18.10.01 - PROGETTO DI LEGGE N. 0163 - Norme per la costituzione di un fondo regionale a favore delle aree protette - a firma del Consigliere BISCARDINI.Relazione Ogni anno gli Enti gestori, con apposita deliberazione, definiscono il contributo a carico di ciascun cittadino residente nel Parco, il contributo varia dalle £ 300 del Parco Agricolo Sud Milano alle £ 6100 del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Questo modello, tuttavia, non consente di reperire tutti i fondi occorrenti per la gestione ordinaria e lo sviluppo degli investimenti necessari per il conseguimento delle finalità di tutela dell’ambiente naturale, di cui alla L.r. n. 86 del 30 novembre 1983. Anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi prioritari indicati nel Programma Regionale di Sviluppo in materia di intervento nelle aree protette, si impone un nuovo modello di reperimento dei fondi che responsabilizzi l’intera collettività regionale e consenta di liberare nuove risorse, aumentando così gli investimenti. I Parchi e le aree protette regionali sono riconosciuti quali opere di urbanizzazione secondaria, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 1/2001, che inserisce le aree nel conteggio della dotazione complessiva di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (art. 22, comma 5, lettera a) — Legge regionale n. 51/75, così come sostituito dall’articolo i della Legge regionale n. 1/200]. lì nuovo modello prevede la destinazione di una parte degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti ai Comuni nella forma del contributo per il rilascio di concessioni edilizie di cui all’art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 in un apposito fondo regionale.
1. Al fine di finanziare interventi di riqualificazione, conservazione e restauro ambientale, paesaggistico e architettonico nelle aree protette regionali è istituito presso la Regione Lombardia un apposito fondo regionale. 2. lì fondo di cui al precedente comma è finanziato in misura paritaria dalla Regione e dai Comuni. 3. Ciascun Comune entro il 31 marzo di ogni anno versa una quota pari all’1% delle somme riscosse nell’anno precedente per oneri di urbanizzazione secondaria. 4. La percentuale di cui sopra non può essere oggetto di scomputo totale o parziale del relativo contributo per effetto della realizzazione diretta di una o più opere di urbanizzazione secondaria. 5. I Comuni hanno la facoltà di aggiornare gli oneri tabellari commisurati all’incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria, in ragione della realizzazione di interventi a favore delle aree regionali protette. ARTICOLO 2 - Erogazione dei finanziamenti 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, assegna le risorse del fondo agli Enti gestori dei Parchi e delle aree protette secondo criteri concordati in una apposita conferenza dei servizi con gli Enti gestori stessi. 2. Le risorse di cui al precedente comma debbono essere destinate esclusivamente a opere di investimento e miglioramento del patrimonio ambientale, paesaggistico e architettonico delle aree protette, stabilite in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare. ARTICOLO 3 - Norma finanziaria 1. A decorrere dal 2002 viene istituito nel Bilancio annuale di previsione un apposito capitolo denominato “Fondo regionale per le aree protette”. 2. Alla determinazione delle spese di cui all’art. 2, per l’anno 2002, si provvederà con legge di approvazione di bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l.r. n. 34/78.
|