15.03.02 - PROGETTO DI LEGGE N. 0209 - Modifica alla legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 : "Accelerazione dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio". - a firma dei Consiglieri: Monguzzi (CS/M), Cipriano (CS/DS), Biscardini (SDI), Adamoli (CS/PPI), Confalonieri (RIF.COM)

REGIONE LOMBARDIA VII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE ATTI 7207

ASSEGNATO IN DATA 20/03/02

ALLE COMMISSIONI REFERENTE V
PARERE CONSULTIVA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE

Progetto di Legge

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1997, n.23

RELAZIONE

La legge n° 23 del 23 giugno 1997, modificata dalla legge regionale n° 1 del 5 gennaio 2000, ha indubbiamente colto l’obiettivo di semplificare l’iter approvativo delle varianti cosiddette “minori” degli strumenti urbanistici comunali.
L’utilizzo di tale procedura semplificata è stato regolato attraverso:
l’elencazione di alcune fattispecie escluse dalla possibilità (art. 2, comma 1 e comma 4)
l’elencazione delle fattispecie per le quali tale procedura è consentita (art. 2, comma 2).

Nonostante tali opportune limitazioni, il massiccio utilizzo della legge 23 (2394 varianti approvate fino al marzo 2001) dimostra da un lato la sua utilità ma, dall’altro, ci impone una forte attenzione al fenomeno che, se mal gestito, rischia di essere foriero di grandi problemi.

Se è vero che la legge ha consentito ai Comuni di sperimentare autonomia di decisione e tempi certi per la soluzione di problematiche locali (in linea con le nuove tendenze della legislazione urbanistica), dobbiamo purtroppo rilevare che l’ampio grado di autonomia, privo di qualsiasi controllo, ha sicuramente prodotto, in numerosissimi casi, la scorretta applicazione dei principi normativi.
Le più frequenti scorrettezze hanno riguardato:
utilizzo improprio della procedura in quanto varianti non attinenti alle fattispecie contemplate (indicate nel art.2 comma 2);
introduzione di modifiche sostanziali alla normativa di attuazione, con individuazione di nuove zone urbanistiche;
variazioni dei parametri urbanistici ed edilizi che hanno comportato incrementi del peso insediativi superiore al 10%, (espressamente vietato all’art.2 comma 2 lettere d) e e);
superamento di tale limite del 10% attraverso diverse e successive varianti (espressamente vietato dall’art.2 comma 4 lettera b);
riproposizione di norme oggetto di stralcio o modifiche d’ufficio da parte della Regione (espressamente vietato dall’art. 2 comma 1).

In numerosi casi si sono verificate violazioni di legittimità assolutamente palesi e indiscutibili.

Il testo di legge in vigore non prevede controlli di legittimità di sorta, ma neppure una “dichiarazione di conformità” da parte di qualcuno. Solo la successiva delibera di giunta n° 6/29534 del 1° luglio 1997, nell’ambito di approvazione dei modelli di scheda informativa, ha introdotto una dichiarazione di conformità che deve essere firmata dal Sindaco, dal Tecnico progettista e dal funzionario comunale Responsabile del procedimento: troppo poco per avere sufficienti garanzie, che infatti non si sono avute.
Tutto ciò comporta che, in caso di non conformità ai dettati della legge, il Tribunale Amministrativo Regionale è l’unico organo cui il cittadino si può appellare. Ma, come tutti sappiamo, tale eventualità, oltre a comportare costi molto alti e tempi tutt’altro che certi, è perseguibile solo dal cittadino cui venga riconosciuto l’interesse personale singolo.

In pratica, attraverso la L. 23 la Regione, con il fine di garantire la massima autonomia possibile al livello comunale, ha completamente abdicato al suo ruolo di garante della salvaguardia del territorio nel suo complesso.

Il P.d.L. ha la finalità di ovviare agli inconvenienti di cui sopra, introducendo, dopo l’approvazione della variante con delibera di Consiglio Comunale, e prima della pubblicazione sul BURL dell’avvenuto deposito presso la segreteria comunale, un semplice controllo di legittimità da parte dei competenti uffici regionali, da effettuarsi obbligatoriamente in un massimo di 30 gg.
Tale controllo, nel caso di verificata non conformità da parte del Dirigente, impedisce la pubblicazione sul BURL.
Il P.d.L. prevede, a maggior garanzia per i comuni e per la proprietà, la possibilità di appello alla Giunta Regionale.
Come conseguenza della mancata pubblicazione, il testo proposto apre due esiti possibili:
nei casi di non conformità minori, il Comune ha la facoltà di effettuare le opportune modifiche e procedere subito ad una semplice ri-approvazione;
nei casi di non conformità più gravi, la variante in oggetto è da considerare respinta e può essere riproposta solo attraverso procedura ordinaria.

Progetto di Legge

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1997, n.23

Art.1
All’art.3 comma 6, primo periodo, della l.r.23 giugno 1997, n.23 sono soppresse le parole: “per conoscenza”.

Art.2
All’art.3 comma 6 della l.r.23 giugno 1997, n.23 è aggiunta la seguente lettera c):
“c) dichiarazione del responsabile del servizio attestante, sotto la sua responsabilità, che la variante rientra in una o più delle ipotesi previste dal precedente art.2, commi 1 e 2, specificando di quali ipotesi si tratta”.

Art.3
All’art.3 della l.r.23 giugno 1997, n.23 sono aggiunti i seguenti comma 7, 8 e 9:
“7. L’avviso di deposito di cui al precedente comma 5 è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia dopo il trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Regione dei documenti indicati nel precedente comma 6. Entro tale termine, il dirigente dell’ufficio regionale competente verifica se la variante rispetta i criteri indicati nel precedente art.2, commi 1 e 2. Nel caso in cui tali criteri non siano rispettati, il dirigente dispone con proprio decreto motivato, da comunicare al Comune interessato, che l’avviso di deposito non sia pubblicato sul bollettino ufficiale. Contro il decreto del dirigente è ammesso il ricorso alla giunta regionale, da parte del Comune o della proprietà interessata dalla variante, entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Nel caso le motivazioni contenute nel decreto di non pubblicazione di cui al precedente comma 7 riguardino le esclusioni di cui all’art. 2, comma 1 e comma 4, oppure i criteri di cui all’art.2, comma 2, lettera i), la variante è da considerarsi respinta e non può essere riproposta attraverso la procedura semplificata di cui al presente art.3.”
9. Nel caso il decreto di non pubblicazione di cui al comma 7 sia motivato da eccezioni di legittimità diverse da quelle elencate nel precedente comma 8, il Comune ha facoltà di recepire le indicazioni e procedere a nuova approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale.


Art.4
1. Le disposizioni previste dall’art.3 della l.r.23 giugno 1997, n.23, come modificate dalla presente legge, si applicano anche nel caso dei piani attuativi in variante al piano regolatore generale, di cui all’art. 6 comma 2 della l.r.23 giugno 1997, n.23.

Art.5
1. La presente legge si applica alle varianti che, al momento della sua entrata in vigore, non sono state ancora approvate in via definitiva da parte del consiglio comunale.
2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art.43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.
3. La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.


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