26.09.01 - PROPOSTA Dl LEGGE AL PARLAMENTO N. 0015 - Elezione del Senato Federale e la riduzione del numero dei componenti la Camera dei deputati - a firma dei Consiglieri FERRARI P., MONGUZZI, BASSOLI, BONFANTI, BISCARDINI, ADAMOLI.
REGIONE LOMBARDIA CONSIGLIO REGIONALE VII LEGISLATURA ATTI 4796 REFERENTE CONSULTIVA I’ Commissione speciale Statuto “ELEZIONE DEL SENATO FEDERALE E LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI LA CAMERA DEI DEPUTATI” Relazione L’italia sta attraversando una stagione di forte innovazione. lì sistema istituzionale necessita di una profonda rimodulazione che esalti le specificità, la ricchezza delle autonomie ed introduca radicali strumenti d flessibilità. L’architettura federalista delle istituzioni appare la forma più consona per coniugare i bisogni d’autonomia, flessibilità, pluralità all’interno della cornice unitaria della Repubblica. In questi anni profonde innovazioni sono state introdotte sul piano della riduzione del carico burocratico sui cittadini; si è approvato il riordino dell’amministrazione centrale dello Stato, modernizzando gli apparati, ridimensionando il numero dei ministeri - vincolo non rispettato dall’attuale governo -, responsabilizzando la dirigenza amministrativa con la distinzione delle funzioni da quelle degli organismi politici, si è completata la privatizzazione del pubblico impiego; con le “Bassanini” si è attuato un poderoso trasferimento di competenze e risorse alle regioni, comuni e province nei settori dello sviluppo economico, del governo del territorio, dei servizi locali. Sul versate della modifica costituzionale: un primo risultato è stato ottenuto con la legge costituzionale n°1/ 1999 che ha ampliato l’autonomia statutaria delle regioni a statuto ordinario, ha conferito ai loro presidenti l’elezione diretta, comunemente considerato, per l’esperienza fatta dai comuni e dalle province, un elemento di stabilità; la complessiva revisione del Titolo V della costituzione definisce una forte articolazione federale delle potestà stabilendo un riparto delle competenze fortemente orientato sulle regioni, si sono introdotte nuove forme di flessibilità, consentendo a leggi del Parlamento, corredate dell’intesa delle regioni interessate, di cogliere le esigenze proprie di ciascun territorio, consentendo, per questa via, al processo federalista di crescere secondo velocità e modalità adeguate alle esigenze ed alle volontà delle specifiche realtà regionali, si sono stabiliti i principi per una robusta autonomia finanziaria, in modo che ogni realtà territoriale sia sempre più responsabile delle proprie scelte. La terza fase della riforma in senso federale riguarda l’organizzazione costituzionale dello Stato: il Parlamento e la Corte Costituzionale. Anzitutto la trasformazione del Senato, quale Camera di rappresentanza diretta dei territori, che superando la ridondanza del bicameralismo perfetto, sappia dare voce e autorevolezza alle realtà territoriali. A questo scopo la proposta prevede che i senatori siano eletti contestualmente all’Assemblea regionale e che, secondo le modalità previste dallo statuto regionale, la loro attività si svolga in reciproca informazione e collaborazione con l’Assemblea regionale e i rappresentanti delle Autonomie locali. lì profilo federalista del Senato è connotato dal diverso ruolo assegnato alle due Camere: ° Un nucleo ristretto di oggetti fondamentali sono soggetti alla doppia approvazione — politica estera e rapporti internazionali, cittadinanza, organi dello Stato, ecc — ° Sono affidati esclusivamente al Senato gli Statuti speciali delle regioni; la legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane; i principi fondamentali della legislazione concorrente; le modifiche territoriali di cui all’art. 132 della Costituzione. Su queste materie il Senato decide in via definitiva- sulle modifiche eventualmente proposte dalla Camera dei deputati. ° Sulle restati materie i provvedimenti sono esaminati dalla Camera dei deputati che decide in via definitiva anche sulle modifiche eventualmente proposte dal Senato. ° lì Senato federale non è coinvolto nella fiducia all’Esecutivo. ° In un sistema di reale articolazione federale dei poteri si pone anche la questione della riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati, portata a quattrocento membri in luogo degli attuali seicentotrenta. “ELEZIONE DEL SENATO FEDERALE E LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI LA CAMERA DEI DEPUTATI” ARTICOLO 1 Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale ed è composto da centocinquantuno senatori. Ad ogni regione sono attribuiti due seggi. - La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione della popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori di ogni regione sono eletti contestualmente alle elezioni dell’Assemblea regionale. Lo statuto regionale stabilisce i modi di reciproca informazione e di collaborazione tra i senatori eletti nella regione e l’Assemblea regionale e il Consiglio delle autonomie locali. ARTICOLO 2 L’articolo 70 della Costituzione è così sostituito: “La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei Deputati e dal Senato federale. Sono approvate dalle due Camere le leggi concernenti: a) rapporti dello Stato con l’Unione europea; b) immigrazione; c) perequazione delle risorse finanziarie; d) leggi elettorali (Comuni, Province, Città metropolitane, Senato federale) referendum statali; e) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; f) ordine pubblico, ad esclusione della polizia amministrativa locale; g) cittadinanza, stato civile e anagrafi; h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; i) norme generali sull’istruzione; j) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono esaminati dal Senato federale e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge concernenti: a) statuti speciali delle Regioni; b) legislazione elettorale (Senato federale), organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane; c) principi fondamentali della legislazione concorrente; d) modifiche territoriali di cui all’articolo 132 della Costituzione. La Camera dei deputati, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al comma precedente. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva. Ogni disegno di legge non ricompreso nelle materie di cui ai commi precedenti è esaminato dalla Camera dei Deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale. lì Senato federale, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei Deputati decide in via definitiva. ARTICOLO 3 Nell’articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola “seicentotrenta” è sostituita dalla parola “quattrocento”.
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