26.06.01 - PROGETTO DI LEGGE N. 0137 - Norme in materia di rimborso interessi per anticipazioni bancarie a favore degli invalidi civili aventi diritto all'indennità di accompagnamento- a firma dei Consiglieri FATUZZO, BISCARDINI, FERRETTONORME IN MATERIA Dl RIMBORSO INTERESSI PER ANTICIPAZIONI BANCARIE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI AVENTI DIRITTO ALL’INDENMTA’ Dl ACCOMPAGNAMENTO
Il presente p.d.l. mira a porre rimedio ai gravi ritardi con cui l’I.N.P.S. pone in pagamento l’indennità d’accompagnamento a coloro che ottengono il riconoscimento di tale diritto. L’indennità d’accompagnamento è una provvidenza economica prevista dalla L. 118/80 per coloro i quali siano totalmente inabili al lavoro e non siano in grado di deambulare autonomamente o necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. La procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento prevede il preventivo riconoscimento dello stato di invalidità da parte delle Commissioni Sanitarie competenti e il successivo pagamento da parte dell’I.N.P.S.. Con il recente D. L.vo n° 112/98 la competenza all’erogazione della prestazione è stata, infatti, trasferita dal Ministero dell’Interno all’I.N.P.S.. Tale trasferimento di competenza ha causato l’aggravamento ulteriore della già cronica situazione di ritardo del pagamento della provvidenza. Dalla data del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento all’effettiva erogazione della prestazione passano molti mesi e spesso anni. E’ evidente il disagio economico e morale a cui sono sottoposti gli inabili gravi e le loro famiglie residenti nella nostra Regione. Il presente p.d.l. prevede il rimborso integrale degli interessi bancari dei prestiti richiesti direttamente dagli interessi agli istituti bancari. E’ prevista inoltre la stipulazione di convenzioni con le banche al fine di ottenere il minimo rateo d’interessi.
Nelle more della liquidazione dell’indennità d’accompagnamento, la Regione corrisponde agli invalidi civili ritenuti meritevoli ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n° 18 e successive modificazioni ed integrazioni, una somma a titolo rimborso interessi per anticipazioni per detta indennità, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti: A. Siano residenti e domiciliati nel territorio della Regione Lombardia da almeno cinque anni. ARTICOLO 2 - (Presentazione delle domande) Le domande possono essere presentate trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica all’interessato del verbale di visita o della decisione del Ministero del Tesoro, che riconoscano allo stesso l’invalidità per la quale la legge concede l’indennità d’accompagnamento. ARTICOLO 3 - (Concessione del contributo) Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, la Giunta Regionale, per proposta dell’Assessore incaricato, s’impegna al rimborso degli interessi secondo l’ordine di presentazione delle domande. ARTICOLO 4 - (Convenzione con istituti bancari) L’Assessore competente promuove convenzione con istituti bancari al fine di concordare il più favorevole tasso d’interesse sulle anticipazioni oggetto della presente legge. ARTICOLO 5 - (Norme finanziaria) Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2001 del U.P.B. “rimborso interessi per anticipazione indennità di accompagnamento” con lo stanziamento di 2 (due) miliardi in termini di competenza di cassa.
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