31.07.01 - PROGETTO DI LEGGE N. 0146 - Partecipazione azionaria della Regione Lombardia alla SEA Società di esercizi aeroportuali s.p.a. - a firma dei Consiglieri REGUZZONI, BISCARDINI.
Relazione La SEA, società dl esercizi aeroportuali attualmente gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa; in particolare il grande hub dh Malpensa è un infrastruttura strategica e costituisce uno snodo internazionale di primaria importanza per l’Italia e per l’Europa. Nel contempo l’aeroporto di Linate rappresenta ancora oggi una risorsa fondamentale per i collegamenti con le altre regioni e le capitali europee. Entrambi i due scali vengono a formare un sistema aeroportuale che garantisce una vasta rete di collegamenti e contribuisce allo sviluppo economico e civile di tutto il territorio lombardo. Poiché si ritiene di primaria importanza il ruolo che la SEA riveste nel territorio della Lombardia, non solo quale gestore, ma anche quale responsabile del coordinamento delle attività degli operatori aeroportuali, della costruzione delle infrastrutture e degli edifici aeroportuali e dei sevizi di vigilanza e sicurezza, con il presente progetto di legge si propone l’acquisizione di una partecipazione azionaria nella società stessa. PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE ALLA SEA, SOCIETA’ ESERCIZI AEROPORTUALI S.P.A.
Art. 1 Allo scopo di poter attuare una funzione istituzionale propria dell’ente regionale e del ruolo fondamentale che ricopre nella definizione delle strategie di sviluppo a larga scala in materia di trasporti anche internazionali e poter partecipare alla gestione aeroportuale di Linate e Malpensa ,la regione assume una partecipazione azionaria nel capitale sociale della SEA, Società Esercizi Aeroportuali S.p.a. Art. 2 Il presidente delle giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della giunta regionale, ad acquistare a nome della regione Lombardia quote azionarie della SEA “Società Esercizi Aeroportuali” con le modalità e alle condizioni stabilite con deliberazione del consiglio regionale nonché a quelle condizioni tecnico-finanziarie che si rendessero necessarie- per perfezionare l’acquisto.
Art. 3 1. Nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società dovrà essere assicurata la rappresentanza della regione Lombardia. 2. I rappresentanti di cui al comma i saranno designati, ai sensi dello statuto, dal consiglio regionale. Art. 4 Per l’applicazione di quanto disposto dal precedente art. 2, è prevista una spesa di L. 200 miliardi, comprensiva del valore di acquisto delle azioni, nonché di eventuali oneri accessori.
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