16.07.01 - PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO N. 0013 - Nuove norme in materia di prostituzione - a firma del Consigliere BISCARDINI

Relazione

Nel 1958 la regolamentazione di Stato della prostituzione venne abolita con la legge Merlin, ispirata dalla necessità di adeguare la legislazione italiana alla Convenzione adottata dall’ONU il 21 marzo 1950.
Rappresentò una coraggiosa scelta culturale, per molti versi anticipatrice, basata su due capisaldi che sono ancora oggi validi:
- criminalizzare ogni forma di sfruttamento, tratta, organizzazione e favoreggiamento della prostituzione;
- considerare la prostituzione un’attività legittima, vietando di conseguenza ogni forma di schedatura e registrazione delle prostitute.
Molte furono e sono le menzogne dette sui presunti effetti della legge Merlin:
- aumento della prostituzione, determinata invece dall’aumento della domanda, spesso dalla povertà e marginalità dei soggetti che si prostituiscono, da una diffusa disinformazione e “cultura” sessuale consumistica;
- aumento delle malattie sessualmente trasmissibili, determinate invece da una diffusa disinformazione sanitaria che condiziona anche i rapporti non mercenari e correlazione con la tossicodipendenza.
Tuttavia è bene precisare che alcune genericità della legge ne hanno impedito una corretta interpretazione, ed alcune sue esasperazioni, dovute alle preoccupazioni del tempo, appaiono oggi anacronistiche e non più utili a governare il fenomeno. La validità sostanziale della legge Merlin ci ha pertanto indotti a rimanere fedeli ai suoi principi generali adottando però uno schema legislativo unitario tale da apportare quelle modifiche che l’evoluzione del costume e dei fenomeni hanno reso improcrastinabile, ponendo l’istituto regionale al centro dell’opera di assistenza e reinserimento sociale delle persone che intendono abbandonare l’esercizio della prostituzione.
In particolare il progetto di legge vieta l’esercizio di case di prostituzione su tuffo il territorio nazionale ritenendo invece non punibili chi la esercita secondo alcune particolari regole e senza l’intermediazione di altre persone che nulla hanno a che fare con l’esercizio individuale della prostituzione stessa.
Il progetto di legge prevede pertanto, in ragione di questa novità, nuove figure di reato per fronteggiare il grave fenomeno delle associazioni criminali dirette allo sfruttamento della prostituzione.
Nuove norme in materia di prostituzione

ARTICOLO 1

1. La Repubblica in attuazione del secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione, promuove ogni iniziativa diretta a rimuovere le cause di ordine economico, sociale, culturale, e psicologico che favoriscano la pratica delle prostituzione.

ARTICOLO 2

1. E’ vietato l’esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato. Chiunque violi la presente disposizione è punito ai sensi dell’articolo 5 della presente legge.

2. Fatta salva la tutela della pubblica tranquillità, non è punibile chi per esercitare la prostituzione utilizzi una dimora privata di cui abbia la legittima disponibilità. Non è altrettanto punibile chiunque disponendo di una dimora privata ospiti anche abitualmente e senza fini di lucro un’altra persona che, all’interno degli stessi locali, sia dedita volontariamente ed individualmente alla prostituzione.

3. Non costituisce reato di favoreggiamento l’attività di assistenza prestata in qualunque forma a chi esercita la prostituzione ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 3

1. Dopo il comma i dell’art.600 del codice penale è inserito il seguente comma:
“Soggiace alla pena stabilita dal comma precedente chiunque recluti una persona al fine di obbligarla ad esercitare la prostituzione, induca una persona alla prostituzione, compia atti di lenocinio”.

ARTICOLO 4

1. Dopo il comma 2 dell’art.600 del codice penale è inserito il seguente comma:
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al comma precedente la pena per coloro che promuovono o costituiscono l’organizzazione è della reclusione da 8 a 20 anni e della multa da 30.000 a 90.000 euro . Per il solo fatto di partecipare all’associazione la pena è della reclusione da 5 a 10 anni e della multa da 10.000 a 25.000 euro"

ARTICOLO 5

1. E’ punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da L. 10.000 a 50.000 euro chiunque ricavi, in via diretta, denaro od altra utilità dall’esercizio della prostituzione altrui.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena per il reato di cui al comma precedente è della reclusione da 5 a 12 anni e della multa da 20.000 a 70.000 euro se il fatto è commesso in relazione a persona di età minore o in stato di tossicodipendenza o in condizioni di minorazione psichica naturale o provocata. La stessa pena si applica se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore, se la colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia, se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o di impiego, se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, se il fatto è commesso ai danni di più persone.

ARTICOLO 6

1. Chiunque eserciti la prostituzione in luogo pubblico in maniera da turbare la pubblica tranquillità è punito con la sanzione amministrativa di 3000 euro.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi si avvale in luogo pubblico ed in maniera da turbare la pubblica tranquillità delle prestazioni di cui al comma precedente.
3. Le persone colte nella contravvenzione della disposizione di cui ai precedenti commi, qualora in possesso di regolari documenti d’identificazione non possono essere accompagnate all’Ufficio di pubblica sicurezza.
4. Le persone accompagnate presso l’Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge non possono essere sottoposte a visita medica o sanitaria.

ARTICOLO 7

1. Per il delitto di cui all’art.600, comma 3 del codice penale, nei confronti dell’imputato che si dissocia e si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, facilitando l’opera delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell’individuazione o cattura degli autori dei reati previsti dall’art.4 dalla presente legge, la pena è diminuita fino alla metà per i promotori e costitutori dell’associazione per delinquere e fino ai due terzi per i partecipanti.

ARTICOLO 8

1. La competenza a giudicare i reati previsti dalla presente legge appartiene al Tribunale in composizione collegiale.

ARTICOLO 9

1. Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di persone che esercitano o sono sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici.

ARTICOLO 10

1. Chiunque consapevolmente compie atti di prostituzione con un minore degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 20.000 euro.
2. Il minore coinvolto in fatti di prostituzione e’ affidato, per un programma di protezione, ai servizi sociali istituiti presso gli enti locali in conformità alle direttive emanate con legge regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 11

I. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni dovranno disciplinare con apposita legge, nel quadro delle materie e delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni:
a. le forme di assistenza e di reinserimento delle persone che intendono cessare l’esercizio della prostituzione con particolare riferimento i minori;
b. le attività di studio, conoscenza, comunicazione e sostegno economico idonee alla prevenzione dell’esercizio della prostituzione;
c. la forme di utilizzazione dei servizi di carattere sanitario, sociale e psicologico sia degli enti locali sia di associazioni e cooperative sociali e
l’eventuale istituzione di nuovi servizi a favore delle persone che esercitano la prostituzione delle persone che manifestino la volontà di cessare l’attività di prostituzione e di chiunque voglia usufruirne;
d. l’istituzione di programmi di protezione ai sensi della normativa vigente per i soggetti che collaborano efficacemente con l’autorità di polizia o giudiziaria.

ARTICOLO 12

1. La legge 20 febbraio 1958 n. 75 e successive modificazioni è abrogata.

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