17.07.00 - PROGETTO DI LEGGE N. 0016 - Istituzione dell’Authority regionale. Norme regionali per la sicurezza pubblica - A firma BISCARDINI
Relazione Il presente progetto di legge si propone di elevare il grado di efficienza delle istituzioni nella lotta alla criminalità, attraverso il coordinamento delle istituzioni regionali, degli enti locali e delle forze di polizia. Il progetto di legge propone che la Regione assuma un ruolo prioritario come soggetto di coordinamento e interlocutore delle forze di polizia e del Governo al fine di verificare l’efficacia dei provvedimenti in rapporto alle risorse materiali ed umane disponibili sul territorio. La Lombardia deve mettersi in prima fila nella lotta alla criminalità elevando i livelli di sicurezza, rivendicando il rispetto delle leggi ed il funzionamento della giustizia. Ciò è possibile attraverso un forte impegno contro le diverse forme di delinquenza, dalla macro alla micro criminalità, coinvolgendo tutti i soggetti interessati modificando il rapporto oggi esistente tra Stato centrale, Regioni ed autonomie locali. A questo fine il progetto di legge propone l’istituzione di due nuovi organismi fondati entrambi sul coinvolgimento degli enti locali, che devono rappresentare la principale risorsa finora non utilizzata nelle lotta alla criminalità. Il progetto di legge si articola in due Titoli. Il primo riguarda l’istituzione dell’Authority regionale per la sicurezza pubblica, presieduta dal Presidente della Giunta regionale alla quale partecipano i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Prefetti e i Questori delle Province lombarde, il Comandante regionale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante del Corpo della Guardia di Finanza ed il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria con lo scopo prioritario di monitorare la situazione esistente, coordinare gli interventi sul territorio e negoziare con il Governo le risposte necessarie per combattere la delinquenza verificando la rispondenza delle risorse umane e materiali a disposizione in rapporto alle necessità. L’Authority è inoltre il punto di snodo del sistema informativo in capo alle forze di Polizia e agli enti locali. Il secondo Titolo riguarda l’istituzione dei Comitati comunali per la sicurezza, dei comuni non capoluogo di Provincia ad integrazione dell’articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n.121 riguardante i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza. Si tratta di introdurre una novità rispetto alla normativa statale già in vigore (che prevede che i Comuni non capoluogo siano chiamati dal Prefetto a partecipare ai lavori del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza solo se interessati) per rafforzare il ruolo delle autonomie locali e ciò non solo perché il Sindaco e l’autorità di pubblica sicurezza che nel caso di bisogno è chiamato ad esercitare direttamente le funzioni di ordine pubblico, ma anche perché nessuno meglio di lui, in quanto rappresentante della comunità, può avere la sensibilità e valutare le ragioni del pubblico interesse di fronte alle emergenze. Secondo il progetto di legge nell’ambito dei Comitati comunali per la sicurezza, sarà il Sindaco in caso di bisogno a provvedere alla convocazione del Comitato stesso. Il Comitato ha una composizione predeterminata, che può però allargarsi di volta in volta alla partecipazione di altre amministrazioni dello Stato operanti a livello locale, e i suoi compiti ricalcano quelli già previsti per il Comitato provinciale. TITOLO I ISTITUZIONE DELL’AUTHORITY REGIONALE PER LA SICUREZZA PUBBLICA ART. 1 (Istituzione dell’Authority) 1. Al fine di svolgere una efficace azione di prevenzione dei fenomeni criminali sul territorio della Lombardia e per garantire un adeguato livello di sicurezza ai cittadini lombardi, la Regione istituisce l’Authority regionale per la sicurezza pubblica. ART.2 (Composizione) 1. L’ Authority è presieduta dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia ed è composta dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, dai Sindaci dei Comuni capoluogo, dai Prefetti e dai Questori delle Province lombarde, dal Comandante regionale dell’Arma dei Carabinieri, dal Comandante regionale del Corpo della Guardia di Finanza coadiuvato dai rispettivi Comandanti provinciali e dal Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria. 2. Alle sedute dell’Authority possono inoltre essere invitati i responsabili delle Amministrazioni dello Stato territorialmente competenti e chiunque il Presidente della Giunta ritenga opportuno. ART. 3 (Funzioni) 1. L’Authority rappresenta l’interlocutore dell’intera comunità lombarda e delle istituzioni locali in materia di sicurezza e lotta alla criminalità per l’esame congiunto dei problemi e la definizione degli interventi ordinari e straordinari da assumere sul territorio regionale. 2. L’Authority ha il compito di: - monitorare la situazione esistente nei diversi settori della sicurezza pubblica in Lombardia; - coordinare gli interventi sul territorio coinvolgendo gli enti locali e le forze di Polizia; - promuovere le iniziative per prevenire la criminalità; - negoziare con il Governo centrale le risposte necessarie per combattere la delinquenza verificando la rispondenza delle risorse umane e materiali a disposizione in rapporto alle necessità ed alle esigenze del territorio; - verificare l’attuazione della l.r. 185/2000 e suggerire eventuali provvedimenti amministrativi e legislativi in materia. ART. 4 (Informazioni) 1. Per le finalità di cui all’art.1, l’Authority definisce il contenuto e le modalità delle informazioni che le forze di polizia e gli enti locali rendono reciprocamente disponibili ai fini della conoscenza dei fenomeni criminali e delle ragioni che ne sono l’origine. ART. 5 (Operatività) 1. Il Presidente della Giunta Regionale convoca e programma le sedute dell’Authority e ne organizza i lavori garantendo gli strumenti operativi necessari per il funzionamento della stessa, avvalendosi della collaborazione degli Assessorati e della Dirigenza regionale. 2. Il Presidente della Giunta regionale riferisce, circa l’attività dell’Authority, almeno una volta all’anno al Consiglio regionale. TITOLO II ISTITUZIONE DEI COMITATI COMUNALI PER LA SICUREZZA ART. 6 (Comitato comunale per la sicurezza) 1. Ad integrazione dell’art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 in ogni Comune non capoluogo è istituito un Comitato comunale per la sicurezza, che può essere convocato dal Sindaco. ART.7 ( Composizione del Comitato comunale per la sicurezza) 1. Il Comitato è composto dal Sindaco, dai responsabili delle unità territoriali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e della Polizia Municipale. 2. Alle sedute del Comitato partecipa il Prefetto e possono essere invitati i responsabili delle Amministrazioni dello Stato territorialmente competenti e il Presidente della Giunta regionale in rappresentanza dell’Authority regionale per la sicurezza pubblica. ART. 8 (Funzioni del Comitato comunale) 1. Il Comitato esamina le condizioni della sicurezza del Comune, individua gli interventi di carattere preventivo necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini, promuove gli interventi comunali di cui alla l.r. 185/2000.
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