26.06.01 - PROGETTO DI LEGGE N. 0136 - Norme per la prevenzione, al tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dai campi elettromagnetici prodotti dagli elettrodotti - A firma dei Consiglieri Bassoli, Ferrari P., Porcari, Cioriano Tam, Viotto, Biscardini
RELAZIONE I livelli di esposizione a campi elettrici ed elettromagnetici nell’ambiente sono cresciuti in misura considerevole negli ultimi decenni e la Lombardia, secondo il Ministero dell’Ambiente e la Banca Mondiale, è tra le regioni con più alta incidenza di impianti al mondo. A tale proposito la presente proposta di legge detta norme volte ad assicurare prioritariamente la prevenzione e la tutela della salute della popolazione esposta a campi prodotti da elettrodotti, nonché alla salvaguardia dell’ambiente. In particolare vengono definiti i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le fasce di rispetto da osservare per gli elettrodotti presenti sul territorio lombardo, oltre che disciplinato il risanamento delle situazioni fuori norma. Particolare attenzione è infine stata posta alla precisa definizione delle competenze in capo ai diversi livelli istituzionali, prevedendo anche, con il concorso di Regione e gestori, un Fondo Regionale destinato ad interventi di tutela sanitaria e ambientale, nonché ad iniziative di prevenzione, controllo e vigilanza, realizzate dagli Enti Locali Art. 1 - FINALITA’ La Regione Lombardia, in attuazione della legge quadro nazionale n. 36 del 22.02.2001 stabilisce, con la presente legge, norme atte a perseguire la prevenzione e la tutela della salute della popolazione esposta a campi elettrici, elettromagnetici e magnetici prodotti da linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, nonché ad assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere le azioni di risanamento degli impianti fuori norma. Art. 2 - COMPETENZE DELLA REGIONE La Giunta Regionale, entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge, emana un regolamento, sentita la commissione competente, allo scopo di 1. definire le modalità, gli strumenti ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti con frequenza non superiore ai 150 kV; 2. stabilire le modalità e i tempi per la presentazione dei piani di sviluppo degli impianti, da parte dei gestori; 3. fissare i criteri e stabilire gli obiettivi di qualità per la stesura dei piani di risanamento degli impianti di cui alla presente legge 4. promuovere la realizzazione di accordi con i gestori dei servizi pubblici, volti a favorire e sviluppare le tecnologie in grado di minimizzare le emissioni elettriche elettromagnetiche e magnetiche 5. fissare i criteri per la tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale degli impianti 6. promuovere campagne di informazione ed educazione rivolte alla popolazione; 7. istituire il Fondo Regionale, di cui all’art.6 della presente legge Art. 3 - COMPETENZE Dl PROVINCE E COMUNI 1. Alle province competono le funzioni amministrative attinenti: a) l’approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kV b) definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kV e le relative fasce di rispetto, tenuto conto degli strumenti urbanistici comunali e delle indicazioni fornite dai gestori degli impianti c) il controllo, il monitoraggio e la vigilanza degli impianti, da realizzarsi tramite l’ARPA, concorrendo alla definizione e all’aggiornamento del catasto regionale degli impianti. 2. I Comuni a) definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, specifici corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti con potenza inferiore ai 150 kV b) individuano sul proprio territorio, tenuto conto della densità abitativa e della presenza di strutture adibite a funzioni sanitarie, assistenziali, educative, ricreative, sportive e abitative con permanenza di persone non inferiore alle quattro ore giornaliere, zone entro le quali devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore; c) svolgono attività di vigilanza e controllo con riferimento alle funzioni ad essi trasferiti Art. 4 - CATASTO REGIONALE 1. E’ istituito, presso l’ARPA, il catasto regionale delle linee e degli impianti di cui alla presente legge. 2. Ai fini dell’aggiornamento del catasto regionale, i gestori di impianti sono tenuti a comunicare entro sei mesi dall’entrata in vigore delle presente legge, la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui alla presente legge 3. Ai fini dell’aggiornamento del catasto i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare all’ARPA, entro trenta giorni dal fatto, l’avvenuta attivazione degli impianti, nonché eventuali variazioni quali-quantitative agli impianti 4. L’ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente, dando priorità ai luoghi destinati all’ infanzia Art. 5 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 1. E’ istituito un comitato tecnico scientifico con il compito di fornire pareri e consulenza alla Giunta Regionale per l’attuazione della presente legge. 2. Il Comitato, il cui funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento interno, è nominato dal Consiglio Regionale ed è composto da: a. Un rappresentante della Direzione Sanità b. Un rappresentante della Direzione Tutela ambiente c. Un esperto nominato dall’ARPA d. Un rappresentante delle associazioni ambientaliste iscritte all’albo regionale del volontariato e. Un rappresentante dell’ANCI f. Un rappresentante dell’UPI g. Un rappresentante nominato dai gestori Art. 6 - FONDO REGIONALE 1. E’ istituito il Fondo Regionale per la tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 2. Al Fondo concorrono i gestori degli impianti di cui alla presente legge 3. Le modalità di raccolta e la gestione del fondo vengono definite dalla Giunta Regionale con apposito regolamento, sentita la commissione competente 4. Le risorse del Fondo sono destinate, almeno al 50% agli Enti Locali per la realizzazione di attività di prevenzione, controllo e vigilanza.
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