06.12.00 - PROGETTO DI LEGGE N. 0080 - Istituzione del Parco regionale della Brughiera - A firma di CIPRIANO, FERRARI P,, MARTINAZZOLI, CONFALONIERI, LOCATELLI, BISCARDINI, MONGUZZI, TAM, VIOTTO, ORSENIGO, DANUVOLA, BONFANTIRELAZIONE Il piano generale delle aree regionali protette, approvato con la L.R. 30.11.83, n. 86, e successivamente modificato dalla L.R. 32/96, prevede la costituzione del Parco Regionale della Brughiera. Il territorio del Parco interessa i Comuni di Meda, Lentate sul Seveso, Cabiate, Mariano Comense, Novedrate, Carimate, Figino Serenza, Cantù, Carugo, Cermenate, Grandate, Vertemate con Minoprio, Cucciago, Fino Mornasco, Casnate con Bernate, Senna Comasco, Orsenigo, Brenna, Montorfano, Lipomo, Capiago Intimiano, Tavernerio, Alzate Brianza e Como. Milano, 28 novembre 2000 ART. 1 E' istituito il "Parco regionale della Brughiera" ai sensi del capo II, titolo II, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modificazioni, e del titolo III della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette". La Regione, in conformità alle indicazioni dell'art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, riconosce, per le aree di cui al successivo art. 3 e per quanto di propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compreso l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e delle attrezzature sociali. ART. 2 (Finalità del parco) Il Parco della Brughiera é classificato dalla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, come parco "forestale e di cintura metropolitana". Le finalità del parco, in relazione ai caratteri ambientali e territoriali e in considerazione dell'importanza della zona per l'equilibrio ecologico delle vicine aree metropolitane, sono: la conservazione, il recupero, la valorizzazione dei beni naturali e ambientali, l'uso sociale e ricreativo di cui all'art. 1 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86; esse si perseguono tramite: la tutela, il miglioramento e il potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra la vegetazione e le condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva; la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna per la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, nonché per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro- silvo- pastorali; la conservazione attiva di specie e di comunità animali e vegetali, di biotopi, di valori scenici e panoramici, anche attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici; la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra uomo e ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, architettonici e al settore agro-silvo-pastorale; la promozione dell’attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare e alle attività di educazione, di informazione e ricreative. ART. 3 (Confini) Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge, che ne forma parte integrante. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'Ente gestore del parco di cui al successivo art. 4, da tabelle con la scritta "Parco regionale della Brughiera" aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. ART. 4 (Ente Gestore) La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio tra i Comuni di: Alzate Brianza, Brenna, Cabiate, Cantú, Capiago Intimiano, Carimate, Carugo, Casnate con Bernate, Cermenate, Como, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Lentate sul Seveso, Lipomo, Mariano Comense, Meda, Montorfano, Novedrate, Orsenigo, Senna Comasco, Tavernerio, Vertemate con Minoprio e le Provincie di Como e Milano, da costituirsi ai sensi dell'art. 25, 7° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142. ART. 5 (Statuto del Consorzio) Lo statuto del Consorzio, oltre a quanto previsto dalla l.r. 16 settembre 1996, n. 26 "Riorganizzazione degli Enti gestori delle aree protette regionali", deve prevedere: le forme e le modalità di partecipazione e di consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, su invito del Presidente del Consorzio e senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, sportive, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole e turistiche; le forme e le modalità di pubblicità degli atti di maggior rilievo del Consorzio; le forme di collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato per l’attività di vigilanza nel parco e con l'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio di funzioni tecnico-consultive; l'istituzione di un Comitato tecnico- scientifico. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale competente convoca, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, il Comitato composto dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni interessati al parco, per la predisposizione, entro i successivi 30 giorni, dello statuto del Consorzio. ART. 6 (Direttore) La direzione tecnica del parco é affidata al Direttore, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 16 settembre 1996, n. 26. Il Direttore é membro di diritto del Comitato tecnico scientifico ed é responsabile della gestione del parco, sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici, é responsabile della direzione tecnica del Consorzio, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Consorzio senza diritto di voto ed esercita i compiti ad esso demandati dallo Statuto del Consorzio stesso. ART. 7 (Personale) Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il Consorzio può avvalersi di personale messo a disposizione dalla Regione e dagli Enti locali consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione. ART. 8 (Sportelli del parco) Al fine di garantire a tutti i cittadini una completa informazione sulle attività del Consorzio del parco, lo stesso istituisce e organizza, presso gli uffici dei comuni consorziati, appositi sportelli destinati all'informazione ai cittadini e alla raccolta delle richieste per il rilascio di autorizzazioni e di pareri di competenza del Consorzio, previa intesa con gli stessi; la determinazione delle modalità di organizzazione e di gestione degli sportelli è demandata allo statuto del Consorzio del parco. ART. 9 (Formazione e contenuti del piano territoriale di coordinamento) Il piano territoriale di coordinamento del parco é adottato dal Consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed é approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni. Il piano territoriale di coordinamento ha natura ed effetti di piano territoriale regionale ai sensi della l.r. 15 aprile 1975, n. 51, é approvato con i contenuti di cui all'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni e assume i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni. Il piano territoriale di coordinamento deve assicurare inoltre il conseguimento dei seguenti obiettivi: individuare prospettive e modelli di fruizione turistico-naturalistica da associare alle forme tradizionali di utilizzo sportivo e ricreativo; individuare iniziative idonee ad assicurare la salvaguardia ed il potenziamento del patrimonio boschivo, nonché il mantenimento e lo sviluppo delle tradizionali attività agro-silvo- pastorali, in funzione della tutela dei valori ambientali e paesaggistici tipici del parco. La Giunta regionale, nelle more dell'insediamento del Consorzio del parco ed in collaborazione con le Province di Como e Milano, provvede ad avviare gli studi preliminari al piano territoriale di coordinamento, anche mediante la costituzione di uno specifico gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale. ART. 10 (Comitato Tecnico-Scientifico) Il Comitato Tecnico-Scientifico di cui al precedente art. 5, primo comma, lettera d), é nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio del parco entro sei mesi dal proprio insediamento ed é composto da esperti nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro- forestali ed economiche, tra cui almeno un esperto in scienze naturali e/o forestali, un geologo, un esperto nel settore turistico e un agronomo. Al Comitato Tecnico-Scientifico compete di: formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza degli ambienti compresi nel territorio del parco; formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso; coadiuvare il Direttore negli indirizzi di gestione del parco; fornire un supporto conoscitivo e scientifico al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea del parco tutte le volte che ne é da questi richiesto. Qualora il Consiglio di Amministrazione del Consorzio non provveda alla nomina del Comitato entro i termini di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni. ART. 11 (Coordinamento fra parchi contigui) Al fine di realizzare forme di coordinamento per gli aspetti inerenti, in particolare, l’attività di vigilanza e la pianificazione, la Giunta regionale assume, di concerto con gli Enti gestori del Parco regionale della Brughiera, della Spina Verde di Como, delle Groane e della Valle del Lambro, iniziative atte a: assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso; coordinare l’attività degli enti gestori delle due aree protette. ART. 12 (Riserve naturali "Lago di Montorfano" e "Fontana del Guercio" e Parco locale di interesse sovracomunale "Brughiera Briantea") L'Ente gestore del parco gestisce direttamente, o mediante convenzioni con i soggetti di cui all'art. 13, terzo comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, le riserve naturali inserite nel parco, ivi comprese quelle che verranno individuate dal piano territoriale di coordinamento. Fino all'insediamento dell'Ente gestore del parco sono confermate le attuali modalità di gestione e gli enti gestori delle Riserve naturali "Lago di Montorfano" e "Fontana del Guercio" e del Parco locale di interesse sovracomunale "Brughiera Briantea". ART. 13 (Norme di salvaguardia) Nel territorio del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento di cui al precedente art. 9, si applicano le norme contenute negli Strumenti Urbanistici Comunali e laddove più restrittive quelle di cui ai successivi commi del presente art. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, nr. 431 e relativi provvedimenti attuativi. Nelle zone agricole é consentita la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente alle aziende agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, all’allevamento e alla silvicoltura. All’interno del parco è comunque sempre vietato l’allevamento del cinghiale (Sus scrofa). Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione e vendita dei prodotti purché le materie prime trasformate provengano per almeno il 50% dall’attività di coltivazione del fondo o dall’allevamento, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti concernenti l’agriturismo. Nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle opere previste nel precedente secondo comma, é subordinato: all'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e del funzionamento dell'azienda agricola; alla specifica certificazione, disposta dai competenti uffici delle Province interessate, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa dal punto di vista dell'adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario. Il rispetto degli indici massimi di edificabilità previsti dalla l.r. n. 93/80 deve essere comunque verificato computando esclusivamente la disponibilità, da parte del legittimo richiedente, di terreni ubicati nei Comuni del parco o nei Comuni ad essi contermini, purché collegati fra loro da un nesso funzionale evidenziato in un piano aziendale. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti: la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi realizzate con specie vegetali autoctone, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e delle colture pregiate o di particolare valore economico, da eliminarsi una volta cessato l'utilizzo, e quelle nelle immediate adiacenze delle abitazioni e delle strutture aziendali, per le quali é comunque richiesta l'autorizzazione edilizia; la chiusura di sentieri esistenti, ovvero la limitazione al transito ciclopedonale, salvo per esigenze di tutela ambientale definite dall'Ente gestore del parco, nonché l'alterazione delle tipologie di materiali di valore storico-testimoniale dei sentieri e dei manufatti; la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua, salvo per esigenze di tutela ambientale definite dall'Ente gestore del parco; l'ammasso, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di cataste di legna e stallatico e di altri prodotti aziendali connessi con la normale pratica agronomica; l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, fatta salva la segnaletica a servizio del parco, nonché quella viaria, turistica e indicativa e quella provvisoria per gare podistiche, ciclistiche e di equitazione da rimuoversi a cura del soggetto organizzatore della manifestazione al termine della medesima. Su tutto il territorio del parco é comunque vietato/a: il livellamento dei terrazzamenti e dei ronchi, anche se non più coltivati, e l'alterazione morfologica dei declivi, fatta salva la normale sistemazione idraulica ed irrigua dei campi; il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale; l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi, percorsi e tracciati per le attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati, nonché le attività di aeromodellismo e di tiro al piattello; la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, fontanili, fasce marginali dei torrenti e dei laghi, ivi compresi i prati stabili ed i boschi inondabili lungo le rive; l'alterazione o la trasformazione dei terreni cespugliati e di brughiera; nonché il disboscamento, anche su terreni con finalità edilizie ammesse dagli strumenti urbanistici comunali; é comunque sempre consentita la ripresa dell’attività agricola sui terreni abbandonati, con le procedure di cui alle vigenti leggi; l'immissione di fauna appartenente a specie non autoctone del territorio del parco; l'introduzione di specie arboree ed arbustive estranee agli ecosistemi presenti nel territorio; tale divieto non si estende alla coltivazione di specie vegetali nelle zone agricole, né si applica nei giardini privati. In tutto il territorio del parco, ad eccezione dei giardini e delle pertinenze delle abitazioni, il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché quello di siepi arboree o arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, é soggetto alla disciplina di cui all'art. 8 della succitata l.r. 9/77, fatti salvi gli interventi di potatura, scalvatura ed ordinaria manutenzione. E' vietata l'apertura di nuove cave, fatto salvo quanto previsto dai piani provinciali di settore. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo; sono ammesse unicamente le discariche di seconda categoria - tipo A per inerti, secondo la classificazione di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 ai soli fini del recupero ambientale. E’ vietata altresì la realizzazione di impianti di ammasso e trattamento di carcasse di veicoli e di rottami di qualunque genere; tale divieto non si applica alla realizzazione di piazzuole per la raccolta differenziata dei rifiuti nell'ambito delle zone edificate e urbane e agli impianti di compostaggio di livello locale. Per finalità di tutela ambientale, sono vietati il transito e il pascolo degli ovini e dei caprini nelle aree individuate dall'Ente gestore del parco. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici di cui alla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71, nonché dei depositi di caravans e roulottes che non siano già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Nelle zone agricole e forestali il transito escursionistico dei cavalli e delle biciclette é ammesso solo sui sentieri esistenti. Sono subordinati al nullaosta dell'Ente gestore del parco: la costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale e la modifica del tracciato o del fondo di quelle esistenti, anche se previsto dagli strumenti urbanistici vigenti; tutti gli interventi di consolidamento e difesa del suolo, di regimazione idraulica e di manutenzione straordinaria delle sponde dei corsi d'acqua; gli interventi, anche di carattere colturale, che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, fatte salve le normali rotazioni agricole, nonché l’uso dei terreni agricoli per scopi e attività non agricole; l'attivazione delle discariche, a scopo di bonifica o ripristino ambientale, di cui al precedente comma 9. ART. 14 (Vigilanza) La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge é esercitata in via primaria dall'Ente gestore del parco tramite il proprio personale a ciò preposto. Per l'attività di vigilanza l'Ente gestore del parco si avvale inoltre, previe opportune intese, delle Province e dei Comuni interessati, nonché del Corpo Forestale dello Stato.
Fino alla data di costituzione dell'Ente gestore del parco, le competenze attribuite dalla presente legge agli organi del parco sono svolte dai Presidenti delle Province interessate. Entro dodici mesi dalla nomina del Presidente del parco, l'Ente gestore del parco deve: predisporre un primo programma di interventi di miglioramento forestale; individuare una prima rete delle percorrenze con relativo regolamento.
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