15.01.01 - PROGETTO Dl LEGGE N. 0095 - Sospensione cautelativa della terapia elettroconvulsivante (TEC), e divieto di interventi chirurgici quali la loboto mia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia - A firma di BASSOLI, BRAGAGLIO, PORCARI, TAM, BISCARDINI, DANUVOLA, GALPERTI, LOMBARDI, MONGUZZIRELAZIONE A distanza di oltre cinquanta anni dalla sua introduzione, l’elettroshock classico o modificato, resta il metodo di cura delle psicopatologie più controverso quanto ad efficacia terapeutica, al punto che esso è ormai apertamente avversato da gran parte della comunità scientifica internazionale. Sono pure sicuramente documentati i casi di abuso ed i decessi verificatisi, nonché i danni all’integrità del paziente che la terapia molto spesso comporta: lesioni cerebrali e al sistema nervoso, perdita di memoria e di identità, con la conseguente invalidazione intellettiva e sociale. Il trattamento, oltre a essere degradante per la dignità del paziente che lo subisce, rischia dunque di comprometterne la qualità della vita e certamente ne compromette la reintegrazione nella società, cioè la finalità stessa dell’azione terapeutica. Le terapie da shock sono ormai da molto tempo messe in discussione nella moderna letteratura specializzata quanto alla loro presunta utilità e, non a caso, si è assistito alla loro progressiva scomparsa dalle strutture ospedaliere pubbliche. La terapia elettroconvulsivante (T.E.C.), meglio conosciuta come elettroshock, però continua ad essere praticata in strutture private e convenzionate: le parziali analisi sin qui operate consentono di affermare che non vi sono ancora sufficienti garanzie per il rispetto della dignità del paziente, per la sua sicurezza e per l’acquisizione del suo determinante e valido consenso. Tenuto conto che il Comitato Nazionale di Bioetica si era espresso nel 1996 con la convinzione che la psichiatria disponga attualmente di ben altri mezzi per alleviare la sofferenza mentale, al punto che la Terapia Elettroconvulsivante risulterebbe quasi desueta in Italia, e che anche il Ministero della Sanità ha espresso una chiara limitazione del suo uso con la Circolare del 15/02/1999, nella cui premessa viene riportato quanto segue: “Sono noti i ‘uso improprio e i ‘abuso che hanno caratterizzato tale pratica. Al di là delle modf/ìcazioni procedurali con le quali oggi può essere effettuata, si deve ribadire che, nonostante la grande quantità di ricerche condotte negli ultimi decenn4 non è stato ancora chiarito in maniera precisa il meccanismo d’azione della TE. C. “, riteniamo che si renda necessaria una legislazione che elimini qualsiasi ed ogni possibilità di nuocere alla integrità fisica e mentale nonché alla dignità dei pazienti in ambiente psichiatrico. Non si potrà certo ignorare che proprio dai medici sono venuti dubbi sull’efficacia e sui rischi dell’elettroshock. Altro punto essenziale è l’attenzione dedicata ai pazienti, protagonisti coi medici della delicata materia di cui parliamo: va incoraggiato il coinvolgimento del paziente stesso e dei suoi familiari, anche attraverso le associazioni che si sono occupate del controverso tema, nel processo di comprensione e valutazione della terapia. Tale valutazione, da portare a termine con la collaborazione delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, e soprattutto con i medici ed i pazienti, arriverà solo dopo una approfondita ed accurata indagine. La premessa irrinunciabile, espressa nell’Art. 1., è che siano estromesse dai protocolli medici tutte le pratiche psichiatriche che causino, con la pretesa di risolvere altre psicopatologie, gravi danni cerebrali ai pazienti o comportino la violazione dei loro diritti umani, essendo il trattamento particolarmente umiliante. In attesa dell’esito della indagine valutativa si chiede che nel frattempo venga cautelativamente sospesa ogni applicazione della T.EC. e si chiede di vietare qualsiasi intervento chirurgico che si è già dimostrato, oltre ogni dubbio, essere causa di danni organici permanenti che privano il paziente della propria autoconsapevolezza e dignità, quali appunto la Lobotomia Prefrontale e Transorbitale ed altri interventi simili di psicochirurgia. Progetto di Legge “Sospensione cautelativa della Terapia Elettroconvulsivante (T.E.C.), e divieto di interventi chirurgici quali la Lobotomia Art. 1. (Divieto di Pratiche Dannose) 1. E’ vietata negli istituti ospedalieri pubblici e privati e nelle strutture ambulatoriali del territorio, in quanto lesive dei diritti umani e della dignità dei pazienti, qualsiasi applicazione di terapie psichiatriche che possano causare un danno cerebrale accertato, invalidazioni neurologiche, grave o permanente diminuzione della autoconsapevolezza o della consapevolezza sociale dei pazienti che vi siano sottoposti. Art. 2. (Divieto) 1. Viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali, pubbliche e private, operazioni chimrgiche quali la Lobotomia Prefrontale e Transorbitale, ed altri simili interventi di psicochirurgia. Art. 3. (Disciplina della T.E.C.) 1. Resta vietata, ai sensi dell’Art. 1., la pratica nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali regionali, pubbliche e private, di qualsiasi forma di elettroshock (o T.E.C.) di annichilimento, inteso come numero elevato di applicazioni in un breve periodo, aventi l’obiettivo di ottenere una persistente sindrome organica cerebrale. 2. Sono parimenti vietate le forme di elettroshock ( T.E.C.) multiplo monitorizzato e/o come terapia di mantenimento. 3. E’ penalmente perseguibile, ai sensi dell’Art. 590 del Codice Penale, ogni forma di applicazione dell’elettroshock che sia brutale o degradante per la dignità del paziente. 4. Possono esperire azione di risarcimento del danno i pazienti che risultino, da documentazione medica accertata, aver subito invalidazioni neurologiche dall’uso della T.E.C., o dal suo abuso in violazione dei criteri sopra menzionati, nonché i pazienti che siano stati sottoposti ai trattamenti in oggetto senza il loro dichiarato consenso. Art. 4. (Osservatorio Regionale per la Tutela della Salute Mentale) 1. Considerata la non univocità dei dati scientifici e le discordanze che caratterizzano il dibattito sulla T.E.C. nella comunità scientifica, l’Assessorato Regionale alla Sanità istituisce un Osservatorio Regionale per la Tutela della Salute Mentale, indipendente da quello nazionale, composto da professionisti esterni e rappresentanti locali, professionalmente qualificati, delle associazioni di settore. Art. 5. (Finalità dell ‘Osservatorio) 1. L’Osservatorio di cui all’Art. 4. è istituito per svolgere i seguenti compiti: Art. 6. (Relazione Annuale) 1. L’Osservatorio di cui all’Art. 4. presenta al termine di un anno dall’avvio dell’indagine valutativa di cui all’Art. 5. una relazione all’Assessore Regionale alla Sanità, e per conoscenza al Ministero della Sanità ed all’Osservatorio Nazionale per la Salute Mentale, in cui riferisce dell’attività svolta. Art. 7. (Sospensione Cautelativa della T.E. C.) 1. In attesa dell’esito dell’indagine valutativa sull’efficacia e i rischi della T.E.C., il Consiglio Regionale della Lombardia dispone la sospensione cautelativa della pratica della Terapia Elettroconvulsivante negli istituti pubblici e privati del territorio. |