09.10.00 - PROGETTO Dl LEGGE N. 0058 - Modifica della legge regionale 14/98 Nuove norme per la coltivazione di sostanze minerali di cava - A firma di BONFANTI, GALPERTI, BISCARDINI, BRAGAGLIO, CIPRIANO, TAM, VIOTTO, LOCATELLI, LOMBARDI, MONGUZZI,

Relazione

Il presente pdl interviene solo su alcuni aspetti parziali della legge 14/98 in vigore. Il primo aspetto riguarda il ripristino e/o il recupero delle cave dismesse: la legge 14 già prevede i criteri per l’assetto finale delle aree escavate (art.5-6), l’identificazione delle cave cessate da sottopone a recupero ambientale (art.6), il vincolo della destinazione finale (art. 15), gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza (art.2 1).
Non del tutto chiara appare ai proponenti l’interpretazione di quanto esplicitato al 10 comma dell’art.21, che prevede per il riassetto ambientale «... utilizzo di materiali di scarico e di risulta provenienti dalle attività di cava, nonché di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni», coordinato con l’art.39 che demanda ad autorizzazione regionale o provinciale il ripristino di cave cessate, senza ulteriori specifiche tecniche.
Poiché si vanno diffondendo in molte realtà territoriali richieste di autorizzazioni per operare interventi di ripristino in aree di cave con materiali diversi, fra cui utilizzo di rifiuti sia urbani che industriali, pare indispensabile esplicitare senza alcuna possibilità di equivoco la «non utilizzabilità di rifiuti di qualsiasi tipologia merceologica per interventi in attività di ripristino di cave».

In secondo luogo si propone di riformulare l’art.36, comma 3, riguardante i bacini idrici per irrigazione, pescicoltura e pesca sportiva, che nell’attuale formulazione lascia aperte eccessive interpretazioni e consente forme di intervento che sempre più si configurano come apertura di vera e propria attività di cava.

In terzo luogo si propone una modifica dell’art. 39 sul “riassetto di cave cessate” in quanto èstata fornita una interpretazione non corretta che ha dato luogo, anche in questo caso, ad autorizzazioni per improprie aperture di attività di cava non direttamente motivate dalla necessità di riassetto ambientale o per la risoluzione di specifici problemi di sicurezza e di stabilità idrogeologica.

Articolo 1

L’art. 11, comma 2, punti d), e), f), è così modificato:

d) le fasi temporali, le modalità di coltivazione e di recupero;
e) la destinazione urbanistica dell’area;
I) l’assetto finale dell’area di cava collegato alle aree limitrofe, che non può essere realizzato
attraverso utilizzo di rifiuti, sia urbani che industriali, sia tal quali che trattati

Articolo 2

L’art. 14, comma 1, £3 della legge 14/98 è così modificato:

il progetto delle opere di riassetto ambientale, con le indicazioni dei tempi per le diverse fasi delle opexe di recupero, nonché dei materiali utilizzabili (ad esclusione di rifiuti urbani e industriali, sia tràttati che tal quali) e corredato di relazione tecnica contenente il computo estimativo dei costi.

Articolo 3

L’art. 21, comma 1, prosegue con:

“è fatto divieto di utilizzare, in tutto il territorio regionale, rifiuti urbani, assimilabili, industriali, tal quali o trattati, per le opere previste nella presente legge”.

Articolo 4

L’art.36, comma 3 è così riformulato:

“gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per piscicoltura sono vincolati preventivamente al parere dell’assessorato all’agricoltura della Regione relativamente alla qualità della produzione ittica proposta, ed al parere del comune e delle Province interessate all’intervento. Sulla base dei pareri dei due enti, da rilasciarsi entro 60 giorni e da inteùdersi vincolanti, la giunta regionale può concedere autorizzazione, stabilendo criteri e modalità per il rilascio, con particolare controllo sulla commercializzazione del materiale di risulta, e comunque ponendo il limite di escavazione per 20.000 mc. Nel caso di superamento ditale limite l’intervento da realizzarsi deve seguire le procedure previste dalla presente legge”.

Articolo 5

L’art.39, comma 1, è cosi modificato:

«1. Per cave cessate si intendono solo ed esclusivamente aree già interessate da rilevanti attività di escavazione e non previste dai piani provinciali. Sono quindi escluse da queste tipologie le bonifiche agricole e le cave autorizzate nei piani, dove è già previsto il recupero.
Le Province effettuano un monitoraggio e definiscono un eventuale piano di riassetto delle cave cessate, presenti sul proprio territorio, entro il 31/12/2000.
Gli interventi di ripristino delle cave cessate, previste dal piano di riassetto provinciale, che comportino asportazione di materiale, sono soggetti ad autorizzazione regionale, sentito entro 30 gg. il parere vincolante del comune interessato. L’autorizzazione non può comunque prevedere asportazione di materiale in misura superiore al 15% di quanto già asportato, salvo casi eccezionali e tecnicamente documentati, motivati da ragioni di sicurezza, che richiedano un particolare riassetto geo-meccanico, nel qual caso può arrivare al 30%. Il ripristino di cave cessate è obbligatorio per soggetti ancora operanti, senza commercializzazione di eventuali movimentazioni

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