21.07.00 - PROGETTO DI LEGGE N. 0009 - Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della regione, delle provincie e dei comuni a favore di enti, istituti, fondazioni, associazioni culturali, ricreative, assistenziali, del volontariato e religiose, nonché di partiti, di associazioni e di movimenti politici - A firma di BISCARDINI.

Relazione

Il presente progetto di legge è proposto allo scopo di garantire lo sviluppo dell’associazionismo culturale, ricreativo, assistenziale e politico, nonché gli enti, gli istituti e le fondazioni aventi la medesima finalità, al fine di attuare il dettato dello Statuto della Regione Lombardia che conferma la volontà della Regione di garantire la partecipazione democratica di tutti i cittadini attraverso forme associative e di autogestione e il dettato della Costituzione Italiana che tutela i partiti come forme di associazione necessarie a garantire la partecipazione dei cittadini nella determinazione della politica nazionale.
Il progetto intende richiamare la responsabilità della Regione stessa, delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni affinché contribuiscano, attraverso la concessione o la locazione di immobili demaniali e patrimoniali, a favorire il mantenimento e la crescita delle diverse forme associative nella nostra Regione.

Art. 1

La Regione Lombardia, le Amministrazioni provinciali ed i comuni danno in concessione o in locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali e patrimoniali, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi propri, ad enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali, ricreative, assistenziali, del volontariato e religiose, nonché ai partiti, alle associazioni ed ai movimenti politici, che perseguano, senza scopo di lucro, fini di rilevante interesse sociale, culturale e politico a livello regionale, provinciale o comunale.

Art. 2

Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitivo annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10% di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori commerciali. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e statutarie.

Art. 3

Le concessioni e le locazioni di cui all’articolo precedente devono prevedere l’assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che, per quest’ultima, gli enti proprietari ritengano necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull’immobile.
Qualora l’immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico e storico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.

Art. 4

Ogni amministrazione nell’ambito della propria autonomia nomina una Commissione composta da tre membri per l’esame delle richieste di concessione o locazione.
Qualora la Commissione proponga l’accoglimento di una richiesta indica l’ammontare del canone entro i limiti di cui all’art. 1, tenendo conto anche dell’entità delle opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si impegna ad eseguire.

Art. 5

La concessione è revocata e la locazione è risolta per avvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi propri da parte dell’Amministrazione di competenza.

Art. 6

L’utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o la stipula della locazione, ne determina rispettivamente la decadenza e la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero del mancato pagamento del canone.

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