24.07.00 - PROGETTO DI LEGGE N. 0010 - Procedure speciali per la realizzazione di infrastrutture primarie autofinanziabili di interesse pubblico - A firma BISCARDINI.

Relazione

La presente legge promuove la progettazione complessiva e la realizzazione mediante risorse finanziarie private, di infrastrutture di interesse pubblico, favorendo la promozione di proposte tecniche ed intellettuali da parte di soggetti diversi, professionisti, società ed imprese anche ad integrazione dei programmi e delle proposte previste dalle Amministrazioni competenti in materia di programmazione degli interventi.
Riconosce a questa produzione tecnica, qualora corrisponda agli interessi generali e pertanto qualora diventerà oggetto di gara per il rilascio di concessioni di esecuzione e gestione di infrastrutture il valore economico corrispondente.
Il progetto di legge predisposto già anni fa trova oggi possibilità di attuazione per il riferimento necessario alla materia concessionaria disciplinata dalla legge 109/94 e successivamente modificato dalla legge 216/95 e relativi regolamenti.
L'articolo 1 specifica le finalità della legge ed in particolare individua le caratteristiche delle opere autofinanziabili e realizzabili da privati mediante lo strumento della concessione di costruzione e gestione.
L'articolo 2 individua le caratteristiche dei Soggetti proponenti, definisce le caratteristiche della Proposta generale, nonché gli obblighi e la documentazione necessaria che i soggetti proponenti devono presentare a corredo della proposta generale alle Amministrazioni interessate.
L'articolo 3 precisa i contenuti della Proposta generale ed indica i compiti e la composizione del Comitato di Valutazione chiamati ad esprimersi sulle proposte i avanzate dai Soggetti proponenti.
L'articolo 4 indica l'iter per l'esame delle Proposte da parte del Comitato di Valutazione.
L'articolo 5 indica i compiti dell'Amministrazione locale per la redazione degli eventuali progetti esecutivi e l'iter per l'indizione delle gare di costruzione e gestione dell’opera.
L'articolo 6 prevede la figura del Consulente generale, ne specifica il ruolo di garante e controllore per conto dell'Amministrazione concedente della buona esecuzione di tutte le fasi di lavoro dopo l'approvazione da parte del Comitato di valutazione della Proposta Generale e specificamente dalla fase di progettazione alla costruzione, realizzazione e messa in esercizio della infrastruttura. Il Consulente generale ha il compito di certificare la regolare esecuzione dei lavori, verificando la rispondenza delle opere al progetto costruttivo rispetto alla qualità, ai tempi ed ai costi.
L’articolo 7 stabilisce il contenuto dei Fondi istituiti dalle Amministrazioni locali interessate per la gestione della presente legge.

Art.1 - FINALITA'

1. La presente Legge promuove la progettazione complessiva e la realizzazione mediante risorse finanziarie private, di infrastrutture di pubblico interesse, finalizzate al superamento del deficit infrastrutturale esistente, alla riqualificazione urbana ed ambientale, alla più razionale utilizzazione del territorio e del sottosuolo, alla riorganizzazione delle reti di servizio, nonchè alle funzioni ad esse collegabili e per le quali si rilevi l'opportunità di intervento contestuale.

2. Le opere di cui al comma precedente possono essere realizzate con la procedura di cui alla presente legge quando siano già previste dal Piano Regionale di Sviluppo, in altri piani o programmi di settore ( regionali o locali) o in altri atti deliberativi della Regione o degli Enti Locali, o siano definiti da Protocolli di accordo o Accordi di Programma già stipulati da Amministrazioni pubbliche.

3. Le opere di cui al primo comma possono essere proposte da soggetti proponenti alle Amministrazioni competenti anche se non ricadenti nelle casistiche di cui al secondo comma. In tal caso il soggetto proponente dovrà presentare adeguata documentazione generale ai sensi del comma 1 dell'art.2.

4. Le infrastrutture di cui alla presente legge si attuano mediante il rilascio, da parte delle Amministrazioni locali competenti, di una concessione di costruzione e gestione previo l'espletamento di una gara, secondo le direttive comunitarie ed in applicazione della legge 109/94 e successive modificazioni.

5. L'Amministrazione concedente esercita l'attività di controllo per tutta la durata dei lavori e, qualora imponga al concessionario tariffe di gestione dell'opera non remunerative, delibera l'entità dell'apporto finanziario che intende assumersi direttamente e le modalità di prestazione.
Qualora l'Amministrazione ritenga economicamente conveniente la contestuale realizzazione a proprio carico di opere connesse con quelle che saranno oggetto della concessione, con la deliberazione di approvazione di queste approva le ulteriori opere a proprio carico ed indica le fonti di finanziamento.

6. Il concessionario deve costruire l'opera, averne la proprietà e curarne la gestione per tutta la durata della concessione.

Art. 2 - SOGGETTO PROPONENTE

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può produrre in qualità di soggetto proponente ad una o più Amministrazioni, nel cui territorio ricada l'opera da realizzare, una Proposta Generale dell'intervento corrispondente ad un Progetto preliminare dal quale emergono:

- le caratteristiche dell’opera da realizzare, con particolare riferimento alla qualità tecnica e funzionale rappresentate in elaborati grafici predisposti alla scala ritenuta più idonea ad illustrare la proposta;

- la ricognizione e valutazione del tessuto urbano esistente e l'individuazione degli elementi e soluzioni ritenuti idonei alla riqualificazione territoriale ed ambientale;

- la previsione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere e le modalità del loro finanziamento.

2. Il soggetto proponente, di cui al comma precedente, deve dichiarare, all'atto della presentazione della Proposta Generale se egli intenda concorrere all'affidamento della concessione per la realizzazione e gestione dell'opera e, in questo caso, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, deve depositare:

a - la documentazione necessaria a fornire adeguata prova delle proprie capacità imprenditoriali e l'assenza di cause ostative a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

b - la prova della capacità finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera ed alla sua gestione e le necessarie garanzie;

c - il programma ed i tempi necessari alla realizzazione dell'opera;

d - lo schema di concessione per la gestione della stessa;

e - un piano finanziario elaborato con il supporto di banche o altri enti finanziari.

3. Il soggetto proponente che intenda concorrere all’affidamento della concessione per la realizzazione e gestione dell’opera dovrà altresì possedere i requisiti richieste dalla legge 109/94 e successive modificazioni e i relativi regolamenti attuativi. Dovrà infine dichiarare preventivamente le spese ed i costi sostenuti per la predisposizione della Proposta Generale e quelli eventualmente da sostenersi per le future elaborazioni del Progetto definivo.

4. Il soggetto che abbia depositato la Proposta Generale dell'opera deve corrispondere alla Pubblica Amministrazione all'atto del deposito della proposta, una somma pari a lire dieci milioni, che, ai sensi del successivo art. 7, costituirà il fondo destinato anche al pagamento dei membri del Comitato di valutazione, di cui
all'art. 3.

Art. 3 - PROPOSTA GENERALE E COMITATO DI VALUTAZIONE

1. La Proposta Generale viene sottoposta all'esame di un Comitato di valutazione tecnica composto da un funzionario di ciascuna delle Amministrazioni cui la proposta è stata presentata.

2. Fanno altresì parte del Comitato quattro membri nominati dalle Giunte degli Enti interessati, anche di comune accordo, esperti nelle materie Urbanistica, Traffico, Trasporti e Viabilità, Ambiente, Bilancio costi-benefici.

3. Qualora l'opera interessi in tutto o in parte porzioni del territorio, sottoposte a tutela architettonica, paesaggistica o ambientale, farà parte del Comitato di valutazione anche un funzionario nominato dall'Ente cui compete la tutela del vincolo.

4. Il soggetto proponente ha diritto di partecipare ad ogni seduta del Comitato di Valutazione quale garante dell'iniziativa e, in caso di disaccordo egli ha diritto di far pervenire le proprie motivate deduzioni.

5. Il Comitato ha carattere permanente e natura interistituzionale; i suoi membri possono essere sostituiti per dimissioni volontarie e quando, per qualsivoglia ragione, gli Enti che li hanno nominati ritengano a maggioranza di dover procedere ad altra nomina.
Quando sussistano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art.290 del TU n.148 del 1915 per i pubblici amministratori, il membro del Comitato deve darne immediata notizia alle Amministrazioni interessate, le quali procederanno alla nomina di un supplente.
Le nomine successive alla prima verranno effettuate con gli stessi criteri indicati al primo, secondo e terzo comma.

6. Il Comitato di valutazione ha sede presso l'Amministrazione locale cui la Proposta Generale è stata proposta o in altro Ente deciso d'intesa tra le diverse Amministrazioni.

7. Le Amministrazioni locali competenti devono nominare il Comitato di Valutazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della prima Proposta generale.

Art. 4 - ESAME DELLE PROPOSTE

1. Il Comitato di valutazione è tenuto ad esaminare la Proposta Generale dell'opera e ad esprimere il proprio motivato parere entro 120 giorni dal deposito presso la sede delle Amministrazioni locali interessate.
Qualora il parere non venga assunto nei termini indicati, esso si intende reso in senso favorevole.

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Comitato potrà richiedere al soggetto proponente integrazioni documentali, modifiche od aggiornamenti tendenti al miglioramento qualitativo della proposta. La richiesta determina l'interruzione del decorso del termine di cui al comma precedente. Il Comitato potrà anche proporre alle Amministrazioni interessate la realizzazione, a loro spese, di ulteriori opere connesse con quelle che formano oggetto della proposta.

3. E’ anche compito del Comitato definire, in contraddittorio con il soggetto proponente, la congruità dei costi e delle spese dichiarate dal soggetto proponente medesimo in relazione ai documenti progettuali elaborati o previsti e di cui al precedente art. 2 comma 3 ed inclusivi di ogni diritto sulle opere di ingegno.

4. Quando il Comitato ritenga che, per la valutazione della proposta Generale e la successiva attuazione, sia necessario l'intervento coordinato di più Enti pubblici o di Enti pubblici ulteriori rispetto a quelli cui la Proposta è stata trasmessa dal proponente sottopone alle Amministrazioni interessate la definizione di un Accordo di programma secondo la procedura di cui all'art.27 della Legge 142/90 e di cui alla l.r. 14/93.

5. Il Comitato deve promuovere la formazione di un Accordo di programma obbligatoriamente esteso alla Regione, quando l'attuazione della Proposta Generale comporta variante agli strumenti urbanistici locali vigenti o adottati.

6. Il Comitato, integrato dai rappresentanti indicati dagli ulteriori Enti pubblici invitati a partecipare all'Accordo di programma, svolge le funzioni assegnate al Comitato per l'Accordo di programma degli artt.3 e 4 della l.r. 14/93.

Art. 5 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA GENERALE, GARA DI CONCESSIONE E ATTUAZIONE DELLE OPERE

1. L'Amministrazione o le Amministrazioni competenti deliberano in merito alla Proposta Generale a loro sottoposta entro 60 giorni dalla data della formulazione del parere espresso dal Comitato di valutazione ai sensi del comma 1 dell'art.4.

2. In caso di valutazione favorevole, l'Amministrazione competente approva la Proposta Generale dell'opera e provvede alla definizione del progetto definitivo/esecutivo direttamente tramite i propri uffici o mediante incarichi professionali esterni, o affidando l'incarico al soggetto proponente della Proposta Generale o indicendo una gara di progettazione.

3. In alternativa l’Amministrazione competente può rinviare la progettazione definitiva/esecutiva richiedendone l’effettuazione in sede di licitazione privata per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’opera di cui al comma successivo.

4. Entro i successivi 60 giorni le Amministrazioni competenti indicono la licitazione prevista per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'opera, sulla base della Proposta Generale e relativa integrazione ai sensi del precedente comma 3, o sulla base del progetto definitivo/esecutivo predisposto dall’Amministrazione competente medesima ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. Nell’ambito della licitazione privata i concorrenti dovranno garantire con cauzione il corretto adempimento delle relative obbligazioni contrattuali e le spese previste dal presente procedimento.

6. Qualora non risulti aggiudicatario della concessione il soggetto proponente della Proposta Generale o perché non vi concorra ai sensi del comma 1 dell'art. 2 o perché non risulti vincente, verrà riconosciuta al soggetto proponente da parte del soggetto aggiudicatario una somma pari a quella definita dal Comitato di valutazione in sede di esame e approvazione della proposta ai sensi dell’art. 4 comma 3.

7. L'atto di approvazione dei Progetti Esecutivi e l'atto di concessione per la costruzione e gestione dell'opera, realizzata con le procedure della presente legge, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 6 - CONSULENTE GENERALE

1. L'Amministrazione locale concedente si avvale di un Consulente Generale che ha il compito di assisterla dalla fase di approvazione della proposta Generale alla fase finale della realizzazione delle opere.

In particolare compete al Consulente Generale:

- seguire il Concedente dalla fase di approvazione della Proposta Generale alla predisposizione del Progetto esecutivo;

- esprimere il proprio parere sul Progetto esecutivo e sui contenuti della gara di concessione;

- certificare che la stima della domanda di mobilità e quella relativa alla eventuale ripartizione modale siano realistiche;

- certificare che la valutazione dei costi e dei benefici dichiarati siano congrui ed attendibili;

- certificare che la progettazione e le caratteristiche tecniche dell'opera siano state valutate economicamente tenendo conto di tutte le alternative possibili e che quella scelta è effettivamente la più conveniente dal punto di vista economico, tenendo conto delle eventuali ricadute sull'amministrazione concedente all'atto dello scadere della concessione;

- certificare che il piano finanziario e che il modello organizzativo-gestionale proposto è fattibile dal punto di vista legale;

- assistere il Concedente nella predisposizione dei Bandi di gara;

- assistere il concedente e gli uffici delle Amministrazioni locali interessate alla realizzazione dell'opera nella fase di supervisione della costruzione e della gestione;

- certificare gli eventuali oneri del Concedente qualora lo stesso imponga in concessione tariffe non remunerative;

- rappresentare il Concedente ogni qual volta siano richiesti interventi integrativi o modificativi del progetto base per ragioni di accertati interessi di pubblica utilità;

- coordinare, qualora ve ne sia bisogno, progettisti, costruttori, fornitori del Concessionario con gli uffici amministrativi e tecnici competenti del Concedente o delle altre Amministrazioni pubbliche interessate;

- informare periodicamente il concedente dello stato di avanzamenti delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera e certificare le cause di eventuali scostamenti rispetto ai programmi dei lavori;

- certificare eventuali provvedimenti correttivi necessari per eventuali ricadute di costo sul concedente;

- certificare la regolare esecuzione dei lavori, verificando la rispondenza delle opere al progetto costruttivo rispetto alla qualità, ai tempi ed ai costi;

- assistere alla messa in esercizio ed al collaudo delle opere.

2. Il Consulente Generale deve possedere i requisiti di totale indipendenza dagli interessi dei proponenti, dei costruttori e fornitori dell’opera. Deve possedere una consolidata esperienza di progetti simili a quello per il quale viene nominato.

3. I costi per le prestazioni del Consulente Generale sono sostenuti dall’amministrazione concedente o in quota a parte da tutte le Amministrazioni interessate qualora la realizzazione dell’opera avvenga secondo la procedura degli accordi di programma. Tali costi potranno essere recuperati dalle Amministrazioni locali nell’ambito della definizione dei contenuti della Concessione ed anticipati attraverso il fondo di cui all’articolo 7.

Art. 7 - FONDI

Le Amministrazioni locali interessate nell’ambito del proprio Bilancio istituiscono un fondo per la gestione delle procedure speciali per la realizzazione delle infrastrutture oggetto di questa legge, alimentato con risorse proprie, nonchè con i versamenti di cui al comma 3 dell’articolo 2.

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