18.10.00 - PROGETTO DI LEGGE N. 0062 - Manifestazioni celebrative di Giuseppe Verdi in occasione del centenario della morte - A firma BISCARDINIRELAZIONE Nel 2001 ricorre il centenario della morte di Giuseppe Verdi. L’importanza di questo grande artista e la rilevanza culturale, musicale, sociale e politica dell’opera svolta da Verdi, rendono questo evento di grande significato per il Paese ed in particolare per Milano e la Lombardia. ART. 1 (Finalità) 1. La Regione Lombardia in occasione del centenario della morte di Giuseppe Verdi e nell’ambito delle sue finalità statutarie sostiene le iniziative per le celebrazioni di tale ricorrenza per il periodo 2000-2002, allo scopo di favorire la conoscenza storica, culturale, musicale e politica di Giuseppe Verdi. 2. La Regione promuove, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative e manifestazioni celebrative della figura e dell’opera di Giuseppe Verdi allo scopo di: ART. 2 (Comitato regionale per le celebrazioni verdiane) 1. Presso il settore cultura della Regione Lombardia è costituito il Comitato regionale per le celebrazioni verdiane composto dall’Assessore regionale o suo delegato che lo presiede, da cinque membri della Commissione consiliare Cultura e Formazione professionale, dal Sovrintendente scolastico regionale e da dieci rappresentanti delle istituzioni, enti teatrali e musicali, istituti universitari e associazioni culturali che promuovono la conoscenza della musica, nonché da cinque rappresentanti degli istituti di credito e delle associazioni imprenditoriali che partecipano al finanziamento delle iniziative. 2. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le istituzioni di cui al comma 1 e nomina il Comitato che dura in carica fino al termine delle celebrazioni verdiane. ART. 3 (Programma delle iniziative) 1. Sulla base delle finalità di cui all’art.1 la Giunta regionale approva, sentito il Comitato regionale per le celebrazioni verdiane, il programma delle iniziative di cui agli articoli 4 e 5 con il relativo piano dei finanziamenti. ART. 4 ( Iniziative dirette della Regione destinate alle scuole) 1. La Regione, sentito il Comitato regionale per le celebrazioni verdiane, promuove un programma destinato alle scuole e alle Università della Lombardia. Al fine di predisporre il programma generale gli istituti scolastici dovranno presentare alla Giunta regionale, settore cultura, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proposte corredate da un progetto articolato e da un eventuale piano economico-finanziario. Tale richieste devono specificare gli obiettivi che i singoli istituti intendono raggiungere, la disponibilità delle risorse umane e materiali presenti nelle singole sedi che verranno messe a disposizione per la realizzazione del progetto in aggiunta a quelle che vengono richieste alla regione Lombardia, i tempi di realizzazione ed ogni altro elemento utile alla sua valutazione. 2. A seguito dell’approvazione della delibera di cui all’art.3, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore competente, se delegato, vengono approvati i programmi d’intervento destinati alle scuole della Regione Lombardia. ART. 5 (Iniziative della Regione con Enti e soggetti esterni) 1. La Regione collabora, mediante la concessione di contributi regionali allo svolgimento di iniziative e manifestazioni di cui ai punti b) e c) del comma 2 dell’art.1, con enti pubblici o privati, singoli o associati alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge. 2. Le richieste di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale, settore cultura, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredate da un progetto articolato di realizzazione e da un piano economico e finanziario. 3. Tali richieste devono altresì essere corredate dai documenti relativi alla natura giuridica del soggetto, ove questo sia un ente o una associazione privata, da una relazione illustrativa delle attività ordinariamente svolte e da una relazione particolareggiata relativa alle iniziative da svolgersi ai fini della concessione del contributo, da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti dell’iniziativa, dalla indicazione delle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente comprensiva di altri eventuali contributi pubblici, dai tempi di realizzazione e di svolgimento dell’iniziativa proposta e da ogni altro elemento utile alla sua valutazione. 4. A seguito dell’approvazione della delibera di cui all’art.3, l’erogazione di contributi avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore competente, se delegato nella misura del cinquanta per cento. Il restante cinquanta per cento erogati sulla base della relazione di cui all’art.6 comma 2. 5. Nel caso di interventi di cui al punto c) del comma 2 dell’art.1, la documentazione di cui ai commi precedenti dovrà essere integrata dal titolo di proprietà del bene oggetto dell’intervento e da una relazione illustrativa di carattere storico culturale comprendente l’utilità e le caratteristiche dell’intervento proposto. 6. L’erogazione dei contributi di cui al comma precedente avviene con decreto del Presidente della Giunta o dell’Assessore competente nella misura del cinquanta per cento a seguito dell’approvazione della deliberazione di cui all’art.3. Il restante cinquanta per cento è erogato sulla base della relazione di cui all’art.6 comma 2. Tale erogazione rimane subordinata all’effettivo conseguimento dei pareri, assensi, nulla osta, autorizzazioni e concessione edilizia se necessari. 1. La concessione dei contributi comporta per i soggetti beneficiari l’obbligo di realizzare le iniziative indicate nelle relazioni di cui agli articoli 4 e 5 secondo i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni fornite in allegato alla domanda. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti, realizzata l’iniziativa, o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta; sulla base di tale relazione viene corrisposta la parte residua del contributo. 3. In caso di ritardata e di mancata o parziale attuazione dell’iniziativa, la Giunta regionale può disporre la revoca del contributo ed il recupero totale o parziale, in correlazione a quanto effettivamente realizzato. ART. 7 (Relazione sull’attuazione della legge) 1. La Giunta regionale trasmette, annualmente, al Consiglio regionale una relazione tecnico-finanziaria che contenga il rendiconto e l’analisi degli esiti conseguiti dall’attuazione della presente legge. ART. 8 (Norma finanziaria) Agli oneri derivanti dalla dalla presente legge si provvederà con legge di approvazione di Bilancio |