17.07.00 - PROGETTO DI LEGGE N. 0013 - Istituzione del consiglio regionale dei giovani - A firma BISCARDINI

Relazione

La questione giovanile negli ultimi anni ha acquistato una importanza sempre più rilevante nello scenario internazionale, italiano e lombardo, assumendo contorni importanti nella vita civile e nella società. Nelle realtà locali della Lombardia si è sviluppata da parte delle organizzazioni giovanili politiche-sociali una proficua attività. Tale attività, che si manifesta anche attraverso la nascita di nuove associazioni e momenti di aggregazione, non trova però un rapporto costruttivo e propositivo nelle istituzioni.
Risulta infatti difficile, ed in molti casi del tutto assente, una proficua collaborazione tra le istituzioni e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
Così come è assente nelle istituzioni nazionali la chiara definizione di politiche giovanili e di progetti specifici.
Mancando ancora in Italia, unico Paese dell'Unione Europea, una istituzione che coordina e promuove i progetti di interesse giovanile nazionali, anche a livello locale il lavoro svolto dall’associazionismo giovanile viene penalizzato.
Di conseguenza la mancanza a livello nazionale del riconoscimento dell'associazionismo giovanile, determina inoltre la pressochè totale assenza dei rapporti dei giovani italiani con le istituzioni internazionali giovanili e rende difficile la loro partecipazione ai progetti internazionali.
Le difficoltà che i giovani incontrano possono essere risolte, almeno parzialmente, valutando i loro problemi, promuovendo iniziative specifiche e favorendo a diversi livelli la partecipazione dei giovani in modo sempre più diretto ai processi decisionali.
La Lombardia è la regione italiana con la presenza del maggior numero di associazioni legate al mondo giovanile e quindi dispone della maggiore potenzialità di sviluppo e di progettualità in questo settore.
La proficua collaborazione della Regione Lombardia con altre Regioni di Paesi europei e la storica propulsione della nostra regione nei processi di integrazione europea, può essere di stimolo nella costituzione di uno strumento nuovo di rappresentanza giovanile per coordinare le politiche giovanili regionali e per promuovere a livello nazionale l'avvio di una rete di istituzioni giovanili.
In fine la spiccata volontà federalista della cultura politica lombarda può stimolare, anche in questo settore, le forze politiche della Lombardia ed anticipare a livello nazionale un’iniziativa di straordinaria importanza, compensando i vuoti del Governo e del Parlamento nazionale.
Il progetto di legge propone l'istituzione in Lombardia di un Consiglio regionale dei Giovani per colmare il vuoto di comunicazione esistente tra le associazioni giovanili che operano nella politica e nei settori sociali, culturali e ricreativi con l'istituzione Regione Lombardia e con le altre istituzioni lombarde.
La sua finalità è la definizione di progetti di intervento sociale e culturale della realtà giovanile e l'aumento del coinvolgimento dei giovani nelle politiche regionali.
Questo organismo, pur dotato di modeste risorse finanziarie, potrà svolgere in modo democratico un ruolo importante nella realtà dell’associazionismo lombardo.
Il progetto di legge propone l'istituzione di un Albo Regionale delle associazioni giovanili per il monitoraggio di questa realtà ed il Consiglio, quale organo assembleare rappresentativo, rappresenterà in modo proporzionale le associazioni giovanili esistenti sul territorio della Regione con l'obiettivo di stimolare a livello territoriale la creazione di Consulte giovanili presso i Comuni della Lombardia, nonchè la nascita di nuove associazioni per aumentare nella società la rappresentanza giovanile in forma organizzata.
Numerosi potranno essere i campi di intervento del Consiglio regionale dei Giovani e tra questi si segnala il monitoraggio delle attività giovanili nella Regione, le attività di studio, ricerca, confronto e dibattito, nonchè la promozione di iniziative culturali e politiche e la costruzione di rapporti istituzionali per affrontare più complessivamente il disagio giovanile sul territorio.
Il Consiglio regionale dei Giovani avrà in Lombardia come proprio riferimento istituzionale la Presidenza del Consiglio oltre che la Giunta regionale e l'Assessorato alle politiche giovanili.
La sua costituzione a livello regionale sarà di stimolo anche per una uguale istituzionalizzazione del Consiglio dei Giovani a livello nazionale e in altre regioni italiane.

Art.1 - Istituzione del Consiglio regionale dei Giovani

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti dei giovani e la loro autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni attraverso l’istituzione di un Consiglio regionale dei Giovani.
2. Il Consiglio regionale dei Giovani è organo permanente della Regione per la promozione e il coordinamento delle iniziative riguardanti le politiche giovanili.
3. Il Consiglio regionale dei Giovani
- promuove rapporti permanenti con altri Consigli e altri organismi aventi uguali finalità presenti nel territorio regionale, in altre Regioni italiane e si coordina con quelli di livello nazionale e internazionale;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;
- promuove ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative sui temi attinenti la realtà giovanile;
- promuove la definizione di progetti di intervento sociale e culturale gestiti dall’associazionismo giovanile e il coinvolgimento dei giovani nelle politiche regionali;
- propone alla Regione ed alle altre istituzioni pubbliche progetti volti a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile;
- esprime pareri consultivi sui provvedimenti in materia di politiche giovanili;
- favorisce la costituzione sul territorio della Regione di Consulte giovanili a livello comunale o comprensoriale e la nascita di nuove associazioni giovanili per aumentare nella società la rappresentanza giovanile in forma organizzata;

Art.2 - Albo Regionale delle Associazioni Giovanili

1. Presso l’Assessorato regionale delegato alle politiche giovanili è istituito l’Albo Regionale delle Associazioni Giovanili.

2. L’ammissione all’Albo Regionale di cui al comma precedente può essere richiesta dalle Associazioni Giovanili che abbiano i seguenti requisiti:
- che siano regolarmente costituite da almeno due anni e abbiano sede in Lombardia;
- che dispongano di uno statuto nel quale è prevista l’eleggibilità degli organismi e delle cariche secondo principi e metodi democratici;
- che nello scopo sociale dell’associazione sia chiaramente indicata la finalità e la specificità giovanile;
- che l’associazione sia composta da almeno il 75 per cento dei propri iscritti da cittadini di età inferiore ai 35 anni;
- che l’associazione non sia a fini di lucro.

Art.3 - Organi del Consiglio regionale dei Giovani.

1. Sono organi del Consiglio regionale dei Giovani:
a) Il Consiglio;
b) Il Presidente;
c) L’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art.4 - Composizione del Consiglio

Il Consiglio è composto da:

- un rappresentante, di età inferiore a 35 anni, per ciascuna Consulta giovanile comunale della Regione, ove esistano, per un massimo di 15;

- un rappresentante, di età inferiore ai 35 anni, per ciascuna Associazione giovanile autonoma avente carattere regionale, iscritta all’Albo regionale di cui all’art.3, che ne faccia richiesta e che operi nei settori sociali, culturali e ricreativi fino ad un massimo di 25;

- un rappresentante, di età inferiore a 35 anni, per ciascuna Associazione giovanile che sia espressione delle confederazioni sindacali regionali, associazioni di categoria del settore dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e dell’industria che ne facciano richiesta, fino a un massimo complessivo di 10;


- un rappresentante, di età inferiore ai 35 anni, dei movimenti giovanili di partito o di altre formazioni politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Lombardia, fino ad un massimo di 15.

2. Partecipano alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio Regionale e l’Assessore delegato alle politiche giovanile o loro delegati.

Art.5 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio regionale dei Giovani è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei presenti, e dura in carica 5 anni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale dei Giovani nelle sedi istituzionali nazionali ed internazionali, mantiene i rapporti con la Regione e le sue istituzioni.
3. Il Presidente può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio con una mozione di sfiducia costruttiva in una seduta convocata dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Art. 6 - Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente e da 10 membri del Consiglio stesso, tenendo conto della sua articolazione.
2. I dieci membri del Consiglio, che affiancano il Presidente nell’ufficio di Presidenza, sono eletti dal Consiglio nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei presenti.
3. L’Ufficio di Presidenza dura in carica 5 anni.
4. L’Ufficio di Presidenza può essere sfiduciato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio con una mozione di sfiducia costruttiva in una seduta appositamente convocata dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
5. Partecipano alle sedute dell’Ufficio di Presidenza il Presidente del Consiglio Regionale e l’Assessore con delega alle politiche giovanili o loro delegati.

Art.7 - Insediamento del Consiglio.

1. Il Consiglio è insediato dal Presidente del Consiglio Regionale, dura in carica cinque anni e comunque fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce di regola in sedute ordinarie almeno quattro volte l’anno, secondo una programmazione trimestrale e in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
3. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente.
4. Il Consiglio può essere altresì convocato in via straordinaria da almeno un terzo dei suoi membri.

Art.8 - Regolamento

1. Il Consiglio regionale dei Giovani adotta a maggioranza assoluta un regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori. Analoga maggioranza è richiesta per le modifiche al regolamento.

Art.9 - Sede

1. Il Consiglio regionale dei Giovani ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Per la sua attività presso la sede del Consiglio regionale si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio.

Art. 10 - Programma delle attività

1. Il Consiglio regionale dei Giovani in attuazione delle finalità di cui al precedente Art.1 predispone entro il 31 aprile di ogni anno un programma che preveda nel quadro complessivo della propria attività:

a) l’organizzazione di ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative promossi direttamente o di concerto con gli Enti locali della Lombardia, con altre Regioni o con i competenti organi di Governo nazionali ed internazionali;

b) il coordinamento e il sostegno di iniziative svolte da Enti locali, organizzazioni sindacali, Enti, associazioni culturali a prevalente base giovanile.

2. Il programma delle attività deve essere presentato entro il 31 aprile di ogni anno alla Presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale che provvederanno al finanziamento delle iniziative di rilevanza regionale per l’anno successivo.

Art. 11 - Finanziamenti

1. Il Consiglio regionale dei Giovani per l’attuazione del programma di cui all’art.10 si avvale di contributi raccolti volontariamente tra le associazioni giovanili e da fondi pubblici comunitari, nazionale e regionali.
2. A tal fine il Consiglio regionale dei Giovani entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, e cioè entro il 30 settembre, è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio e alla Giunta regionale il conto dell’attività svolta e il conto consuntivo.

Art.12 - Contributi regionali

1. La Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale deliberano entro il 31 settembre di ogni anno i rispettivi contributi regionali da assegnare al Consiglio regionale dei Giovani per lo svolgimento dell’attività relativa all’anno successivo.
Tali contributi sono erogati con atti separati della ragioneria del Consiglio regionale e della ragioneria della Giunta a fronte della presentazione delle relative documentazioni di spesa inerenti le attività per le quali sono state assegnati i contributi regionali stessi.

Art.13 - Norma finanziaria

1. Alla determinazione delle spese di cui agli articoli precedenti si provvederà, a decorrere dall’esercizio finanziario 1998 con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n.34.
All’onere di attuazione della presente legge si provvede mediante istituzione di un capitolo n............."Contributi regionali per le attività del Consiglio regionale dei Giovani" con lo stanziamento per l’esercizio finanziario 1998 di L.2.000.000.000 (due miliardi).

[ Indice ]