17.07.00 - PROGETTO DI LEGGE N. 0012 - Agevolazioni regionali per l'adeguamento del patrimonio edilizio residenziale esistente - A firma di BISCARDINIRelazione Il patrimonio edilizio ad uso abitativo in Lombardia ammonta, secondo i dati dell’ultimo censimento 1991 a 3.765.454 abitazioni per 15.195.746 stanze. Con l’art. 1 si definiscono le finalità e le tipologie o azioni di intervento favorite dalla Regione che si articolano in: adeguamenti degli edifici alla L.46/90, la messa in sicurezza dell’involucro esterno degli edifici, iniziative sperimentali di tecnologie e diagnostica sulla sicurezza di edifici ed impianti. L’art. 2 delimita gli interventi oggetto dei contributi regionali. L’art. 3 individua i soggetti che per le diverse tipologie di intervento possono richiedere i contributi regionali. L’art. 4 stabilisce soglie massime di contribuzione alla spesa e ne definisce la ammissibilità. L’art. 5 stabilisce tempi e modalità di presentazione delle domande di contributo. L’art. 6 definisce i contenuti delle convenzioni che la Giunta regionale è delegata a stipulare con gli istituti di credito. L’art. 7 definisce tempi e criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi da parte della Giunta Regionale. L’art. 8 stabilisce le modalità di erogazione dei contributi. L’art. 9 stabilisce le modalità di restituzione delle anticipazioni agli stituti di credito. L’art. 10 relativo alla norma finanziaria. Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Lombardia al fine di favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio residenziale esistente concede: 1.. contributi in conto interessi a fronte dei finanziamenti a tasso zero, assistiti dalla fidejussione personale, che gli istituti bancari convenzionati erogheranno per: a) l’adeguamento degli edifici ed unità immobiliari alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalla legge 5.3.1990 n° 46 e successivi provvedimenti di attuazione; b) la messa in sicurezza degli elementi di finitura, rivestimento e protezione delle strutture perimetrali e di copertura degli edifici in condizioni di degrado; 2. contributi a fondo perduto per la sperimentazione di tecnologie e strumenti diagnostici sulle condizioni di sicurezza degli edifici e degli impianti. Art. 2 (interventi ammissibili) 1. I contributi di cui all’art. 1 punto 1) sono ammissibili per a) gli interventi di cui alla lett. a) su edifici già realizzati alla data del 13.3.1990 di entrata in vigore della legge 5.3.1990 n° 46; b) gli interventi di cui alla lett. b) su edifici ultimati in data anteriore al 2. I contributi di cui all’art.1 punto 2) sono ammissibili per i progetti e le applicazioni dei medesimi interventi sperimentali Art. 3 (soggetti ammessi) 1. Possono richiedere i contributi di cui al punto 1 dell’art.1, anche per le quote di intervento sulle relative porzioni condominiali, i privati proprietari di singole unità immobiliari purché in possesso dei requisiti di reddito per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica agevolata. 2. Possono richiedere i contributi di cui al punto 2 dell’art.1 soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica. Art. 4 (contributo ammissibile) 1. La spesa ammissibile ai contributi di cui all’art.1 punto 1, al netto dell’iva, comprende:
Art. 5 (domande di contributo) 1. I finanziamenti con contributo in conto interessi della Regione sono concesse ai soggetti ammissibile da istituti di credito fondiario ed edilizio fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili, sulla base di convenzioni di cui al successivo art.6. 2. Le domande di concessione dei finanziamenti sono inoltrate dai soggetti interessati agli istituti di credito abilitati sulla base; delle convenzione di cui al successivo art. 6. 3. La domanda, sottoscritta dal proprietario, è accompagnata da: 1) relazione descrittiva sull’intervento da realizzare; 2) preventivo del costo degli interventi da effettuare ed importo della 3) dichiarazione autenticata di conformità degli interventi proposti alla vigente normativa e della domanda alle finalità e requisiti della presente legge. 4. Gli, istituti di credito provvedono alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande ed all’erogazione dei finanziamenti sulla base della dichiarazione del richiedente.
Art. 6 (convenzioni con istituti di credito) 1.. La Giunta regionale è delegata a definire e stipulare apposite convenzioni per la erogazione e gestione delle anticipazioni di cui al punto i dell’art.1 con istituti di credito fondiario ed edilizio operanti sul territorio regionale. 2. Nelle convenzioni saranno definite le modalità ed i termini di istruttoria delle domande da parte degli istituti di credito, di erogazione dei finanziamenti, di corresponsione dei contributi in conto interessi da parte della Regione in unica soluzione anticipata ed attualizzata, di restituzione delle somme finanziate, delle eventuali garanzie fidejussorie regionali. 3. La Giunta regionale seleziona uno o più istituti di credito operanti sul territorio regionale previa gara comparativa al fine di acquisire le migliori condizioni economico-gestionali. Art. 7 (bandi e priorità) La Giunta Regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie attribuite con legge annuale di bilancio, entro 1) la ripartizione delle risorse disponibili fra gli interventi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.1; 2) i criteri di priorità nelle assegnazioni dei contributi di cui al punto 2 dell’art. 1 con riferimento alle caratteristiche innovative. 3) i termini per la presentazione delle domande agli istituti di credito di cui al precedente art. 6. 4)- la documentazione di cui al 2° e 3° comma dell’art. 8 necessaria ad attestare l’avvenuta esecuzione degli interventi. In sede di prima applicazione la Giunta regionale definisce gli elementi di cui al comma precedente entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Art. 8 (concessione ed erogazione dei contributi) 1. Gli istituti di credito concedono i finanziamenti di cui al punto i dell'art. 1 ai soggetti ammissibili - che presentando i requisiti di affidabilità ed onorabilità bancaria, da valutarsi ad insindacabile giudizio degli istituti di credito convenzionati secondo l’ordine di presentazione delle domande sino alla concorrenza delle disponibilità del bilancio regionale e secondo le modalità e i termini definiti dalle convenzioni di cui al precedente art.7. 2. Le anticipazioni sono erogate in unica soluzione dagli istituti di credito a lavori eseguiti previa presentazione di idonea documentazione ed autocertificazione, definita dalla Giunta Regionale, attestante l’ultimazione degli stessi ed i costi effettivamente sostenuti. 3. I contributi di cui al punto 2 dell’art.1 sono erogati in un unica soluzione dalla Giunta regionale, a lavori eseguiti previa presentazione di idonea documentazione attestante l’ultimazione degli stessi ed i costi effettivamente sostenuti. 4. Qualora l’importo dei lavori documentati sia inferiore al preventivo presentato a corredo della domanda, la anticipazione e/o il contributo saranno ridotti in pari proporzione. Art .9 (restituzione delle anticipazioni) 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al punto 1 art.1 provvederanno alla restituzione agli istituti di credito delle somme finanziate dai medesimi in cinque anni mediante rate costanti senza interessi. 2. La Giunta regionale provvede, sulla base delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito, a corrispondere agli stessi le quote interessi sul capitale finanziato in unica soluzione anticipata ed attualizzata. Art. 10 (norma finanziaria) 1. All’autorizzazione delle spese inerenti all’applicazione dell’articolo i della presente legge, si provvede con l’istituzione di ap-positi capitoli dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge regionale di bilancio o di variazione dello stesso, e del bilancio pluriennale |