13.09.00 - PROGETTO DI LEGGE 0049 - Abrogazione dei commi 5,6,7 e 8 dell’articolo 7 della legge regionale n.25 del 5.9.2000 riguardante il rimborso forfettario delle spese per la formazione e la dotazione di personale dei consiglieri regionali - A firma di BISCARDINI

Relazione

Tenuto conto che l’articolo 7 della legge 25/2000 ha modificato i criteri con i quali erano stati stabiliti in passato le provvidenze e i contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari modificando in particolare le leggi regionali n.21/96 e n.21/99 in modo del tutto insoddisfacente.
Ritenendo del tutto inopportuni i cosiddetti “aumenti degli emolumenti dei Consiglieri”, riguardanti nello specifico il rimborso forfettario delle spese per la formazione e la possibilità di avvalersi di specifico personale, si propone il presente progetto di legge.
Infatti l’articolo 7 della legge 25/2000 non migliora le condizioni complessive del funzionamento dell’attività del Consiglio, non privilegia rispetto al rimborso spese dei Consiglieri regionali la necessità invece di dotare il Consiglio e i Gruppi consiliari di servizi efficaci per il loro funzionamento e introduce inoltre ulteriori distorsioni e sperequazioni fra le dotazioni necessarie ai Gruppi consiliari e altre strutture del Consiglio e della Giunta, a danno dei Gruppi con un numero inferiore di Consiglieri.

Art.1
I commi 5,6,7e 8 dell’articolo 7 della legge regionale n.25 del 5 settembre 2000 sono abrogati.

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