniziative che intendono realizzare, anche sviluppando e valorizzando la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nonché le domande per i contributi necessari a garantire la propria attività nell’ambito del CRCU.
3. Entro i succesivi 90 giorni, la Giunta regionale, in base alle domande presentate, approva il programma annuale delle iniziative, il relativo finanziamento ed i contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.

Art. 6 - Norma finanziaria
Per l’attuazione della presente legge:
1. È autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di € 1.000.000,00.
Alla funzione obiettivo 2.3.10. “ Crescita di competitività del sistema dell’impresa” è istituita l’UPB 2.3.10. _________ “ Tutela dei consumatori e degli utenti” ed il conseguente capitolo___________________ ed è iscritta per l’esercizio finanziario 2002 la dotazione di competenza e di cassa di € 1.000.000,00
All’onere complessivo di € 1.000.000,00 previsto al comma, si farà fronte riduzione di pari importo dell’UPB 5.0.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti” del bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente, per l’anno 2002.
Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
2. È istituito un fondo regionale (blind trust) costituito da contributi volontari delle imprese da destinare alle associazioni dei consumatori per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge ed in particolare per finanziare le iniziative di cui al comma 2 dell’art. 5.
Il blind trust dovrà essere gestito direttamente dalla Regione Lombardia e non è consentito alle associazioni avere alcuna connessione di interesse con le imprese finanziatrici. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.


Art. 7 - Norme finali e abrogazioni
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, con uno o più regolamenti, a stabilire le modalità attuative della stessa ed in particolare:
i requisiti richiesti e le modalità d’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 3;
le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione della Consulta;
il regolamento e la costituzione del blind trust.
2. Sono abrogate la legge regionale 14 febbraio 1985, n. l1 e le relative modifiche e integrazioni.

[ Indice ]