24.07.00 - PROGETTO DI LEGGE N. 0015 - Promozione dell’attività turistico-ricettiva extralberghiera a conduzione familiare "Bed and Breakfast" - A firma BISCARDINIRelazione L’evoluzione delle esigenze dell’utenza turistica e operativa che si rivolge al sistema ricettivo richiede modi sempre più alternativi di offerte diverse rispetto a quelle alberghiere tradizionali. PDL Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo e a regolare l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva extralberghiera a conduzione familiare denominata “bed and breakfast” nel territorio lombardo Art. 2 (Definizione) 1. Costituisce attività turistico-ricettiva di bed and breakfast, di seguito denominata “attività di bed and breakfast”, l’offerta di alloggio e servizio di prima colazione, esercitata in non più di tre camere arredate dell’unità abitativa e con un massimo di sei posti letto, gestita da privati che utilizzano, ad integrazione del reddito familiare, parte della propria abitazione, di proprietà o in affitto. 2. L’attività di bed and breakfast, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, dovrà rimanere chiusa per almeno 90 giorni anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare. 3. L’esercizio di attività di bed and breakfast non costituisce cambio di destinazione d’uso degli immobili. 4. L’esercizio dell’ attività di bed and breakfast non comporta l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica). Art. 3 (Requisiti) 1. I locali destinati all’esercizio dell’attività di bed and breakfast devono possedere: 2. I locali destinati all’esercizio dell’attività di bed and breakfast dovranno essere arredati con il seguente arredamento minimo: Art. 4 (Servizi minimi e caratteristiche degli alloggi) 1. Le attività di bed and breakfast devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera: 2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere liberamente senza dover attraversare altre camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Art. 5 (Comunicazione) 1. L’attività di bed and breakfast può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi) e successive modificazioni. 2. La denuncia di cui al comma 1, che dovrà essere presentata dal responsabile dell’ attività di bed and breakfast al Comune e all’Azienda di promozione turistica, territorialmente competente, su modulo approvato dalla Regione e fornito dalle APT, dovrà indicare: 3. La denuncia di cui al comma 1 deve essere corredata dai certificati di cui ai punti b) e c) del comma 1 dell’art.3, nonché della fotocopia del libretto sanitario del responsabile e di una autodichiarazione o di un certificato comprovante l’estraneità del dichiarante dalla casistica di cui all’art.11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. 4. I soggetti che rientrano nelle previsioni della presente legge accedono alle agevolazioni di carattere fiscale previste dalla normativa statale e dai provvedimenti correlati. Art. 6 (Adempimenti) 1. Il responsabile dell’attività di bed and breakfast è tenuto a: Art. 7 ( Guida informativa dei bed and breakfast) 1. L’APT, sulla base dei dati e delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 5 e 6, provvede a pubblicare annualmente una guida informativa contenente l’elenco completo dell’offerta ricettiva “bed and breakfast” nel proprio ambito territoriale. L’elenco è comunicato alla Regione. Art. 8 (Vigilanza e responsabilità) 1. Il comune, anche avvalendosi della Asl per quanto attiene agli accertamenti tecnici ed igienico-sanitari, esercita la vigilanza sull’attività di bed and breakfast e provvede ad effettuare sopralluoghi al fine di verificare la conformità soggettiva del gestore relativamente al possesso dei requisiti di cui ai punti e) e F9 dell’art. 6 e la conformità oggettiva dei locali e del servizio alle dichiarazioni esplicitate in sede di denuncia di cui all’art. 5. Nel caso in cui dal controllo emergano vizi o irregolarità strutturali e/o gestionali il Comune notifica al responsabile provvedimento motivato di divieto nella prosecuzione dell’attività. 3. E’ altresì considerato responsabile, agli effetti delle sanzioni e divieti previsti dalla presente legge, chiunque eserciti abusivamente l’attività. Art. 9 (Sanzioni) 1. Ferme restando le responsabilità penali per eventuali dichiarazioni mendaci rese nelle comunicazioni all’autorità e quanto previsto dall’art.8, comma 1, il responsabile che viola le prescrizioni della presente legge è punito con sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite, in misura minima e massima, come segue: 2. La elevazione delle contravvenzioni nonché l’introito delle somme derivanti dal pagamento delle relative sanzioni pecuniarie sono attribuiti alla competenza del Comune ove ha sede l’attività. Art. 10 (Interventi regionali) 1. Al fine di potenziare e qualificare l’iniziativa ricettiva a conduzione familiare, la Regione concede alle APT ed alle associazioni di categoria riconosciute contributi ordinari annuali destinati alla organizzazione periodica di corsi di qualificazione professionale rivolti a coloro che esercitano o intendano intraprendere l’attività di bed and breakfast; in particolare formano oggetto dei corsi la conoscenza degli adempimenti fiscali, contabili ed amministrativi connessi all’attività d bed and breakfast, nonché l’apprendimento basilare di una o più lingue comunitarie. 2. La frequenza o superamento dei corsi di cui al comma 1 non costituisce in alcun modo requisito di accesso all’attività di bed and breakfast. Art 11 (Norma finanziaria) Alla determinazione delle spese di cui agli articoli precedenti si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’art.22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n.34.
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