13.06.01 - PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO N. 0012 - Norme in materia di divieto di fumo - a firma dei Consiglieri Ferretto, Clementi, Fatuzzo, BiscardiniRELAZIONE La presente legge ripropone il progetto di legge già presentato dal Ministro Veronesi nella scorsa legislatura. Poiché il diritto alla salute è un diritto inalienabile, come sancito anche dalla Costituzione Italiana, si ritiene necessario un riesame della questione che porti alla approvazione della presente proposta. Il fumo, attivo e passivo, è dannoso alla salute e pertanto deve essere combattuto in maniera attiva e decisa; non solo mediante un azione di divieto nei luoghi menzionati all’art. i della presente legge, ma anche attraverso una continua azione di prevenzione ed educazione dei giovanissimi. La legge ha lo scopo di difendere, in particolare, coloro i quali non vogliono e non devono essere sottoposti passivamente ad agenti inquinanti e, quindi, dannosi alla salute. Viene pertanto colpito in maniera dura non solo chi commette infrazione al divieto, ma anche e soprattutto coloro che, avendo la responsabilità di vigilare, non assolvono al loro dovere pregiudicando la salute altrui. L’istituzione di luoghi e spazi per i fumatori è un fattore essenziale al successo di questa legge. Le suddette caratteristiche sono quelle ritenute essenziali e di immediata applicabilità, con l’auspicio che un successivo intervento normativo possa sancire la necessità di spazi fisicamente separati e quindi realmente in grado di limitare la diffusione degli agenti inquinanti. (Divieto di fumare) 1. E’ vietato fumare nei seguenti ambienti chiusi, pubblici e privati, quando vi sia accesso al pubblico: a) uffici pubblici e privati; b) strutture sanitarie, ivi compresi gli studi medici; c) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università; d) mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese quelle portuali, marittime ed aeroportuali; e) strutture destinate ad attività sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ntrovo; » esercizi commerciali, esercizi di parrucchieri ed estetiste, di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrino alimenti e bevande; g) locali di uso comune di alberghi, pensioni e locande. 2. Il divieto di fumare si applica, altresì, negli ambienti chiusi, non aperti al pubblico in cui si svolge attività lavorativa. Art. 2 (Aree per fumatori). 1. In deroga al divieto di cui all’articolo 1, possono essere istituite apposite aree riservate ai fumatori, da indicare mediante appositi cartelli, che rispondano ai seguenti requisiti: a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; b) idonea separazione fisica dagli ambienti ove vige il divieto di fumare; c) adeguata ventilazione e depurazione dell’aria mediante idonei impianti. 2. Relativamente ai locali di cui all’articolo 1, comma 2, l’istituzione di aree riservate per fumatori è definita a seguito di contrattazione locale con le organizzazioni sindacali e con gli organismi di rappresentanza del personale. Limitatamente ai locali di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, dell’Amministrazione della difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per quelli compresi nelle aree di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall’articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si provvede con le modalità stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, tenendo conto delle particolari esigenze e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
(Obblighi dei responsabili). 1. I soggetti preposti alla direzione della struttura pubblica ovvero investiti della responsabilità della struttura privata sono tenuti a: a) curare l’affissione dei cartelli indicatori dei divieti; b) applicare le norme per le aree riservate per i fumatori; c) vigilare sul rispetto dei divieti, direttamente o mediante personale a ciò delegato.
(Sanzioni). 1. La violazione del divieto di cui all’articolo i è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 50 mila a lire 300 mila. All’accertamento dell’infrazione ed alla verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia, corpi di polizia municipale e in generale i soggetti con qualifica di agente di polizia giudiziaria, l’incaricato della vigilanza limitatamente ai luoghi che rientrano nella disponibilità della pubblica amministrazione, e il delegato del datore di lavoro limitatamente ai luoghi di lavoro di cui all’articolo 1, comma 2.
(Entrata in vigore). 1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |