19.09.00 - PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO N. 0005 - Modifica della Costituzione - A firma di MARTINAZZOLI, BONFANTI, BISCARDINI, FERRARI P., MONGUZZIOrdinamento federale dello Stato Relazione Con la promulgazione della Legge Costituzionale 1/99 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni” si è fortemente accentuata la necessità non più dilazionabile di un ripensamento della forma di Stato, in senso federale. L’articolazione federale Stato, un nuovo protagonismo del sistema delle autonomie istituzionali e funzionali, una radicale riforma della Pubblica amministrazione, rappresentano oggi le condizioni indispensabili per rinsaldare il patto tra i cittadini e la “cosa pubblica”. li pieno e consapevole protagonismo delle comunità primarie, l’esaltazione delle peculiarità e delle opportunità dei territori e delle loro storie economiche e civili costituiscono le energie elementari con le quali definire gli statuti delle autonomie nel quadro della nuova Repubblica federale entro un contesto di diritti e garanzie generali garantite dallo Stato. lì dibattito intorno alla necessità di una riforma in senso federale dello Stato è ormai più che ventennale. Le proposte di modifica hanno visto impegnato ripetutamente il Parlamento e i Consigli regionali. lì progetto predisposto dalla “Bicamerale” che rappresentava il tentativo più organico di revisione della Carta costituzionale naufragò sull’incapacità del Parlamento di dare corso ad una nuova fase costituente. Con l’elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali e l’autonomia statutaria delle Regioni la necessità di una riforma della forma di Stato ha riassunto la nuova posizione di centralità dell’agenda politica e istituzionale. lì Parlamento sarà chiamato nella ripresa autunnale ad una nuova prova sul cosiddetto “pacchetto Amato”. lì Consiglio regionale lombardo già nella sua quinta legislatura deliberò una proposta di legge al Parlamento concernente la modifica della Costituzione in senso federalista, nella sesta legislatura la “Commissione speciale”, presieduta dal Consigliere Paolo Danuvola, definì un nuovo testo di proposta di riforma. La volontà di concorrere alla determinazione di una piattaforma della riforma non può essere abbandonata in questo momento. Si tratta oggi di sviluppare un’iniziativa che possa essere di stimolo all’iniziativa parlamentare. Nella modifica dell’articolo 117 si introduce la “piccola sovranità regionale” le regioni diventano, in ambiti determinati, soggetti di diritto internazionale, hanno l’autonomia per stipulare accordi con altre Regioni e costituire organi comuni , accordi internazionali con Stati o enti territoriali interni di altri stati, nei casi e con le forme disciplinate da legge dello Stato. All’articolo 119 si definisce l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni, delle Province e delle Regioni. L’articolo 127 sancisce l’abolizione dei controlli preventivi di merito o di legittimità su tutti gli atti. Con l’articolo 131 si rendono possibili condizioni particolari di autonomia: il “federalismo a geometria variabile. Coscienti del diverso grado di sviluppo del nostro sistema regionale e delle autonomie è fondamentale introdurre una norma che prevede per le Regioni la possibilità di richiedere al Parlamento le potestà legislative primarie o concorrenti anche su materie riservate allo Stato che possono essere concesse con legge dello Stato. Infine per dare forza al rango costituzionale della nuova Regione, con la modifica del primo comma dell’articolo 135 si dà ai Consigli regionali la parità con gli altri organi costituzionali per la composizione della Corte costituzionale. Proposta dl legge al Parlamento per la modifica della
“Art. 114.- La Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e Comuni. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni e alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, sia diversamente disposto con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”
“Art. 117 - La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con L’unione europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero; La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. La legge statale o regionale attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province, in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica. Le leggi elettorali promuovono l’equilibrio della rappresentanza tra i sessi nell’accesso alle cariche pubbliche.” La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da legge dello Stato.
“Art. 119.- 1 Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province e le Regioni hanno risorse autonome. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per prowedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato, destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province e Regioni. I Comuni, le Province e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.” L’articolo 127 della Costituzione e sostituito dal seguente: “Art. 127. — La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore dì legge. lì Governo, quanto ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. lì primo comma dell’articolo 125, l’articolo 128, l’articolol 29 e l’articolo 130 della Costituzione sono abrogati L’articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Art. 131.- Le Regioni sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Lucania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Umbria, Valle d’AostalVallée d’Aoste e Veneto. Forme e condizioni particolari di autonomia nonché potestà di legislazione primaria o concorrente in ordine alle materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e in materia di istruzione universitaria, enti locali, organizzazione della giustizia di pace, politiche di sicurezza urbana, possono essere stabilite anche per altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge di cui al secondo comma del presente articolo è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con la Regione interessata, ed è sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.” Il primo comma dell’articolo 135 è sostituito dal seguente La Corte costituzionale è composta da 16 giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dal Parlamento in seduta comune, per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa e per un quarto dai Consigli Regionali.
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