26.09.01 - PROPOSTA Dl LEGGE AL PARLAMENTO N. 0016 - Composizione della Corte Costituzionale - a firma dei Consiglieri: FERRARI P., MONGUZZI, BASSOLI, BONFANTI, BISCARDINI, ADAMOLI.

REGIONE LOMBARDIA CONSIGLIO REGIONALE

VII LEGISLATURA ATTI 4798


Relazione

L’Italia sta attraversando una stagione di forte innovazione. Il sistema istituzionale necessita di una profonda rimodulazione che esalti le specificità, la ricchezza delle autonomie ed introduca radicali strumenti d flessibilità. L’architettura federalista delle istituzioni appare la forma più consona per coniugare i bisogni di autonomia, flessibilità, pluralità all’interno della cornice unitaria della Repubblica.
In questi anni profonde innovazioni sono state introdotte sul piano della riduzione del carico burocratico sui cittadini;
 si è approvato il riordino dell’amministrazione centrale dello Stato, modernizzando gli apparati, ridimensionando il numero dei ministeri — vincolo non rispettato dall’attuale governo -‘responsabilizzando la dirigenza amministrativa con la distinzioni delle funzioni da quelle degli organismi politici, si è completata la privatizzazione del pubblico impiego;
 con le “Bassanini”- si e attuato un poderoso trasferimento di competenze e risorse alle regioni, comuni e province nei settori dello sviluppo economico, del governo del territorio, dei servizi locali.

Sul versate della modifica costituzionale:
 un primo risultato è stato ottenuto con la legge costituzionale n0 i I 1999 che ha ampliato l’autonomia statutaria delle regioni a statuto ordinario, ha conferito ai loro presidenti l’elezione diretta, comunemente considerato, per l’esperienza fatta dai comuni e dalle province, un elemento di stabilità;
 la complessiva revisione del Titolo V della costituzione definisce una forte articolazione federale delle competenze stabilendo un riparto delle competenze fortemente orientato sulle regioni, si sono introdotte nuove forme di flessibilità, consentendo a leggi del Parlamento, corredate dell’intesa delle regioni interessate, di cogliere le esigenze proprie di ciascun territorio, consentendo, per questa via, al processo federalista di crescere secondo velocità e modalità adeguate alle esigenze ed alle volontà delle specifiche realtà regionali, si sono stabiliti i principi per una robusta autonomia finanziaria, in modo che ogni realtà territoriale sia sempre più responsabile delle proprie scelte.
La terza fase della riforma in senso federale riguarda l’organizzazione costituzionale dello Stato: il Parlamento e la Corte Costituzionale.

 Anzitutto la trasformazione del Senato, quale Camera di rappresentanza diretta dei territori, che superando la ridondanza del bicameralismo perfetto, sappia dare voce e autorevolezza alle realtà territoriali.

 lì completamento del disegno federale della Repubblica riguarda la composizione della Corte Costituzionale. In questa prospettiva si affida al Senato federale la nomina di cinque membri, che si affiancano agli altrettanti nominati, rispettivamente, dalla Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica, dalle supreme Magistrature.

ARTICOLO 1

Nell’articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

“La Corte Costituzionale è composta da venti giudici, nominati per un quarto dal presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei Deputati, per un quarto dal Senato federale, per un quarto dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative”.

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