24.07.00 - PROGETTO DI LEGGE N. 0015 - Promozione dell’attività turistico-ricettiva extralberghiera a conduzione familiare "Bed and Breakfast" - A firma BISCARDINI

Relazione

L’evoluzione delle esigenze dell’utenza turistica e operativa che si rivolge al sistema ricettivo richiede modi sempre più alternativi di offerte diverse rispetto a quelle alberghiere tradizionali.
Ciò vale soprattutto per l’utenza che richiede modi diversi di effettuare le proprie vacanze, per coloro che richiedono di effettuarle in località con particolari qualità naturalistiche non sufficientemente dotate di strutture ricettive o per l’utenza giovanile alla ricerca di un turismo particolare.
Si tratta con questa legge di favorire un turista solitamente individuale, ma non necessariamente povero, che cerca cose nuove, che usa internet, che si costruisce autonomamente i propri itinerari.
Il progetto di legge propone alla Regione Lombardia di promuovere l’attività turistico-ricettiva extralberghiera di tipo non imprenditoriale a carattere familiare denominata a livello internazionale bed and breakfast.
Si tratta di una tipologia di ricettività turistica particolarmente diffusa nei paesi centro-settentrionali dell’Europa e che potrebbe rispondere per molti aspetti alle esigenze del nostro territorio alle nostre città d’arte.
La possibilità di valorizzare e di destinare a fini ricettivi unità abitative, residenziali rappresenta una grande opportunità ed assolve inoltre la finalità sociale ed economica di integrazione del reddito delle famiglie più deboli, con particolare riferimento agli anziani e alle famiglie che dispongono di appartamenti di dimensioni superiori al numero dei loro componenti.
Tali attività non sono classificate tra quelle previste tra le imprese turistiche dall’art. n.5 della legge del 17 maggio 1983, n.217 e pertanto sono ridotti gli obblighi e le prescrizioni e sono auspicabili anche a livello nazionale agevolazioni di carattere fiscale.
E’ dimostrato che l’attività di bed and breakfast ha un indotto notevole nel settore del commercio e favorisce lo sviluppo delle politiche ambientali, sociali e culturali. Anche per queste ragioni si ritiene significativo che la Lombardia possa dotarsi di tale legge adeguandosi a quelle Regioni d’Italia che hanno già provveduto a legiferare in materia.

PDL
Promozione dell’attività turistico-ricettiva extralberghiera a conduzione familiare “Bed and Breakfast “.

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo e a regolare l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva extralberghiera a conduzione familiare denominata “bed and breakfast” nel territorio lombardo

Art. 2 (Definizione)

1. Costituisce attività turistico-ricettiva di bed and breakfast, di seguito denominata “attività di bed and breakfast”, l’offerta di alloggio e servizio di prima colazione, esercitata in non più di tre camere arredate dell’unità abitativa e con un massimo di sei posti letto, gestita da privati che utilizzano, ad integrazione del reddito familiare, parte della propria abitazione, di proprietà o in affitto.

2. L’attività di bed and breakfast, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, dovrà rimanere chiusa per almeno 90 giorni anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare.

3. L’esercizio di attività di bed and breakfast non costituisce cambio di destinazione d’uso degli immobili.

4. L’esercizio dell’ attività di bed and breakfast non comporta l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica).

Art. 3 (Requisiti)

1. I locali destinati all’esercizio dell’attività di bed and breakfast devono possedere:
a) i requisiti igienico-sanitari per l’uso abitativo stabiliti dal regolamento
d’igiene e dal regolamento edilizio comunale;
b) il certificato d’abitabilità o dichiarazione del proprietario dell’unità abitativa che autocertifichi l’abitabilità dell’immobile;
c) il certificato rilasciato da tecnico abilitato attestante la conformità dell’impiantistica
dell’immobile alla normativa vigente in materia di sicurezza.

2. I locali destinati all’esercizio dell’attività di bed and breakfast dovranno essere arredati con il seguente arredamento minimo:
- per la camera da letto: un letto, un comodino, una lampada, una sedia per persona, un armadio, uno specchio;
- per il bagno: water, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, presa di corrente.

Art. 4 (Servizi minimi e caratteristiche degli alloggi)

1. Le attività di bed and breakfast devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, riscaldamento;
d) cibi e bevande per la prima colazione, favorendo l’utilizzo dei prodotti tipici locali.

2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere liberamente senza dover attraversare altre camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Art. 5 (Comunicazione)

1. L’attività di bed and breakfast può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi) e successive modificazioni.

2. La denuncia di cui al comma 1, che dovrà essere presentata dal responsabile dell’ attività di bed and breakfast al Comune e all’Azienda di promozione turistica, territorialmente competente, su modulo approvato dalla Regione e fornito dalle APT, dovrà indicare:
a) la denominazione e l’indirizzo della struttura;
b) le generalità del responsabile e degli altri familiari che collaborano nell’attività;
c) il numero delle camere, dei letti e dei bagni destinati all’attività di bed and breakfast e la loro ubicazione;
d) i servizi aggiuntivi offerti rispetto ai servizi minimi;
e) il periodo di svolgimento dell’attività di bed and breakfast.

3. La denuncia di cui al comma 1 deve essere corredata dai certificati di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell’art.3, nonché della fotocopia del libretto sanitario del responsabile e di una autodichiarazione o di un certificato comprovante l’estraneità del dichiarante dalla casistica di cui all’art.11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

4. I soggetti che rientrano nelle previsioni della presente legge accedono alle agevolazioni di carattere fiscale previste dalla normativa statale e dai provvedimenti correlati.

Art. 6 (Adempimenti)

1. Il responsabile dell’attività di bed and breakfast è tenuto a:
a) comunicare ogni tre mesi, su modulo ISTAT, all’APT competente, il flusso degli ospiti ai fini del monitoraggio statistico;
b) comunicare all’APT, secondo le modalità e procedure stabilite nel D. M. 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), su modulo approvato dalla Regione, i prezzi minimi e massimi praticati;
c) esporre visibilmente, all’interno dei locali adibiti all’attività di bed and breakfast, copia della comunicazione di cui alla lettera b);
d) tenere un apposito registro nel quale annotare, in entrata ed uscita, le presenze degli ospiti conformemente alle norme di Pubblica Sicurezza;
e) risiedere presso l’unità immobiliare destinata all’attività;
f) possedere il tesserino sanitario rinnovato annualmente.

Art. 7 ( Guida informativa dei bed and breakfast)

1. L’APT, sulla base dei dati e delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 5 e 6, provvede a pubblicare annualmente una guida informativa contenente l’elenco completo dell’offerta ricettiva “bed and breakfast” nel proprio ambito territoriale. L’elenco è comunicato alla Regione.

Art. 8 (Vigilanza e responsabilità)

1. Il comune, anche avvalendosi della Asl per quanto attiene agli accertamenti tecnici ed igienico-sanitari, esercita la vigilanza sull’attività di bed and breakfast e provvede ad effettuare sopralluoghi al fine di verificare la conformità soggettiva del gestore relativamente al possesso dei requisiti di cui ai punti e) e F9 dell’art. 6 e la conformità oggettiva dei locali e del servizio alle dichiarazioni esplicitate in sede di denuncia di cui all’art. 5. Nel caso in cui dal controllo emergano vizi o irregolarità strutturali e/o gestionali il Comune notifica al responsabile provvedimento motivato di divieto nella prosecuzione dell’attività.
2. Agli effetti della presente legge è considerato responsabile dell’attività colui che ha presentato la denuncia di cui all’art. 5.

3. E’ altresì considerato responsabile, agli effetti delle sanzioni e divieti previsti dalla presente legge, chiunque eserciti abusivamente l’attività.

Art. 9 (Sanzioni)

1. Ferme restando le responsabilità penali per eventuali dichiarazioni mendaci rese nelle comunicazioni all’autorità e quanto previsto dall’art.8, comma 1, il responsabile che viola le prescrizioni della presente legge è punito con sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite, in misura minima e massima, come segue:
a) omessa denuncia di inizio attività da £ 2 milioni a £ 5 milioni;
b) esercizio dell’attività in mancanza dei requisiti previsti da £ 1 milione a £ 3 milioni;
c) applicazione alla clientela di prezzi superiori ai massimi dichiarati differenti da quelli comunicati all’APT da £ 1 milione a £ 3 milioni;
d) omessa esposizione della tabella prezzi da £ 500 mila a £ 1 milioni;
e) superamento della ricettività massima consentita da £ 500 mila a £ 1 milioni.

2. La elevazione delle contravvenzioni nonché l’introito delle somme derivanti dal pagamento delle relative sanzioni pecuniarie sono attribuiti alla competenza del Comune ove ha sede l’attività.

Art. 10 (Interventi regionali)

1. Al fine di potenziare e qualificare l’iniziativa ricettiva a conduzione familiare, la Regione concede alle APT ed alle associazioni di categoria riconosciute contributi ordinari annuali destinati alla organizzazione periodica di corsi di qualificazione professionale rivolti a coloro che esercitano o intendano intraprendere l’attività di bed and breakfast; in particolare formano oggetto dei corsi la conoscenza degli adempimenti fiscali, contabili ed amministrativi connessi all’attività d bed and breakfast, nonché l’apprendimento basilare di una o più lingue comunitarie.

2. La frequenza o superamento dei corsi di cui al comma 1 non costituisce in alcun modo requisito di accesso all’attività di bed and breakfast.

Art 11 (Norma finanziaria)

Alla determinazione delle spese di cui agli articoli precedenti si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’art.22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n.34.


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