09.10.00 - PROGETTO Dl LEGGE N. 0058 - Modifica della legge regionale 14/98 Nuove norme per la coltivazione di sostanze minerali di cava - A firma di BONFANTI, GALPERTI, BISCARDINI, BRAGAGLIO, CIPRIANO, TAM, VIOTTO, LOCATELLI, LOMBARDI, MONGUZZI,Relazione Il presente pdl interviene solo su alcuni aspetti parziali della legge 14/98 in vigore. Il primo aspetto riguarda il ripristino e/o il recupero delle cave dismesse: la legge 14 già prevede i criteri per l’assetto finale delle aree escavate (art.5-6), l’identificazione delle cave cessate da sottopone a recupero ambientale (art.6), il vincolo della destinazione finale (art. 15), gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza (art.2 1). In secondo luogo si propone di riformulare l’art.36, comma 3, riguardante i bacini idrici per irrigazione, pescicoltura e pesca sportiva, che nell’attuale formulazione lascia aperte eccessive interpretazioni e consente forme di intervento che sempre più si configurano come apertura di vera e propria attività di cava. In terzo luogo si propone una modifica dell’art. 39 sul “riassetto di cave cessate” in quanto èstata fornita una interpretazione non corretta che ha dato luogo, anche in questo caso, ad autorizzazioni per improprie aperture di attività di cava non direttamente motivate dalla necessità di riassetto ambientale o per la risoluzione di specifici problemi di sicurezza e di stabilità idrogeologica. Articolo 1 L’art. 11, comma 2, punti d), e), f), è così modificato: d) le fasi temporali, le modalità di coltivazione e di recupero; Articolo 2 L’art. 14, comma 1, £3 della legge 14/98 è così modificato: il progetto delle opere di riassetto ambientale, con le indicazioni dei tempi per le diverse fasi delle opexe di recupero, nonché dei materiali utilizzabili (ad esclusione di rifiuti urbani e industriali, sia tràttati che tal quali) e corredato di relazione tecnica contenente il computo estimativo dei costi. Articolo 3 L’art. 21, comma 1, prosegue con: “è fatto divieto di utilizzare, in tutto il territorio regionale, rifiuti urbani, assimilabili, industriali, tal quali o trattati, per le opere previste nella presente legge”. Articolo 4 L’art.36, comma 3 è così riformulato: “gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per piscicoltura sono vincolati preventivamente al parere dell’assessorato all’agricoltura della Regione relativamente alla qualità della produzione ittica proposta, ed al parere del comune e delle Province interessate all’intervento. Sulla base dei pareri dei due enti, da rilasciarsi entro 60 giorni e da inteùdersi vincolanti, la giunta regionale può concedere autorizzazione, stabilendo criteri e modalità per il rilascio, con particolare controllo sulla commercializzazione del materiale di risulta, e comunque ponendo il limite di escavazione per 20.000 mc. Nel caso di superamento ditale limite l’intervento da realizzarsi deve seguire le procedure previste dalla presente legge”. Articolo 5 L’art.39, comma 1, è cosi modificato: «1. Per cave cessate si intendono solo ed esclusivamente aree già interessate da rilevanti attività di escavazione e non previste dai piani provinciali. Sono quindi escluse da queste tipologie le bonifiche agricole e le cave autorizzate nei piani, dove è già previsto il recupero. |